Conservazione del N.C.T.



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Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m.

Allegato 1

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Transcript:

Conservazione del N.C.T. La conservazione è la fase matura di un Catasto; ad essa spetta il compito di gestire tutti gli aggiornamenti da apportare ai beni accatastati. In questo modo vengono riportate negli atti catastali tutte le variazioni man mano che avvengono, variazioni che possono essere: - soggettive, se interessano l intestazione dei titolari dei diritti reali applicati ai beni, - oggettive, se interessano lo stato e il reddito imponibile dei beni. Nel caso del Nuovo Catasto Terreni i beni accatastati sono i terreni e gli aggiornamenti vengono trattati tramite le volture per le variazione soggettive e le verificazioni per quelle oggettive. Variazioni soggettive e volture Le variazioni soggettive riguardano, come detto, gli enti o le persone che sono intestatari di un diritto reale su un bene. Esse possono dipendere da: trasferimento di beni o di diritti, variazioni dei comproprietari di unioni, correzione di errori. In particolare, i trasferimenti di beni o di diritti possono avvenire: - per contratto, se si hanno casi, ad esempio, di compravendita, divisione, donazione o costituzione/cessazione di usufrutto; il contratto in questione, detto anche atto, rogito o istrumento, può essere pubblico, se stipulato da un pubblico ufficiale rogante, o sotto forma di scrittura privata, se sottoscritta da un pubblico ufficiale; - per successione a causa di morte, legittima o testamentaria; - per espropriazione; - per sentenza dell autorità giudiziaria e in altre forme previste dalla legge. - 26 / L3 -

Come accennato, vengono definite volture tutte le operazioni necessarie per introdurre variazioni dei possessori e dei titolari. La domanda di voltura deve essere richiesta da coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti ogni volta che vengono posti in essere atti civili, amministrativi o giudiziari che diano luogo al trasferimento di diritti censiti nel Nuovo Catasto Terreni. In caso di trasferimenti causa morte, la domanda di voltura dev essere richiesta da coloro che presentano la domanda di successione. I moduli necessari per la presentazione della domanda di voltura sono i modelli 13 TP/A, 13 TP/B, 13 TP/C, dei quali è possibile trovare copie sul sito dell Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/modulistica/index.htm). Una volta presentata la domanda di voltura, essa viene sottoposta all esame del tecnico incaricato del competente Ufficio provinciale dell Agenzia del Territorio; terminato l esame, la domanda può essere: - eseguita, - prorogata, - dichiarata ineseguibile, - dichiarata ineseguibile in modo assoluto. Tipo di frazionamento e il tipo particellare Nell ambito delle variazioni soggettive si parla di frazionamento quando il trasferimento di un appezzamento di terreno comporta la divisione di una o più particelle catastali. In casi come questi occorre effettuare il tipo di frazionamento e compilare l apposito modello 51 (o modello 6 per i fabbricati rurali). Il tipo di frazionamento dev essere allegato alla domanda di voltura obbligatoria e firmato da un tecnico professionista iscritto all albo della sua categoria. Il perito, facendosi interprete di entrambe le parti contraenti, individua ed esprime in termini tecnicamente corretti l esatta delimitazione dei nuovi confini nei confronti delle - 27 / L3 -

parti stesse e del Catasto, sia sul piano giuridico (in loco come base per il seguente atto traslatorio), sia sul piano catastale (sulla mappa). Quando il trasferimento viene dichiarato a misura e non a corpo 1 occorre elaborare un tipo particellare. Esso riproduce la configurazione delle particelle trasferite ed è corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili su cui si esercitano i tipi trasferiti. Spesso, piuttosto che compilare il tipo particellare, si preferisce dichiarare il trasferimento a corpo anche se effettivamente è fatto a misura. I tipi di frazionamento devono essere corredati di rilievi topografici, per i quali sono previste apposite normative tecniche. In particolare il rilievo deve essere appoggiato ai punti fiduciali presenti su ogni foglio a formare una maglia con lati inferiori ai 300 m. Inoltre il perito deve individuare almeno tre punti che, collegati, comprendano la superficie oggetto di rilievo. Per superfici inferiori ai 2000 m 2, poi, occorre rilevare anche i vertici delle particelle, con la possibilità di operare per allineamenti e squadri. Per l esecuzione pratica del frazionamento, occorre notare che: - le particelle che derivano da una particella originaria vanno distinte applicando una lettera subalterna al numero originario; la prima lettera resta al venditore, le altre a seguire; - tutti i nuovi elementi introdotti con il frazionamento vanno indicati sulla mappa con il colore rosso; - vanno specificate nuove linee materializzate sul terreno (fossi, strade, ecc ) e l uso di termini. È possibile trovare fac simili dei modelli 51 e 6 sul sito dell Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/modulistica/index.htm). 1 Cfr. Dispensa L6 ( Aggiornamento e conservazione del Catasto: approfondimenti ), pag.2. - 28 / L3 -

Variazioni oggettive e verificazioni Detto in precedenza cosa s intende per variazioni oggettive, occorre qui esaminare come esse vengano trattate tramite le verificazioni (o verifiche), che sono appunto le operazioni di conservazione e aggiornamento che si occupano delle variazioni che interessano i beni. Esistono sostanzialmente tre differenti tipologie di verificazioni. - Le verificazioni ordinarie o lustrazioni sono compiute dagli Uffici provinciali dell Agenzia del Territorio ogni 5 anni secondo la seguente procedura: ogni Provincia è divisa in 5 gruppi di Comuni e ogni anno viene effettuata la verificazione di uno di questi 5 gruppi. Di conseguenza ogni gruppo viene verificato ogni 5 anni e in 5 anni (periodo denominato turno) viene verificata tutta la Provincia. - Le verificazioni straordinarie vengono richieste dai singoli possessori che non possono attendere il normale iter delle lustrazioni per comunicare le variazioni oggettive subite dai beni su cui essi esercitano dei diritti reali. In questo caso le verificazioni, a cura dell Ufficio provinciale, vengono effettuate a carico dei possessori che le hanno richieste. Purtroppo si verifica una notevole trascuratezza da parte dei possessori nel denunciare le variazioni oggettive, trascuratezza comunque non sempre imputabile all intenzione di evadere il fisco. - Le verifiche d ufficio sono effettuate in qualsiasi tempo, ossia una tantum, dall Ufficio provinciale competente e in questo senso sono svincolate dal sistema delle lustrazioni. - Le revisioni generali, infine, sono disposte con decreti o leggi: servono a dettare le norme per il calcolo delle tariffe, danno la possibilità di riaggiornare qualificazione, classificazione, classamento e tariffe dei Comuni per sopravvenute variazioni permanenti nello stato delle colture. Nella presentazione della storia del Catasto (cfr. Dispensa L1) erano state citate le quattro revisioni generali degli anni 1923, 1939, 1979 e 1990. - 29 / L3 -

In ogni caso le verificazioni servono ad introdurre le variazioni di carattere non transitorio che avvengono nello stato e nel reddito delle colture e dei terreni. Variazioni in aumento nello stato: - formazione di nuovi terreni, - inizio di produttività di terreni in precedenza sterili, - passaggio di terreni da suolo pubblico a suolo privato, - passaggio di terreni da catasto urbano a catasto rustico, - cessazione dell imposta fondiaria, - assunzione di terreni precedentemente non iscritti al catasto. Variazioni in diminuzione nello stato: - scomparsa di terreni per ragioni fisiche, - inizio di sterilità di terreni in precedenza produttivi, - passaggio di terreni da suolo privato a suolo pubblico, - passaggio di terreni da catasto rustico a catasto urbano, - occupazione di terreni da parte di fabbricati, - passaggio di terreni da suolo privato a suolo pubblico. Variazioni in aumento nei redditi: - miglioramento dei terreni (in termini di qualità di coltura e classe), - cessazione di vincoli forestali e servitù militari, - passaggio allo Stato di spese prima gravanti sui possessori (ad esempio opere di difesa, scolo o bonifica), - attribuzione dei terreni a classi di maggior merito. Variazioni in diminuzione nei redditi: - parziale perdita di produttività ovvero peggioramento dei terreni, - imposizione di nuovi vincoli forestali e servitù militari, - passaggio ai possessori di spese prima gravanti sullo Stato (ad esempio opere di difesa, scolo o bonifica), - attribuzione dei terreni a classi di minor merito. Come per le volture, anche per le verificazioni è prevista una modulistica specifica, della quale si può avere visione, come al solito, sul sito dell Agenzia del Territorio. - 30 / L3 -

In particolare si citano qui: - il modello 26/A per la denuncia della variazione, - il modello 3 SPC per la denuncia di cambiamento, - la domanda di revisione della rendita catastale, - la domanda per la riduzione del reddito dei terreni. Se le variazioni riguardano porzioni di particelle dev essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento per così dire oggettivo (cioè riguardante variazioni oggettive e non soggettive come per il classico tipo di frazionamento). Visure e rilascio di documenti Presso gli Uffici provinciali dell Agenzia del Territorio è possibile, pagando i relativi diritti, - consultare gli atti, - richiedere certificati o estratti catastali. Gli atti consultabili sono quelli ufficiali, ossia: - mappa particellare (di visura), - schedario delle particelle, - elenco degli intestati, - registro delle partite, ai quali va aggiunta la - raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari. Questo tipo di visura è quella tradizionale usata dove non è ancora possibile effettuare visure meccanografiche. Al contrario, negli Uffici dell Agenzia del Territorio in cui è attivo il Catasto numerico è possibile fare una consultazione degli atti amministrativo-censuari meccanizzati. I tipi di consultazione previsti sono: PER PARTICELLA - attuale, - 31 / L3 -

- ampliata o storica, - ampliata con esclusione degli intestati, - limitata ai dati censuari, - ricerca dei subalterni. PER SOGGETTO - per codice fiscale, - per dati anagrafici di persona fisica, - per denominazione di persona giuridica. PER PARTITA - attuale, - ampliata o storica, - limitata all intestazione e ai redditi. TOPOGRAFICA caratterizzata da una porzione di mappa compresa in una data finestra di dimensioni fisse e visualizzata - come estratto di mappa semplice, - come estratto di mappa con dati censuari, - come estratto di mappa con punti fiduciali. Per quanto concerne il rilascio di documentazione catastale, è possibile ottenere estratti e certificati catastali presentando il modello R.C. e pagando i relativi diritti. La domanda può essere normale o straordinaria, con sovrapprezzo in quest ultimo caso. Gli estratti contengono la trascrizione letterale, totale o parziale, di un atto catastale. Essi possono essere descrittivi o riguardare le mappe. Gli estratti descrittivi possono essere: - storici (passaggi di possessore entro un certo tempo), - di attualità (stato di una partita alla data del rilascio), - di partita (riproduzione di una partita ad un dato tempo), - parziali (riportano solo alcuni dati di partita). - 32 / L3 -

A differenza degli estratti, i certificati non contengono la trascrizione intera o parziale degli atti ma la dichiarazione di quanto è contenuto in essi. Con il modulo R.F., infine, può essere richiesta la riproduzione di un intero foglio di mappa (copione o canapina), previo pagamento del corrispondente tributo. FONTI BIBLIOGRAFICHE PER APPROFONDIMENTI www.agenziaterritorio.it - Sito ufficiale dell Agenzia del Territorio Codice civile italiano. Lotrionte I. (1965) Estimo ordinario e catastale Edizioni Cremonese Antonelli G. (1966) Estimo rurale, civile e catastale Ofiria Editrice - 33 / L3 - Ultimo aggiornamento: 29/11/2004

LICENZA Queste dispense sono disponibili sotto la licenza: Creative Commons, Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo, 3.0 Creative Commons, Attribution Noncommercial - Share Alike, 3.0 Per maggiori informazioni: Condizioni di utilizzo delle dispense http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it Testo della licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode - 34 / L3 -