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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 322 09.12.2015 Regime forfettario: come cambia dal 2016 A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa/lavoro autonomo di minori dimensioni. Il D.D.L. Stabilità 2016 prevede una serie di modifiche a tale regime riguardanti i requisiti di accesso (limite dei ricavi e presenza di un reddito di lavoro dipendente), il regime contributivo e l agevolazione per le nuove attività (start up). Alla luce di queste novità i contribuenti che nel 2015 hanno operato con tale regime o che intendono transitare a tale regime dall 1.1.2016 devono fare attenzione alle verifiche da effettuare e agli adempimenti da porre in essere. Verifica dei requisiti Il regime forfettario è stato istituito dall articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015. Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell anno precedente abbiano rispettato quattro condizioni relative a: ricavi e compensi; spese per l impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali; prevalenza dell attività autonoma su quella di lavoro dipendente (in alcune ipotesi tale condizione non va verificata). 1

Per quanto riguarda la prima condizione la possibilità di accedere al regime forfettario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all attività d impresa o professionale esercitata. Sulla base del testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 le soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime sono state elevate di 10mila euro e raggiungono i 30mila euro per le attività professionali ed equiparate. Le nuove soglie divise per attività sono quelle esposte nella tabella seguente. Tipologia di attività Limite dei Ricavi Nuovo Limite 2016 Commercio (al dettaglio e all ingrosso) 40.000 50.000 Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande 30.000 40.000 Commercio ambulante non alimentare 20.000 30.000 Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000 Intermediari del commercio 15.000 25.000 Servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 50.000 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 15.000 30.000 Altre attività economiche 20.000 30.000 Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000 La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dall 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d imposta 2015. 2

Un libero professionista nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo ricavi per 20.000. Per i professionisti il precedente limite dei ricavi era pari a 15.000 mentre a seguito della modifica prevista dal DDL di Stabilità 2016 il nuovo limite diventa 30.000. Al 1.1.2016 il contribuente verificherà di non aver superato i limiti vigenti al 1.1.2016 prendendo ad esame il periodo 2015. Il limite in vigore al 1.1.2016 corrisponde a 30.000 euro ed il contribuente avendo conseguito nel 2015 ricavi per 20.000 euro può rimanere nel regime agevolato anche nel 2016. Accesso al regime Il regime forfettario, così come il vecchio regime dei minimi, è un regime naturale qualora l impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1 gennaio, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. Conseguentemente il contribuente che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare ad operare in tale regime senza alcuna comunicazione FORFETTARIO 2015 (Al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti) FORFETTARIO 2016 (Senza alcuna comunicazione) I soggetti che iniziano un attività ex novo e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/11). 3

Codice 1: regime dei minimi Codice 2: regime forfettario Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario: non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale; deve adottare dall inizio dell anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfettario che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi del comma 70, art. 1, Legge n. 190/2014, l opzione, che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. Alla luce di quanto sopraesposto le situazioni che si possono presentare sono le seguenti: un contribuente ordinario nel 2014 al 1.1.2015 non presentava tutte le condizioni per operare nel regime forfettario e quindi ha continuato ad operare come ordinario se al 1.1.2016 le condizioni vengono rispettate il contribuente potrà accedere al regime forfettario; un contribuente ordinario nel 2014 al 1.1.2015 presentava tutte le condizioni per operare nel regime forfettario ma ha optato per il regime ordinario il contribuente al 1.1.2016 NON può accedere al regime forfettario in quanto l opzione e valida per tre anni. 4

Un libero professionista operava il regime ordinario nel 2014 e ha conseguito ricavi per euro 25.000. Al 1.1.2015 non ha potuto accedere al regime forfettario in quanto non risultava soddisfatto il requisito del limite dei ricavi. Nel 2015 ha conseguito ancora 25.000 euro di ricavi. Nel 2016 potrà accedere al regime forfettario in quanto il requisito dei ricavi è soddisfatto. Un libero professionista operava il regime ordinario nel 2014 e ha conseguito ricavi per euro 12.000. Al 1.1.2015 presentava tutti i requisiti richiesti ma non è transitato al regime forfettario in quanto ha optato per quello ordinario. Nel 2015 ha conseguito ancora 12.000 euro di ricavi. Nel 2016 non potrà accedere al regime forfettario in quanto l opzione per l ordinario effettuata nel 2015 è valida per tre anni. 2014 2014 2015 (perché non vengono rispettati i requisiti) 2015 (per opzione) 2016 FORFETTARIO (se vengono rispettati i requisiti) 2016 (l opzione è valida per tre anni) 5

Start up Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un attività nuova, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi. L attività è considerata nuova, analogamente a quanto previsto per l adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece: l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. Nel comma 3 dell art. 8 del DDL di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che: i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014): possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. FORFETTARI START UP 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Imponibile Imposta Imposta Imposta Imposta ridotto di 1/3 sostitutiva sostitutiva sostitutiva sostitutiva 5% 5% 5% 5% 6

Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l aliquota piena del 15%. 2015 (Al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti) FORFETTARIO 2016 ALIQUOTA PIENA 15% Comunicazione Inps I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. I soli contribuenti esercenti attività d impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990. Il Disegno di Legge di Stabilità interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente. In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia: ridotta del 35 per cento. A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato: torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d anno alle normali scadenze trimestrali, nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente. 7

Dovrà essere chiarito al riguardo se i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per la contribuzione ridotta, versione Stabilità 2015, siano automaticamente attratti dalle nuove modalità di versamento ovvero se si debba in qualche modo confermare l opzione. Sul punto l Inps dovrà, eventualmente, fornire istruzioni. - Riproduzione riservata - 8