D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito nella Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, [Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013]

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D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito nella Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, [Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013] Con la conversione in Legge il suddetto provvedimento ha subito notevoli modificazioni per cui il testo definitivo risulta di difficile lettura ed in qualche caso, almeno con riferimento ai Comparti di nostra pertinenza, si evidenziano aspetti critici che speriamo possano essere chiariti in fase attuativa con un apposito intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica. A tal riguardo ci risulta che sara emanata a breve una prima circolare allo stato alla registrazione della Corte dei Conti. Come sapete l argomento di maggiore rilevanza trattato nel D.L. in questione concerne il precariato nel pubblico impiego e seppur con le limitazioni determinate dal quadro economico generale sfavorevole, riteniamo che la norma in parola ponga le basi per una progressiva soluzione del problema, consentendo da un lato l attivazione di apposite procedure di reclutamento nel prossimo quadriennio 2013 2016 e dall altro introducendo nuove regole per limitare l utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili nella Pubblica Amministrazione. Si riporta di seguito una breve sintesi delle disposizioni contenute nel nuovo testo del D.L. n.101 cosi come convertito nella Legge n.125/2013. L articolo 1 introduce disposizioni per una ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella Pubblica Amministrazione. Per tale ultimo aspetto, e prevista un apposita deroga per le Universita, fermo restando l obbligo di prevedere nei bilanci di previsione specifici capitoli per evidenziare la relativa spesa. L articolo 2 prevede modifiche alle norme del D.L. n. 95/2012 (Spending Review) che disciplinano l accesso alla pensione per i dipendenti pubblici in soprannumero. Sono prorogati, altresi, i termini per gli adempimenti da parte delle Amministrazioni interessate dal processo di revisione della spesa. A tal riguardo e opportuno ricordare che le Universita e le Istituzioni dell AFAM non rientrano tra i soggetti destinatari delle predette disposizioni. Si introduce, infine, una modifica significativa al comma 6 dell art.53 del D.Lgs. n.165/2001 in materia di incompatibilita, cumuli d impiego e incarichi del personale della Pubblica Amministrazione. L articolo 3 prevede procedure di mobilita volontaria entro il 31 dicembre 2015 presso il Ministero della Giustizia per coprire i posti vacanti presso gli uffici giudiziari per i dipendenti di quelle Amministrazioni che presentassero situazioni di soprannumerarieta o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte. Sono state inserite, inoltre, nuove norme per contenere i benefits dei dirigenti di societa controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che impediscono, peraltro, di cumulare redditi da lavoro con quelli da pensione (nel caso di 1/5

societa in perdita i dirigenti che percepiscono una pensione cessano dall incarico, mentre nel caso di societa in avanzo la pensione viene sospesa fino alla fine dell incarico). L articolo 3 bis prevede che le Amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio. L articolo 4 concerne le disposizioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. In sintesi: e stata prevista un ulteriore modifica all art. 36 del d.lgs. 165/2001 in funzione della quale i contratti flessibili possono essere attivati per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ; volta a contenere per il futuro il proliferare del fenomeno del precariato e la disposizione che consente alle Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto del suindicato art.36, di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nelle suddette graduatorie, e consentita, altresi, l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che prevede la possibilita da parte delle Amministrazioni Pubbliche di effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra esse. e stato chiarito che si applicano alle P.A. le norme sul contratto a tempo determinato (d.lgs. 368/2001) ma sempre nel rispetto dell art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. A tal riguardo si precisa che sono state inasprite le sanzioni in caso di violazione del predetto art.36. e stata disposta una modifica all articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 per i contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni, con inasprimento delle sanzioni in caso di abusi; sono state modificate le procedure per l autorizzazione all avvio di procedure concorsuali da parte della Amministrazioni Pubbliche nel senso che queste ultime dovranno: verificare l avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita organizzative adeguatamente motivate; verificare l'assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalita necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; attivarelaproceduraprevistadall'articolo33deldecretolegislativo30marzo 2001, 2/5

inoltre: n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario; resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie l'applicabilita dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e cioe la possibilita per le Amministrazioni di attingere a graduatorie di concorsi di altre Amministrazioni; l assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia avviate e non ancora concluse alla data del 13 novembre 2013, e subordinata alla verifica del rispetto della condizione d immissione nelle piante organiche di vincitori ed idonei di graduatorie vigenti. e stata introdotta dal 2014 la fattispecie del concorso unico per l assunzioni di dirigenti e figure professionali comuni alle Amministrazioni. I concorsi unici saranno organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e avranno carattere regionale se le vacanze di organico riguardano una sola regione. Le Amministrazioni, per soddisfare il proprio fabbisogno di personale avranno l obbligo di attingere alle graduatorie dei concorsi unici. E prevista l autorizzazione a svolgere concorsi direttamente da parte delle singole Amministrazioni solo per specifiche professionalita e la possibilita per le Regioni e gli Enti Locali di aderire alle procedure suddette con l obbligo di attingere alle relative graduatorie. I bandi potranno prevedere un contributo di ammissione di dieci euro. E stata disposta la proroga della validita delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2016; e stato previsto l avvio di un monitoraggio telematico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per individuare quantitativamente (nelle graduatorie vigenti per posti a tempo indeterminato) i vincitori e gli idonei che hanno maturato un anzianita di servizio con contratti a tempo determinato di tre anni negli ultimi cinque (o chi e in possesso dei requisiti delle leggi finanziarie 2007 e 2008) e gli L.S.U.. I risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Funzione Pubblica; fino al 31 dicembre 2016 le Amministrazioni Pubbliche potranno bandire concorsi riservati a lavoratori con i requisiti di cui sopra, nel limite del 50% delle risorse assunzionali disponibili per gli anni 2013-2014-2015 e 2016 anche complessivamente considerate ed in alternativa a quelle di cui all art. 35, comma 3- bis del 165/2001 (riserva del 40% dei posti per i T.D. e valorizzazione esperienza co.co.co nei concorsi pubblici). Tutto sempre con la garanzia dell adeguato accesso dall esterno nonche del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le Regioni e i Comuni che hanno proceduto, ai sensi dell articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al precedente punto e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, potranno 3/5

procedere all assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del D.L. n.101/2013 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque. Nelle more delle predette procedure, le Regioni e i Comuni potranno prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita, previsti dall articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (50% della spesa del 2009) i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. per favorire l assorbimento dei lavoratori precari le Amministrazioni potranno bandire concorsi per contratti a tempo parziale; le Amministrazioni che prevedono nel quadriennio suddetto di avviare procedure concorsuali, sempre nel rispetto del limite di spesa per contratti a tempo determinato (50% della spesa del 2009) potranno disporre la proroga dei contratti a tempo determinato (chi ha maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto 3 anni di servizio), fino al completamento delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. La proroga e pero vincolata al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale. Si tratta di vincoli molto stretti che renderanno difficile la proroga di tutti i contratti in scadenza il 31 dicembre 2013 senza un ulteriore intervento legislativo che colmi questa lacuna gravissima. le Province potranno prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita connesse alle esigenze di continuita dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. per gli L.S.U. le Regioni dovranno predisporre un elenco regionale dei lavoratori secondo criteri di priorita volti a favorire l anzianita anagrafica, di servizio e i carichi familiari. Fino al 31 dicembre 2016 gli Enti territoriali con vacanze in organico, nel rispetto del loro fabbisogno e nell ambito dei vincoli finanziari vigenti potranno procedere, in deroga al limite del 30% di riserva di posti previsto dalla normativa vigente, all assunzione a tempo indeterminato, anche part- time, dei soggetti collocati nell elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente (si tratta di lavori a bassa specializzazione, con il solo requisito della scuola dell obbligo e per i quali erano previste selezioni a chiamata tramite l ufficio di collocamento); le Regioni e gli Enti Locali dovranno applicare le suddette norme tenuto conto del loro fabbisogno. Per il Servizio Sanitario Nazionale si dovra attendere l emanazione di uno specifico DPCM da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n.101/2013 su proposta del Ministro della salute e di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto dovra contenere norme per la stabilizzazione del personale dedicato alla 4/5

ricerca in sanita o impiegato nel pronto soccorso con cinque anni di prestazione continuativa. e stata introdotta una modifica all art.35, comma 4 del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che per gli Enti di Ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli Enti di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione al reclutamento e concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art.5, comma 4, del medesimo decreto. L articolo 5 dispone una riorganizzazione della CIVIT che assume la denominazione di Autorita Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.AC.). L articolo 7 prevede norme per favorire l assunzione nella Pubblica Amministrazione dei testimoni di giustizia, nonche per favorire l assunzione delle categorie protette. A tal riguardo si dispone che le Amministrazioni Pubbliche procedano a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna Amministrazione e obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione e derogatoria rispetto ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta. L articolo 10 prevede misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione. L articolo 11 prevede misure volte Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti (c.d. SISTRI). 5/5