Allegato 1 alla D.C. n. 15 del 22 dicembre 2008 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI



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Allegato 1 alla D.C. n. 15 del 22 dicembre 2008 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI TITOLO I CRITERI GENERALI ART. 1 PRINCIPI 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui la Camera di Commercio di Ascoli Piceno deve attenersi nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a imprese ed enti pubblici e privati. 2. La Camera di Commercio di Ascoli Piceno, nel rispetto del principio di sussidiarietà, contribuisce alla realizzazione di iniziative finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell economia provinciale, purché rientranti tra le attribuzioni dell Ente, individuate dall art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o da leggi speciali. 3. Per le finalità previste dal precedente comma, l Ente camerale inserisce nel proprio preventivo annuale adeguati stanziamenti per interventi diretti: a) alla partecipazione ad iniziative economiche promosse da soggetti altamente qualificati sia sotto il profilo della competenza sia sotto il profilo della rappresentatività; b) all attuazione di iniziative di sostegno alle imprese per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e occupazionale. 4. Nel caso di proposte concorrenti, le priorità vengono stabilite sulla base dei seguenti indirizzi: a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale;

b) sostenere le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune per gli imprenditori; c) preferire azioni interessanti più settori economici; d) privilegiare azioni tese all innovazione e alla ricerca nell ottica di miglioramento della qualità delle produzioni. TITOLO II TIPOLOGIE DI INTERVENTI CAPO I INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI (art.1, comma 3, lett. a) ART. 2 CATEGORIE DI INIZIATIVE Secondo l entità dell intervento deliberato dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, le iniziative proposte vengono classificate in una delle seguenti categorie: A) iniziativa con contributo superiore a Euro 5.000,00; B) iniziativa con contributo oltre Euro 1.000,00 e fino a Euro 5.000,00; C) iniziativa con contributo fino a Euro 1.000,00. ART. 3 SOGGETTI RICHIEDENTI Possono richiedere contributi per iniziative rientranti nelle categorie A) e B): 1. associazioni imprenditoriali di livello provinciale: 2

a) aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL; ovvero b) che hanno regolarmente presentato (anche in apparentamento) la dichiarazione della propria rappresentatività ex art. 2 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, in occasione del più recente rinnovo del Consiglio; 2. organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei consumatori di livello provinciale: a) aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL; ovvero b) che hanno regolarmente presentato (anche in apparentamento) la dichiarazione della propria rappresentatività ex art. 3 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, in occasione del più recente rinnovo del Consiglio; 3. amministrazioni pubbliche (di cui all art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), congiuntamente ad almeno una associazione imprenditoriale di cui al precedente punto 1; 4. organismi (società, enti, associazioni) partecipati dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno. ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI Il soggetto richiedente può indicare, sotto la propria responsabilità, un diverso soggetto quale gestore dell iniziativa e beneficiario del contributo, purché non in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di fonte pubblica. ART. 5 FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 1. Prima dello svolgimento dell iniziativa, il soggetto richiedente il contributo deve far pervenire alla Camera di Commercio una domanda sottoscritta dal legale rappresentante. 3

2. Il dirigente competente verifica se l iniziativa è compresa tra gli interventi di promozione espressamente definiti in sede di relazione al preventivo. In caso affermativo, provvede all istruttoria della domanda, verificandone la regolarità e la completezza secondo le disposizioni del presente regolamento; una volta completata l istruttoria, predispone la proposta di determinazione dirigenziale ex art. 13 comma 2 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 3. Se l iniziativa non è invece compresa tra gli interventi di promozione espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, ne dà immediata notizia al Segretario Generale ai fini dell approvazione ex art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 254/2005. 4. Su proposta del Segretario Generale, il Presidente della Camera di Commercio: a) approva gli interventi contenuti entro il limite di spesa di Euro 1.000,00; b) sottopone alla Giunta la proposta di approvazione degli interventi con previsione di spesa superiore a Euro 1.000,00. ART. 6 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 1. Dopo l approvazione dell iniziativa ex art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 254/2005, con determinazione presidenziale (per interventi fino a Euro 1.000,00) o con delibera di Giunta (per interventi con previsione di spesa superiore a Euro 1.000,00), il responsabile del procedimento invita il soggetto richiedente a far pervenire alla Camera di Commercio la seguente documentazione: I. PER TUTTE LE INIZIATIVE (CATEGORIE A, B, C) 1) dichiarazione nella quale vengano precisati: a) denominazione, sede e partita IVA (o, in alternativa, numero di codice fiscale e dichiarazione di non possesso della partita IVA) del soggetto richiedente; b) denominazione, sede e partita IVA (o, in alternativa, numero di codice fiscale e dichiarazione di non possesso della partita IVA) del soggetto beneficiario, se diverso dal soggetto richiedente; 4

c) settore di attività economica interessato all iniziativa, tra quelli indicati dall art. 10 della citata legge n. 580 del 1993 (agricoltura, industria, artigianato, commercio, cooperative, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese, altri settori da specificare); 2) relazione illustrativa dell iniziativa, nella quale vengano precisati tra l altro i benefici attesi a seguito dell iniziativa per l economia locale; II. SOLO PER LE INIZIATIVE DELLE CATEGORIE A e B, ANCHE: 3) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l iniziativa; III. SOLO PER LE INIZIATIVE DI CATEGORIA A, ANCHE: 4) documentazione attestante l impegno economico nell iniziativa proposta da parte di altro Ente o altra Istituzione di livello almeno sovracomunale (copia della lettera di comunicazione di concessione o in mancanza copia della lettera di richiesta). 2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta di documentazione assegnando il termine di dieci giorni per la risposta. 3. Allorché la documentazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento predispone la proposta di determinazione dirigenziale ex art. 13 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005. ART. 7 SPESE AMMISSIBILI 1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese necessarie o utili per la realizzazione delle iniziative proposte. 2. Le spese relative al personale interno impiegato per l iniziativa sono ammissibili solo se non superano il 20% del totale delle spese. 5

3. Il contributo camerale non può superare il 50% delle spese sostenute per l iniziativa. 4. Il contributo camerale non può concorrere a determinare un entrata complessiva superiore alla spesa totale. ART. 8 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 1. Per le iniziative di categoria A) e B) l ammissione al contributo e l ammontare dello stesso sono approvati dalla Giunta nei limiti delle somme stanziate in preventivo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2. Per le iniziative di categoria C) l ammissione al contributo e l ammontare dello stesso sono approvati dal Presidente nei limiti delle somme stanziate in preventivo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Le relative determinazioni presidenziali sono sottoposte alla ratifica della Giunta, raggruppate per trimestre. ART. 9 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1. La Segreteria della Camera di Commercio dà comunicazione scritta dell intervenuta adozione, secondo i casi, della determinazione dirigenziale, della delibera di Giunta o della determinazione del Presidente al soggetto richiedente e (se diverso dal richiedente) al soggetto beneficiario. 2. Per le iniziative di categoria A) e B) il soggetto beneficiario è tenuto a far pervenire alla Camera di Commercio, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello dell atto di concessione, la seguente documentazione: a) relazione sullo svolgimento dell iniziativa, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che si sono determinati sul piano della promozione economica della provincia; 6

b) rendiconto analitico delle entrate realizzate per qualunque titolo e natura o comunque accertate, nonché delle spese sostenute al netto di IVA, se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto; c) documenti giustificativi delle spese in originale o in copia conforme all originale, fatto salvo quanto previsto per i documenti fiscali dall art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; d) documentazione attestante che è stata data adeguata pubblicità al patrocinio e al finanziamento camerale; e) dichiarazione con la quale vengono indicate le modalità di pagamento del contributo e la natura dell iniziativa, ai fini delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti. 3. Le Pubbliche Amministrazioni, qualora siano soggetti beneficiari del contributo, possono sostituire i documenti di cui alla lettera c) del comma precedente, con una dichiarazione del legale rappresentante attestante che i documenti giustificativi delle spese rendicontate sono acquisiti agli atti della stessa Pubblica Amministrazione beneficiaria. 4. Per le iniziative di categoria C) il soggetto beneficiario è tenuto a far pervenire alla Camera di Commercio, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello dell atto di concessione, la seguente documentazione: a) relazione sullo svolgimento dell iniziativa, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che si sono determinati sul piano della promozione economica della provincia; b) rendiconto analitico delle entrate realizzate per qualunque titolo e natura o comunque accertate, nonché delle spese sostenute al netto di IVA, se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto. 5. In caso di mancata presentazione della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento iscrive l argomento nel programma informatico delle proposte di comunicazione per l ordine del giorno della Giunta, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del termine di cui ai precedenti commi 2 e 4. Alla comunicazione alla Giunta segue una determinazione dirigenziale di revoca della concessione e di conseguente cancellazione dell impegno da adottare entro il mese di giugno, fatto salvo il caso della regolarizzazione della 7

documentazione prima dell adozione della determinazione stessa e comunque entro il termine predetto. 6. Qualora la documentazione richiesta sia incompleta o si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all interessato fissando un ulteriore termine di 60 giorni. Decorso tale termine il responsabile del procedimento definirà la pratica sulla base della documentazione acquisita. 7. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto. 8. La pratica è invece sottoposta dal responsabile del procedimento con il proprio parere al riesame della Giunta ove l iniziativa realizzata si sia discostata da quella preventivata o in ogni caso di inosservanza di eventuali direttive di natura operativa impartite dall Ente camerale. CAPO II INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE IMPRESE (Art.1, comma 3, lett. b) ART. 10 REQUISITI 1. Per gli interventi promozionali a favore delle imprese, indicati dall'art. 1 comma 3 lett. b), siano essi direttamente rivolti agli operatori economici ovvero ad organismi consortili istituiti nell'interesse degli operatori stessi, si applicano le disposizioni degli specifici regolamenti di cui al successivo art. 11. 2. La Camera di Commercio può anche concedere contributi una tantum nella misura massima del 30% delle spese di avvio (massimo primi due anni) dei Consorzi fra imprese, per facilitarne la nascita e lo sviluppo. 3. Il contributo è erogato in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un 8

importo complessivo superiore a 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri sussidi pubblici in base ai regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione. A tal fine il richiedente è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva degli eventuali contributi percepiti. 4. Sono inammissibili le domande presentate da: a) imprese non iscritte al Registro imprese; b) imprese che, pur avendo iniziato la loro attività, abbiano omesso la relativa denuncia al REA (Repertorio economico amministrativo); c) imprese sottoposte a procedure concorsuali; d) imprese che abbiano subito protesti negli ultimi due anni; e) imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. ART. 11 MODALITA' DI INTERVENTO 1. La disciplina particolare e le modalità tecniche di attuazione di ciascuno degli interventi di cui al presente capo vengono individuati, di volta in volta, con appositi regolamenti adottati dalla Giunta camerale. 2. I regolamenti di cui al precedente comma dovranno in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti: a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale; b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande; c) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti economici potenzialmente interessati. 9

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 12 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla legge, disciplinare specifiche questioni in materia di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari. 2. Per le iniziative relativamente alle quali sono stati concessi contributi in data anteriore all adozione del presente regolamento, i termini per la presentazione della documentazione attestante l effettivo svolgimento delle stesse sono i seguenti: a) 31 dicembre 2003, per i contributi concessi con deliberazioni della Giunta dell anno 2002 e precedenti; b) 31 dicembre 2004, per i contributi concessi con deliberazioni della Giunta dell anno 2003. 10