ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI. Roma, 9 maggio Prot. n /1.C, Ai Sigg. Delegati Provinciali Enpav

Documenti analoghi
I COMPENSI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

CIRCOLARE N. 105/E. Roma, 12 dicembre 2001

Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 105 /E. del 12 dicembre 2001

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Centrale Entrate. Roma, 10/04/2015

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 09/03/2018

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Circolare 9 marzo 2018, n.45

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Gestione separata INPS: carico contributivo dal

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

- BOLLETTINI M.Av Titolari di Trattamento Pensionistico. - GESTIONE SEPARATA ENPAPI Titolari di Rapporto di Collaborazione

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

Circolare N. 18 del 8 Febbraio 2017

TIZIANO TREU ANGELO PANDOLFO. Roma, 20 Gennaio Spett.le Fondazione Enpaia Viale Beethoven, Roma

Incarico di collaborazione autonoma e contratto di collaborazione coordinata: chiarimenti

Studio BISSANTI CONSULENZA SOCIETARIA, fiscale ed aziendale

Professionisti, deducibilità contributi previdenziali: quando, come e perché

OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti.

Ufficio VI. Oggetto: Gestione separata INPS di cui all art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Attività di impresa e di lavoro autonomo: doppia contribuzione (Cass. n. 8666/2013)

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione

A cura di Debhorah Di Rosa Compenso amministratore Srl: aspetti fiscali e previdenziali

News per i Clienti dello studio

NORME PREVIDENZIALI/FISCALI

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/01/2018

RISOLUZIONE N. 71/E. Roma, 01 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Gli Approfondimenti della

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2013

RISOLUZIONE N. 96/E QUESITO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

PROMEMORIA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Seduta del 25 settembre 2009

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI

Roma, 19 giugno Esposizione del quesito

Cumulo previdenziale per i professionisti: le modalità operative

Risoluzione n. 114/E

S T U D I O L E G A L E R O S S I

GESTIONE SEPARATA ENPAPI RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COLLABORATORI

News per i Clienti dello studio

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275

Si riportano le tabelle relative alle aliquote per la contribuzione alla Gestione separata per l anno 2019.

APPROVATO IL DL CRESCITA, CONTENENTE LA PROROGA AI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Ricorso ai sensi della legge 88/1989. contro il verbale di accertamento n. emesso dall INPS, Gestione separata, sede di nei confronti del Sig.

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2011

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Circolare n. 130 del 25 Settembre 2018

Roma, 24 ottobre 2017

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali. Risposta n. 289

Gestione separata, artigiani e commercianti: le aliquote da applicare per il 2014

ART. 67, c. 1, Lett. m), T.U.I.R. INTERPRETAZIONI DEL C.O.N.I. Dott. Enrico Maria Vidali

FATTURAZIONE PROFESSIONISTI

Gestione separata INPS disciplina previdenziale. Pier Luigi Coccia Dottore Commercialista San Benedetto del Tronto, 10 ottobre 2017

INPS. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione

Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati a contribuzione presso ENPAPI i redditi di natura autonoma percepiti da:

OGGETTO: GS INPS: le aliquote contributive 2017

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni

INPS: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per la gestione separata

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: domanda entro il prossimo

Circolare dell INPS - Direzione centrale pensioni - Direzione centrale entrate del 10 luglio 2009, n. 90.

Contributi previdenziali professionisti

Profili fiscali delle somme corrisposte per prestazioni d opera intellettuale

News per i Clienti dello studio

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE A SCOPO DI LUCRO

Linee guida per la compilazione della dichiarazione

News per i Clienti dello studio

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2008

ENPAPI. L Infermiere Libero Professionista : previdenza ed assistenza

Direzione Centrale Entrate. Roma, 31/01/2017

Roma, 22 dicembre 2009

legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell Unione europea; formulari E 101 ed E 102.

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Direzione Centrale Pensioni

Ai Sigg. Clienti Loro indirizzi. OGGETTO: Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2017

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax info@mt-partners.

La Società tra Professionisti. Corretto inquadramento del reddito ai fini fiscali e previdenziali

NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA IN VIGORE DAL 01/01/2015

Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Gestione separata

Focus Lavoro L approfondimento di qualità

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Attività di collaborazione e Gestione Separata INPS VADEMECUM

Oggetto: Istanza di interpello Banca ZX S.P.A. - Quesiti vari Periodo d imposta di durata inferiore ai dodici mesi

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2019

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

CIRCOLARE n. 02 del 09/01/2015 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - AUMENTI PER IL 2015

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all apposita gestione istituita presso l INPS.

RISOLUZIONE N. 114/E

Transcript:

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI Roma, 9 maggio 2001 Prot. n. 001529/1.C, Ai Sigg. Delegati Provinciali Enpav Ai Sigg. Presidenti degli Ordini Provinciali Alla FNOVI LORO SEDI Oggetto: Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le novità introdotte dall'art 34 della legge n. 342/2000, in merito al regime fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono state recentemente oggetto di uno specifico provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'enpav, provvedimento che ha impartito disposizioni per il corretto inquadramento dei Veterinari titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei loro obblighi nei confronti dell'enpav. La norma in questione, introducendo la lettera c bis) nell'art. 47 del TUIR, qualifica fiscalmente i redditi prodotti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", mentre non contiene alcun riferimento per quanto concerne gli aspetti L'ultima parte dell'art 34 in esame, inoltre, precisa che il nuovo trattamento fiscale riguarda i redditi prodotti in relazione ai rapporti di collaborazione "semprechè... non rientrino...nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". Al fine di comprendere compiutamente la portata innovativa di tale disposizione, occorre delineare la tipologia dei rapporti di collaborazione che possano considerarsi "rientranti nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente" e come tali esclusi dal nuovo inquadramento fiscale. In questo senso si può affermare che sono senz'altro riconducibiii alla "professione esercitata dal contribuente", tutti quei rapporti di collaborazione rientranti nell'oggetto "tipico" della professione stessa, intendendo per tale quella dell'albo di appartenenza. Più in generale, ogniqualvolta le prestazioni rese trovino il loro fondamento nella qualifica professionale posseduta dal soggetto, poiché richiedono le medesime competenze e cognizioni di cui un professionista si avvale nell'esercizio della propria professione, la collaborazione coordinata e continuativa deve essere intesa come attività professionale, con la logica ed immediata

Roma 21 NOV 2001 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI Direzione Generale per le politiche previdenziali - DIV.IX - All' ENPAV Via Castelfidardo, 41 00185 ROMA (Rif. nota n.002575 del 19.7.2001) OGGETTO: Regime previdenziale dell'attività professionale dei medici Veterinari svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Con la nota che si riscontra, è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sulla assoggettabilità a tutela previdenziale ENPAV dei compensi derivanti ai medici Veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta trova fondamento nella esigenza di acquisire certezza in ordine al regime previdenziale da applicare nei casi di specie, tenuto conto che vengono avanzati dubbi sulla competenza dell'ente ad assicurare la tutela previdenziale per le attività di che trattasi, anche in considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34 della legge 21 novembre 2000, n.342, con effetto 1 gennaio 2001, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono stati qualificati redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente. In proposito, questo Ministero rappresenta che, trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV. In ultimo, in ordine alla su richiamata disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dalla legge n.342, si precisa che la stessa, come, peraltro, affermato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, con propria risoluzione n.7-01047, approvata nella seduta del 20 febbraio u.s., non ha rilievo ai fini IL DIRETTORE GENERALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI conseguenza che il relativo reddito debba essere considerato sia dal punto di vista fiscale che previdenziale come reddito professionale. E' escluso pertanto che tali redditi siano soggetti alla contribuzione della Gestione Separata Inps, istituita con la legge n. 335/1995 al solo scopo di garantire una tutela previdenziale ai lavoratori che ne fossero sprovvisti. Al riguardo la Circolare Inps del 12 giugno 1996, n. 124, ha chiarito che il pagamento alla Cassa professionale di un contributo forfettario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del "contributo del 10%" alla Gestione Separata Inps se, in relazione al contributo versato alla Cassa, è prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Il veterinario, che nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolga prestazioni che richiedano competenze e conoscenze proprie della professionalità posseduta in quanto veterinario, è quindi obbligatoriamente iscritto all'enpav e tenuto al pagamento dei contributi minimi di legge. Lo stesso è inoltre obbligato, a norma dell'art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'ente, a comunicare annualmente all'enpav attraverso il "Modello 1" il reddito prodotto nell'anno precedente nell'esercizio di attività di collaborazione coordinata e continuativa ed è tenuto al pagamento dei contributi, soggettivo ed integrativo, dovuti in autoliquidazione rispettivamente nella misura del 10% e del 2% secondo quanto disciplinato dalla normativa dell'enpav. A tale proposito si rammenta che lo stesso art. 7 del Regolamento di Attuazione allo Statuto individua l'attività professionale svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, quale uno dei casi in cui è prescritta la maggiorazione del 2% a carico del richiedente la prestazione. Una diversa interpretazione dell'art. 34 della legge n. 342/2000, peraltro, porterebbe ad un immotivato sdoppiamento, presso l'inps e presso l'ente di categoria, della posizione previdenziale dei professionisti che si vedrebbero pertanto ingiustificatamente costretti a sostenere il costo della ricongiunzione (ex lege n. 45/90), ai fine di unificare i periodi assicurativi delle diverse gestioni Con l'auspicio di aver dissipato i dubbi sorti per effetto del "Collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2000" in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Distinti saluti.

Finalmente è stata fatta chiarezza sul regime previdenziale dei medici Veterinari titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21 novembre 2001 prot. n. 9PP/81484/VET-Q-3, che si riporta nel testo integrale nella pagina seguente, in risposta ad una richiesta di parere formulata dall'enpav, ha dissipato ogni dubbio affermando con chiarezza che "...trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale Enpav". Niente Gestione Separata Inps dunque, ma Enpav, in tutti i casi in cui la collaborazione implichi prestazioni che richiedano le medesime competenze di cui un veterinario si avvale nell'esercizio della propria professione e rappresentino quindi un'applicazione della professionalità posseduta. Ma la nota del Ministero va anche oltre riconoscendo l'obbligo contributivo nei confronti dell'enpav e non della Gestione Separata Inps, per i titolari di rapporti di collaborazione per i quali non sia richiesta espressamente o esclusivamente la professionalità di un medico veterinario. E' il caso ad esempio dell'attività di autocontrollo per la quale il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, non individua una professionalità specifica e che pertanto può essere esercitata da un veterinario, da un biologo, da un chimico, etc. D'ora in poi, quindi, i medici Veterinari iscritti agli Albi professionali e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati alla contribuzione Enpav. Restano escluse unicamente quelle collaborazioni, da valutare caso per caso, che esulino completamente dall'attività professionale, come nell'ipotesi del veterinario che svolge attività di amministratore di un condominio. Un grande successo per la Categoria ed in particolare per tutti i Veterinari collaboratori che non saranno più obbligati a costituire una doppia posizione previdenziale, ed a sostenere l'oneroso costo della ricongiunzione al fine di unificare i periodi assicurativi delle diverse gestioni

Roma 21 NOV 2001 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI Direzione Generale per le politiche previdenziali - DIV. IX - All ' ENPAV Via Castelfidardo, 41 00185 ROMA (Rif. nota n.002575 del 19.7.2001) OGGETTO: Regime previdenziale dell'attività professionale dei medici Veterinari svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Con la nota che si riscontra, è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sulla assoggettabilità a tutela previdenziale ENPAV dei compensi derivanti ai medici Veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta trova fondamento nella esigenza di acquisire certezza in ordine al regime previdenziale da applicare nei casi di specie, tenuto conto che vengono avanzati dubbi sulla competenza dell'ente ad assicurare la tutela previdenziale per le attività di che trattasi, anche in considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34 della legge 21 novembre 2000, n.342, con effetto 1 gennaio 2001, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono stati qualificati redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente. In proposito, questo Ministero rappresenta che, trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV. In ultimo, in ordine alla su richiamata disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dalla legge n.342, si precisa che la stessa, come, peraltro, affermato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, con propria risoluzione n.7-01047, approvata nella seduta del 20 febbraio u.s., non ha rilievo ai fini IL DIRETTORE GENERALE