CORSO FORMATIVO/INFORMATIVO PER GESTORI DI ATTIVITA ECONOMICHE CON VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL, ADDETTI ALLA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE, OPERATORI SANITARI, ADDETTI ALLA SICUREZZA Modena, 12 Maggio 2015
Vendita di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture La vendita di bevande alcoliche/superalcoliche deve essere interrotta dalle ore 24:00 alle 06:00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore - Euro 6.666,67 Sanzione accessoria: sospensione attività per recidiva biennale. Tale norma, già in vigore per gli esercizi di vicinato, è stata estesa alle medie e grandi strutture di vendita in seguito a Circolare Min. Interno del 14/2/2013 n. 25540 e successiva Circ. MISE del 20/2/2013 n. 29804.
Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici in aree pubbliche La a vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici istallati su aree pubbliche è vietata dalle ore 24:00 alle 07:00 - Euro 10.000,00 Sanzione accessoria: confisca della merce e delle attrezzature.
Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici in aree private La vendita di bevande alcoliche/superalcoliche tramite distributori automatici in aree private deve essere interrotta dalle ore 24:00 alle 06:00 - Euro 6.667,00 sanzione accessoria: sospensione attività per recidiva biennale.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Esercizi ove i prodotti vengono venduti per poter essere consumati sul posto, nei locali dell esercizio, esercizio, o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzata.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: NORMATIVA DI RIFERIMENTO Gli obblighi previsti dal D. L. 117 del 3/8/2007,, come modificato dalla L. 120 del 29/07/2010, interessano tutti i titolari o gestori di locali di somministrazione, compresi quelli interni ai circoli privati (prima del 2010 solo ove si svolgevano con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario spettacoli o altre forme di intrattenimento)
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: OBBLIGHI LEGISLATIVI - Interrompere la somministrazione e/o la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 3 della notte e non riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: OBBLIGHI LEGISLATIVI Per i gestori che proseguono l attività oltre le ore 24:00: - attrezzare il locale in modo che ad almeno una uscita sia possibile in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: OBBLIGHI LEGISLATIVI - esporre all entrata, all interno e all uscita dei locali apposite tabelle che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolica e la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinino il superamento del tasso alcolemico legale per la guida
Sanzioni amministrative Accessoria: chiusura del locale da sette a trenta giorni (in caso di recidiva nel corso del biennio); Pecuniaria: 6.666,67 (divieto di vendita e somministrazione ) 400,00 (mancanza previsti strumenti di prevenzione)
Divieto di vendita Ricordiamo il divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche al minore di anni 18 ma maggiore di anni 16 Somministrare o vendere bevande alcoliche ad un minore di anni 16 o a persona inferma di mente è un reato previsto dall articolo articolo 689 del C.P.
Divieto di vendita: IPOTESI AMMINISTRATIVA Sanzioni: EURO 333,33 in caso di somministrazione o vendita per consumo sul posto di bevande alcoliche a persona minore di anni 18 ma maggiore di anni 16 (L. 125 del 30/03/2001, modificata nel 2012) EURO 666,67 in caso di ulteriore accertamento Sospensione dell attivit attività per 3 mesi
Divieto di vendita: IPOTESI PENALE arresto fino a un anno la condanna comporta la sospensione dall'esercizio
Obbligo di somministrazione Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Sanzione 1032, 00
Regolamento di Polizia Urbana
Art. 8 Atti vietati su suolo pubblico OMISSIS 1bis) E fatto divieto su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse peril plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l orario di apertura. SANZIONE AMMINISTRATIVA 100 EURO
Art. 18 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali 1bis) OMISSIS I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all orario di chiusura dell esercizio l area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. SANZIONE AMMINISTRATIVA 170
art. 42 bis c. 1 - Divieto di vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minore di anni 16 Sanzione amministrativa 250
art. 42 bis c. 2 Divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche, in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici Sanzione amministrativa 250
art. 42 bis c. 3 Obbligo di informare l utenza dei divieti di vendita o cessione di alcolici a minori di anni 16, mediante l apposizione di avvisi o cartelli informativi all ingresso degli esercizi Sanzione amministrativa 100
Ordinanza contingibile e urgente 152609/15 DATI DELL ATTIVITA ATTIVITA (al 15 Aprile 2015): 458 controlli 42 violazioni all ordinanza 23 sanzioni per ubriachezza molesta 1 sanzione per somministrazione a minore
DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI ED ALCOLICI E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO ALLO STADIO BRAGLIA. Ordinanza prot. 104600 del 31 agosto 2010
I divieti sono validi nelle giornate in cui allo stadio Braglia si tengono incontri di calcio a partire da tre ore prima degli incontri e fino al loro termine e si applicano agli esercizi commerciali, alle attività commerciali su area pubblica, nonché ai pubblici esercizi ubicati lungo le strade/piazze di seguito indicate: Piazza Dante Alighieri, Via Montecuccoli, Via Monte Kosica, Via Berengario, Via Fontanelli, Largo A. Moro, Viale Storchi, Via Cialdini, Via Cittadella, Via Santi, Via Galaverna, Via Crispi, Via Fabriani, Piazza Tien An Men I divieti entrano in vigore due ore e trenta minuti prima dell inizio degli incontri di calcio e terminano un ora dopo la fine degli incontri medesimi
Vendere e/o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (compresa la birra) e/o bevande superalcoliche Sanzione pecuniaria 1032
Vendere e/o somministrare bevande non alcoliche in bottiglia di vetro o in lattina Sanzione pecuniaria 1032
Vendere, per asporto, bevande in contenitori di plastica Sanzione pecuniaria 1032 E consentita la somministrazione di bevande non alcoliche in bottiglie di plastica aperte o in appositi bicchieri di plastica per l esclusivo consumo sul posto
Ordinanza contingibile ed urgente prot. PG 55054/VIII del 24/04/2015 Obbligo di utilizzo di bicchieri in plastica per ogni tipo di bevanda, in occasione di partite di pallavolo presso il Palasport G. Panini, ubicato a Modena, in viale dello Sport, n. 25. Valida fino al 31/12/2015
1 al titolare o gestore del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, collocato all interno del palasport, di somministrare, vendere, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche per asporto, ogni genere di bevande, alcoliche o non alcoliche, che non siano contenute in bicchieri di plastica. E fatto divieto assoluto di utilizzare qualunque altro tipo di contenitore; sanzione pecuniaria 150
2 ai titolari o gestori di attività commerciali su aree pubbliche collocati negli spazi esterni al palasport, di vendere per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, ogni genere di bevande, bevande alcoliche e non alcoliche, che non siano contenute in bicchieri di plastica. E fatto divieto assoluto di utilizzare qualunque altro tipo di contenitore; sanzione pecuniaria 150
3 al pubblico che si trova all interno del palasport è vietato consumare o detenere, a qualsiasi titolo, ogni genere di bevande, alcoliche o non alcoliche che non siano contenute in bicchieri di plastica. E fatto divieto assoluto di utilizzare qualunque altro tipo di contenitore; sanzione pecuniaria 150
4 ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1) e 2) è fatto obbligo di informare i propri clienti della presente ordinanza, affiggendola nella parte aperta al pubblico dei rispettivi locali o spazi di vendita sanzione pecuniaria 50
In analogia a quanto già previsto dal provvedimento che disciplina la stessa materia allo Stadio Braglia, si ritiene sia possibile considerare come assimilabili ai bicchieri di plastica anche le bottiglie di plastica aperte e prive di tappo, di capacità comunque non superiore a 0,5 l.
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
LEGGE REGIONALE 24/2003 Contribuiscono: all ordinato svolgimento delle attività d impresa; alla prevenzione dei rischi; alla mediazione dei conflitti. Cooperano con le polizia locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze
D.M. 6/10/2009 effettuano: Controlli preliminari Controlli all atto atto dell acceso del pubblico Controlli all interno del locale