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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 407 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Introduzione dell articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Purtroppo le cronache nazionali ci hanno tristemente abituati a continui episodi di persecuzione e di molestie insistenti ai danni di soggetti deboli, spesso donne e financo minori. Si tratta di quelle condotte di costante ingerenza nella vita di un individuo (quasi sempre una persona con la quale l agente ha avuto nel tempo una relazione affettiva) che il diritto penale di molti Paesi già identifica con il termine di «stalking». In alcuni casi, questi comportamenti seguono un percorso in crescendo: dalle pressanti telefonate e visite forzate al domicilio della vittima ad autentici pedinamenti, dalle intromissioni dirette e indirette nella sfera personale della parte offesa a veri e propri atti violenti, quali percosse, minacce e ingiurie. Da constatare, in questo senso, come anche il nostro Paese abbia registrato nel più recente passato vari episodi di inaudita gravità, sfociati in autentici delitti di sangue. Il nostro ordinamento sta manifestando sempre più la propria inadeguatezza nel perseguire con la dovuta severità questo fenomeno. Non, è, infatti, possibile sussumere la condotta tipica in parola ricorrendo solo ed esclusivamente alle tradizionali figure delle minacce (articolo 612 del codice penale) o della violenza privata (articolo 610 del codice penale) piuttosto che delle molestie (articolo 660 del codice penale; quest ultima, tra l altro, a carattere contravvenzionale e, pertanto, soggetta all istituto dell oblazione speciale ex articolo 162-bis del codice penale). In altre parole, si avverte l urgente bisogno, così come già avvenuto in altri Stati europei e nordamericani, di punire con una fattispecie a se stante gli autori di siffatte molestie insistenti. Non a caso, l odierna proposta

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 407 di legge fa riferimento alla «repressione degli atti persecutori». Preliminarmente, si rappresenta come il testo ora in esame sia il frutto di un primo lavoro di discussione e di confronto svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura. Il cardine del presente progetto di legge è l articolo 1, che introduce nel codice penale un apposito articolo 612-bis per contemplare la fattispecie di reato degli «atti persecutori». Il nuovo delitto è perseguibile a querela (che andrà proposta entro sei mesi anziché i tre previsti nella maggior parte dei casi) e tende a sanzionare chi, mediante reiterate molestie o minacce, susciti nella vittima uno stato di sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa legata da vincolo affettivo o familiare, creando così un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita dell offeso. Stante l alto numero di casi registrati anche a livello nazionale, verrà applicato un sostanziale aggravamento della pena qualora il condannato abbia in precedenza intrattenuto una relazione affettiva stabile con il soggetto preso di mira. Si procede d ufficio se la vittima è un minore, o se il fatto è stato commesso con minaccia grave o risulti collegato ad altro reato perseguibile d ufficio, nonché quando concorra una delle condizioni previste dall articolo 339 del codice penale (minaccia perpetrata in gruppo, o con armi, o da agente travisato e simili). Un ulteriore significativa novità è quella contemplata dall articolo 2 della proposta di legge: viene, infatti, riconosciuto il diritto della vittima di stalking che ancora non abbia sporto formale querela di rivolgersi al questore per la tutela della propria sfera personale. Il questore, assunte le informazioni del caso, può così sottoporre l autore delle molestie alla misura di prevenzione dell avviso orale ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 4 della legge n. 1432 del 1956. Qualora il soggetto così ammonito persista nell esecuzione del proprio disegno criminoso, la procedibilità d ufficio del relativo delitto diventa automatica. L articolo 3 della proposta, dopo aver raccordato con le suddette innovazioni l articolo 266 del codice di procedura penale, inserisce nello stesso codice di rito l articolo 282-ter: si tratta di una disposizione che consente al giudice di imporre al condannato in sede di sentenza, specifici comportamenti. Tra questi, di particolare interesse appare l obbligo di non avvicinarsi alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, nonché ai suoi prossimi congiunti o a persone che con la vittima mantengano una relazione affettiva; è, altresì, vietato di interloquire con tali soggetti mediante l uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione. Il provvedimento del giudice è trasmesso all autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio-assistenziali del territorio, anche per l assunzione degli eventuali provvedimenti ablativi in fatto di autorizzazione all uso e al porto di armi giudicati più idonei nel caso di specie. Le restanti disposizioni contenute nell articolo 3 del progetto di legge coordinano la novella in oggetto con numerose norme del codice civile e del codice di procedura penale.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 407 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifiche al codice penale). 1. Dopo l articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 612-bis. (Atti persecutori). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall articolo 339. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede altresì d ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d ufficio». 2. All articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: «4-bis) dall autore degli atti persecutori di cui all articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi». ART. 2. (Provvedimento del questore). 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all articolo

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 407 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell ultimo periodo del primo comma dell articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale. 3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell articolo 612-bis del codice penale, si procede d ufficio in ordine a tale reato. ART. 3. (Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile). 1. All articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,». 2. Dopo l articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: «ART. 282-ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 407 legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all articolo 282-bis sono comunicati all autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio». 3. All articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis». 4. All articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»; c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»; d) le parole: «l abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l abitazione della persona interessata all assunzione della prova». 5. All articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 407 b) dopo le parole: «l esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato». 6. All articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

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