USUCAPIONE Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti Con la sentenza in rassegna la Seconda Sezione della S.C. ritorna, ancora una volta, sulla questione attinente all'acquisto della proprietà per usucapione, specificandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Aldo Carrato - Assistente di studio della Corte costituzionale Cassazione civile Sentenza 23/04/2014, n. 9216 Il caso e la soluzione A seguito dell introduzione di un azione concernente la dichiarazione dell acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà di alcuni beni caduti in comunione ereditaria, il Tribunale adito accoglieva la domanda. La sentenza di primo grado veniva, però, riformata dal giudice di appello, il quale riconosceva che non si era 1 / 6
venuto a configurare in capo all originario attore un possesso idoneo all usucapione. La Corte di cassazione rigettava l impugnazione proposta in sede di legittimità, confermando la correttezza giuridica della sentenza di secondo grado. Impatti pratico-operativi La segnalata sentenza è degna di rilievo perché ribadisce i principi essenziali emersi nella giurisprudenza di legittimità ai fini del legittimo acquisto di beni immobili a titolo di usucapione, il cui presupposto principale è rappresentato dal possesso, non essendo sufficiente la mera detenzione. Sul piano generale si osserva che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 2 / 6
c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso. Pertanto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Di conseguenza, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo 3 / 6
all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto. In proposito, va aggiunto che la presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), sussistendo in tale ipotesi un possesso valido "ad usucapionem", precisandosi che spetta a colui che contesta tale potere l'onere di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione (o come possesso precario), ovvero per tolleranza del titolare del diritto. Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento 4 / 6
dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi". In definitiva, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (nella fattispecie al vaglio della S.C.è stato negato il riconoscimento dell'acquisto della proprietà, a titolo di usucapione, di determinati immobili in capo a colui che aveva esercitato atti di mera custodia sui beni stessi, e, quindi, per averne fruito con modalità compatibili con il titolo detentivo). 5 / 6
Esito del ricorso: Ricorso respinto In senso conforme v., ex multis, Cass. n. 7817/2006 e, da ultimo, Cass. n. 26984/2013. 6 / 6