CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

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Linee guida per l attuazione di deroghe ai divieti di movimentazione dai territori soggetti a restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE 1. E possibile attuare le deroghe a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante attuazione della direttiva 2005/94/CE, per le zone di protezione e sorveglianza per quanto riguarda i divieti di movimentazione di uova a. Uova da consumo da allevamenti in zona di protezione o sorveglianza verso un centro di imballaggio o uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti della Regione interessata dai focolai. In deroga ai divieti di cui al decreto legislativo n.9/2010, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda presente in zona di protezione e zona di sorveglianza verso: A) un centro di imballaggio situato sul territorio della stessa Regione e designato dall'autorità competente; B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situato sul territorio della stessa Regione e designato dall'autorità competente; nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo, con 30 tamponi tracheali per capannone, effettuati sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria; invio a impianti non annessi ad allevamenti; utilizzo di confezioni in imballaggi a perdere; trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il ; applicazione nell'impianto designato di adeguate misure di biosicurezza e garanzia della tracciabilità delle uova. b. Uova da cova da allevamenti in zona di protezione o sorveglianza verso un incubatoio della Regione interessata dai focolai. In deroga ai divieti di cui al decreto legislativo n.9/2010, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda ubicata all'interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza a un incubatoio ubicato all interno della stessa Regione e designato dall'autorità competente; nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllo con 30 tamponi tracheali per capannone, effettuati sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria; 1

le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione; trasporto diretto con automezzo dedicato, lavato e disinfettato prima e dopo il, sotto il controllo dall'autorità competente; applicazione nell'incubatoio designato di adeguate misure di biosicurezza e garanzia della tracciabilità delle uova. 2. E possibile attuare le deroghe di cui al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda i divieti di movimentazione di uova dalla ulteriore zona di restrizione (zona C) a. Uova da consumo da allevamenti situati nell ulteriore zona di restrizione (area C) verso impianti in zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola o verso impianti appartenenti a filiere di piccole dimensioni situate anche in Regioni a elevata produzione avicola. In deroga al provvedimento del Ministero della Salute in data 29/8/2013, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso: A) un centro di imballaggio. Il centro individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione. B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Lo stabilimento individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllati con 30 tamponi tracheali per capannone su volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende; siano confezionate in imballaggi a perdere, trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il se il centro di imballaggio/impianto di sgusciatura è situato all interno dell allevamento, le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento con 20 tamponi tracheali a cadenza settimanale le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale. Le movimentazioni di cui al presente punto 2.a. avvengono a seguito di comunicazione oltre che per via mail anche telefonica da parte del Servizio veterinario della Regione di provenienza delle uova al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione di destinazione può: - comunicare al Ministero della salute e alla Regione di provenienza delle uova l elenco dei centri di raccolta non autorizzati - comunicare il proprio parere negativo entro un massimo di 48 ore b. Uova da consumo da allevamenti nell ulteriore zona di restrizione (Area C) verso un centro di imballaggio o di trattamento non annesso a un allevamento situato nelle Regioni a elevata vocazione avicola 2

In deroga al provvedimento del Ministero della Salute in data 29/8/2013, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso: A) un centro di imballaggio. Il centro individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione. B) uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Lo stabilimento individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllati con 30 tamponi tracheali per capannone su volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende; siano confezionate in imballaggi a perdere, trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale. Le movimentazioni di cui al presente punto 2.b. avvengono a seguito di comunicazione oltre che per via mail anche telefonica da parte del Servizio veterinario della Regione di provenienza delle uova al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione ricevente, sulla base di un attenta valutazione del rischio anche geografico esprime entro 48 ore parere positivo o negativo sulla richiesta di movimentazione. c. Uova da consumo da allevamenti situati nei Comuni di cui all Allegato I dell ulteriore area di restrizione (area C) verso impianti annessi ad allevamenti situati nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Emilia-Romagna In deroga al provvedimento del Ministero della Salute in data 29/8/2013, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da consumo da qualsiasi azienda verso: A. un centro di imballaggio. Il centro individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione. B. uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti. Lo stabilimento individuato deve essere comunicato all autorità competente di destinazione nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni e controllati con 30 tamponi tracheali per capannone su volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende; siano confezionate in imballaggi a perdere, trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il 3

le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento con 20 tamponi tracheali a cadenza settimanale le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale. Le movimentazioni di cui al presente punto 2.c. avvengono a seguito di comunicazione oltre che per via mail anche telefonica da parte del Servizio veterinario della Regione di provenienza delle uova al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione ricevente, sulla base di un attenta valutazione del rischio anche geografico esprime entro 48 ore parere positivo o negativo sulla richiesta di movimentazione d. Uova da cova da allevamenti situati nell ulteriore zona di restrizione (area C) verso un incubatoio situato sul territorio nazionale In deroga al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute, l'autorità competente autorizza il trasporto diretto di uova da cova verso incubatoi presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 21 giorni e controllo con 20 tamponi tracheali per capannone sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria; disinfezione delle uova da cova e dei relativi imballaggi prima della spedizione e garanzia della rintracciabilità delle uova; trasporto diretto con automezzo dedicato, lavato e disinfettato prima e dopo il, sotto il controllo dall'autorità competente. le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale 3. E possibile attuare le deroghe al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda i divieti di movimentazione di animali da vita dall ulteriore zona di restrizione (zona C): a. Pollastre da allevamenti situati nell ulteriore zona restrizione (Area C) verso allevamenti nella stessa Area C In deroga al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute, l autorità competente può autorizzare nell area di ulteriore restrizione (Area C) l accasamento pollastre a condizione che gli animali provengano da un allevamento situato all interno dell ulteriore zona di restrizione (Area C) alle seguenti condizioni: Gli animali dovranno essere sottoposti a controllo nelle 48 ore precedenti la movimentazione con visita clinica e prelievi di sangue e tamponi tracheali su 30 soggetti per capannone. L allevamento o il capannone di destinazione dovranno essere vuoti e accuratamente lavati e disinfettati. I volatili dovranno rimanere nell azienda per almeno 21 giorni. b. Pollastre, galletti e selvaggina, a esclusione degli anatidi, da allevamenti situati nell ulteriore zona di restrizione (area C) verso zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola alle seguenti condizioni: 4

verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici delle pollastre da effettuare a meno di 24 ore dalla partenza; ai fini degli esami di laboratorio devono essere prelevati i seguenti campioni: - tamponi tracheali prelevati da almeno 30 capi di pollame da ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. - Nel caso il prosegua per più giorni, il controllo deve essere ripetuto ogni 48 ore. il degli animali deve essere eseguito da personale dell azienda. In subordine è consentito effettuare il con personale esterno solo se opportunamente identificato. La lista del personale utilizzato deve essere conservata per almeno un mese; i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente a destinazione. Il trasporto deve essere effettuato lungo i principali assi stradali e il percorso deve essere preventivamente comunicato all ASL di partenza. Le gabbie e l automezzo utilizzato per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo s degli animali; per le pollastre e i galletti: nell azienda o nel capannone dell azienda di destinazione non sia presente altro pollame; l'azienda o il capannone di destinazione siano stati accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei volatili. Inoltre nell'azienda di destinazione tutto il pollame resti per almeno 21 giorni. In deroga, può essere autorizzato il di volatili di altri capannoni dello stesso allevamento per l invio alla macellazione; le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale. Le movimentazioni di cui al presente punto 3.b. avvengono a seguito di comunicazione oltre che per posta elettronica, anche telefonica da parte del Servizio veterinario della Regione di provenienza del pollame al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione di destinazione può: - comunicare al Ministero della salute e alla Regione di provenienza del pollame l elenco delle aree a elevata densità di allevamenti - comunicare il proprio parere negativo entro un massimo di 48 ore c. Pollastre da allevamenti situati nei Comuni di cui all Allegato I dell ulteriore zona di restrizione (area C) destinate ad allevamenti delle Regioni a elevata vocazione avicola: purché nell azienda o nel capannone dell azienda di destinazione non sia presente altro pollame e il veterinario ufficiale esegua un'ispezione nell azienda di provenienza con esecuzione di: verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici delle pollastre da effettuare a meno di 24 ore dalla partenza; ai fini degli esami di laboratorio devono essere prelevati i seguenti campioni: 5

- tamponi tracheali prelevati da almeno 60 capi di pollame da ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. - Nel caso il prosegua per più giorni, il controllo deve essere ripetuto ogni 48 ore. il degli animali deve essere eseguito da personale dell azienda. In subordine è consentito effettuare il con personale esterno solo se opportunamente identificato. La lista del personale utilizzato deve essere conservata per almeno un mese; i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente all allevamento di destinazione. Il trasporto deve essere effettuato lungo i principali assi stradali e il percorso deve essere preventivamente comunicato all ASL di partenza. Le gabbie e l automezzo utilizzato per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo s degli animali; l'azienda o il capannone siano stati accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei volatili; tutto il pollame resti per almeno 21 giorni; le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale. La Regione Emilia Romagna trasmette rapidamente alle Regioni di destinazione di cui al presente punto il programma, almeno settimanale delle movimentazioni di pollastre dagli allevamenti in oggetto specificando l allevamento di origine e quello di destinazione, la data d inizio e fine, il numero dei volatili da movimentare nei diversi giorni. La Regione ricevente, sulla base di un attenta valutazione del rischio anche geografico e dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di destinazione, esprime entro 48 ore parere positivo o negativo sulla richiesta di movimentazione. d. Pollame vivo da allevamenti di svezzamento situati nei comuni di cui allegato I nell ulteriore zona di restrizione (Area C) verso zone a bassa/media densità avicola di Regioni non a elevata vocazione avicola In deroga al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute, l autorità competente può autorizzare la movimentazione di pollame vivo da allevamenti di svezzamento accreditati al commercio di volatili in ambito extraregionale ai sensi del DM 25 giugno 2010 recante Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, purché nell allevamento o nel capannone o nella stanza in cui gli animali devono essere accasati non sia presente altro pollame e il veterinario ufficiale esegua un ispezione nell azienda in cui sia stata concessa una deroga con esecuzione di: a. verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; b. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici dei volatili, in particolare di quei capi che sembrano malati, da effettuare a meno di 48 ore dalla partenza; c. ai fini degli esami di laboratorio devono essere eseguiti i seguenti controlli: tamponi tracheali o cloacali (a seconda delle specie) e di sangue prelevati da almeno 60 capi di pollame distribuiti nei diversi locali di ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. Nel caso il prosegua per più giorni, il controllo deve essere ripetuto ogni 48 ore dimezzando il numero dei campioni; 6

d. il degli animali deve essere eseguito da personale dell azienda; e. i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente all allevamento di destinazione. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali. Le gabbie e l automezzo utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati subito dopo lo s degli animali; f. l'azienda o il capannone o la stanza di destinazione siano stati accuratamente lavati e disinfettati. Le movimentazioni di cui al presente punto avvengono a seguito di comunicazione anche telefonica, oltre che per mail, da parte del Servizio veterinario della Regione di provenienza del pollame al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione di destinazione può: - comunicare al Ministero della salute e alla Regione di provenienza del pollame l elenco delle aree ad elevata densità di allevamenti - comunicare il proprio parere negativo entro un massimo di 48 ore e. Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno provenienti da aziende ubicate all'interno della ulteriore zona di restrizione (Area C), a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori della ulteriore zona di restrizione, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno a condizione che: vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione; successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale; le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale 4. E possibile attuare le deroghe al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda i divieti di movimentazione di animali da vita, animali destinati alla macellazione, uova da consumo e uova da cova provenienti da allevamenti della Regione Emilia-Romagna situati fuori dalle aree di restrizione Dalla parte di territorio della Regione Emilia-Romagna non ricompresa nelle zone di protezione, sorveglianza e ulteriore restrizione (aree A,B e C) è possibile movimentare volatili vivi, animali destinati alla macellazione, uova da cova e uova da consumo verso la restante parte del territorio nazionale, a esclusione delle aree di restrizione, alle seguenti condizioni: a) uova da cova: nessuna restrizione, i servizi veterinari dovranno verificare la corretta applicazione del piano di sorveglianza nazionale nei confronti dell influenza aviaria e delle norme di biosicurezza negli allevamenti di riproduzione; b) pulcini di un giorno: nessuna restrizione c) pollastre nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda per quanto riguarda i controlli si applica quanto previsto all art. 2 comma 1, g), del dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute 7

trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale d) pollame vivo di allevamenti da svezzamento nel rispetto delle seguenti condizioni: ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione dell anamnesi clinica ed esami clinici dei volatili, in particolare di quei capi che sembrano malati, da effettuare a meno di 48 ore dalla partenza; ai fini degli esami di laboratorio devono essere eseguiti i seguenti controlli: tamponi tracheali o cloacali (a seconda delle specie) e di sangue prelevati da almeno 30 capi di pollame distribuiti nei diversi locali di ciascun capannone da cui vengono spediti gli animali, a meno di 48 ore dalla partenza. il degli animali deve essere eseguito da personale dell azienda; i volatili devono essere trasportati con automezzo lavato e disinfettato direttamente all allevamento di destinazione. e) pollame da macello nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda tacchini, oche e anatre, visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione con prelievi di 30 tamponi tracheali e campioni di sangue (per i tacchini) e 30 tamponi cloacali per oche e anatre. Le restanti specie da avviare alla macellazione dovranno essere sottoposte a visita clinica nelle 48 ore precedenti la movimentazione, trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale f) selvaggina: consentita l uscita dagli allevamenti previa visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione con prelievi di sangue e tamponi tracheali su 30 soggetti distribuiti nell allevamento. La liberazione in natura può avvenire senza ulteriori controlli e nel rispetto della vigente normativa in materia. Le Regioni possono comunque individuare aree a elevata densità avicola in cui tale deroga non si applica, g) uova da consumo nel rispetto delle seguenti condizioni: verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 21 giorni e controllo con 20 tamponi tracheali per capannone sui volatili dell'allevamento di origine da cui provengono le uova e nel quale non si sospetti la presenza di influenza aviaria; siano confezionate in imballaggi a perdere, trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il se il centro di imballaggio/impianto di sgusciatura è situato all interno dell allevamento, le Regioni di destinazione possono decidere di effettuare controlli sugli animali presenti nell'allevamento con 20 tamponi tracheali a cadenza settimanale le Ditte speditrici devono garantire la separazione funzionale 8

Le movimentazioni di cui ai precedenti punti da c) a f), nel caso sia diretta verso territori di Regioni a elevata vocazione avicola, avviene a seguito di comunicazione oltre che per via mail anche telefonica, da parte del Servizio veterinario della Regione Emilia Romagna al Servizio veterinario della Regione di destinazione. La Regione di destinazione può: comunicare al Ministero della salute e alla Regione Emilia Romagna l elenco delle aree a elevata densità di allevamenti entro 18 settembre comunicare il proprio parere negativo entro un massimo di 48 ore 5. E possibile attuare le deroghe al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29/08/2013 del Ministero della Salute per quanto riguarda l accasamento di pollame in deroga al divieto di cui al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute In relazione all evoluzione della situazione epidemiologica e dopo attenta valutazione del rischio geografico in deroga al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute, la Regione territorialmente competente può autorizzare nei Comuni di cui all allegato I, l accasamento delle specie sotto indicate alle condizioni di seguito illustrate: a) pulcini di un giorno (Gallus gallus; Numida Meleagridis): l allevamento o il capannone (a seconda della tipologia) dovranno essere vuoti e accuratamente lavati e disinfettati. Se le uova di origine provengono da allevamenti situati all interno delle zone di restrizione, i riproduttori devono essere stati sottoposti a prelievi di sangue e tamponi tracheali su almeno 30 soggetti da meno di 96 ore. Nell'azienda di destinazione tutto il pollame deve rimanere per almeno 21 giorni; b) pollastre: controllo nelle 48 ore precedenti la movimentazione con visita clinica e prelievi di sangue e tamponi tracheali su 30 soggetti per capannone. L allevamento o il capannone di destinazione dovranno essere vuoti e accuratamente lavati e disinfettati. Nell'azienda di destinazione tutto il pollame deve rimanere per almeno 21 giorni. c) dal 20 settembre 2013 : tacchinotti di un giorno: l allevamento di destinazione dovrà essere vuoto e accuratamente lavato e disinfettato. Se le uova di origine provengono da allevamenti situati all interno delle zone di restrizione, i riproduttori devono essere sottoposti a prelievi di sangue e tamponi tracheali su almeno 30 soggetti da meno di 96 ore. Nell'azienda di destinazione tutto il pollame deve rimanere per almeno 21 giorni. 6. Gestione della pollina È revocato il divieto di spandimento sul territorio della Regione Emilia Romagna di pollina proveniente da allevamenti situati nell area di controllo temporaneo istituito con dispositivo dirigenziale prot 16501 del 29.08.2013. Le pratiche agricole utilizzate dovranno prevedere l interramento entro le 6 ore successive. Ulteriori deroghe al divieto potranno essere previste per allevamenti situati nelle aree di sorveglianza previo parere del Servizio Veterinario Regionale. Per quanto riguarda le misure da attuare nelle zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS) si rimanda a quanto disposto dal D.lg. 9/2010. 9

Allegato I Comuni dell area di ulteriore restrizione (Area C) in cui è possibile derogare ad alcuni divieti di cui al dispositivo dirigenziale prot. n. 16501P del 29 agosto 2013 del Ministero della Salute: della Regione Veneto Porto Viro Porto Tolle Taglio di Po Ariano nel Polesine Corbola Papozze e della Regione Emilia Romagna Berra Mesola Goro Modigliana Dovadola Predappio Riolo Terme Casola Valsenio Brisighella Castrocaro Terme e Terra del Sole Forlì, area a sud della Strada Statale n. 67 Modigliana Meldola Forlimpopoli Bertinoro Cervia Cesena Cesenatico Savignano sul Rubicone Gatteo Gambettola Longiano San Mauro Pascoli 10

Figura 1 Mappa dei comuni di cui all allegato 1 11