Giornata seminariale Sicurezza sul lavoro: infortuni e malattie professionali in provincia di Modena TETTI SICURI Relazione di R.Benassi. Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena In Italia le cadute dall alto costituiscono il tipo di infortunio più frequente e con esito quasi sempre drammatico(inabilità permanente o morte). Ogni responsabile di un immobile o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in serie azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti. Il Comune di Modena intende dare un contributo alla sicurezza dei lavoratori anche attraverso alcune modifiche alla normativa che regola l attuazione degli interventi edilizi. Prima di illustrare il contenuto di questa norma occorre chiarire i compiti degli uffici che si occupano della gestione delle norme nell attuazione degli interventi edilizi privati. L attività dei nostri tecnici riguarda in prima istanza l informazione sulla corretta applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie, la consulenza preventiva sulle proposte progettuali, rivolta prevalentemente ai tecnici, l istruttoria delle richieste di Permessi di costruire per la realizzazione di nuove costruzioni, per la ristrutturazione di edifici esistenti o per il loro ampliamento; inoltre, alla conclusione delle opere, sono effettuare le verifiche sulla documentazione necessaria per l agibilità degli edifici. Attualmente la legislazione in materia sottopone molti interventi edilizi alla Denuncia di Inizio Attività (DIA), in questa ipotesi gli uffici si occupano anche del controllo a campione previsto per legge. La normativa che regola gli interventi edilizi riguarda sia la pianificazione del territorio sia le prescrizioni propriamente edilizie e cioè il modo di costruire, contenute nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio). Nel RUE sono contenuti anche i REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, le prescrizioni riguardano i requisiti tecnici ed i relativi livelli di prestazione richiesti, per i diversi edifici e per le loro parti, al fine di soddisfare le esigenze riconosciute per le attività a cui sono normalmente destinati. Per requisito tecnico si intende la specifica condizione tecnica, comunque realizzata, che soddisfa un esigenza riconosciuta. I requisiti sono attualmente suddivisi in due categorie, dei requisiti cogenti e dei requisiti raccomandati, in pratica i requisiti cogenti sono obbligatori, mentre gli altri sono volontari (probabilmente è il termine che sarà usato nelle nuove norme). Per prestazione dell opera si intende il livello minimo di soddisfacimento di un requisito richiesto; in taluni casi la prestazione può essere differenziata per gli edifici preesistenti rispetto a quelli nuovi.
Nell attuale normativa di RUE i requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base, riconosciute come essenziali per gli edifici, in senso globale e fruitivo, e definite secondo la Direttiva CEE n 89/106, nella lista delle esigenze una in particolare riguarda la SICUREZZA NELL IMPIEGO; L edificio deve essere concepito e costruito in modo tale che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili quali : scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni. In particolare vi è anche un requisito :SICUREZZA DI MANUTENZIONE che riporta come esigenza: E la caratteristica delle chiusure e degli impianti tecnici di essere progettati ed eseguiti in modo da garantire la sicurezza degli addetti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella esplicazione della prestazione richiesta vi sono anche riferimenti alla sicurezza nel lavoro sui tetti ma sono prescrizioni troppo generiche : ES. Nelle nuove costruzioni, ove necessario, vanno installati sistemi di aggancio delle cinture di sicurezza. Si rende il requisito cogente solo per quanto riguarda il rispetto delle norme di Leggi che riguardano la sicurezza sui cantieri e le norme in materia antinfortunistica. Ora occorre chiarire che il rispetto delle norme e quindi anche dei requisiti cogenti del RUE viene garantito per Legge e per procedura conseguente dal tecnico progettista tramite la così detta ASSEVERAZIONE, così come al termine dei lavori il tecnico abilitato garantisce che il fabbricato è stato realizzato conformemente al progetto approvato, che sono stati rispettati i requisiti dichiarati e che lo stesso tecnico ha effettuato i controlli. Tuttavia la normativa attuale di RUE non prescrive il deposito nel progetto di un elaborato tecnico e/o di una relazione specifica che definisca le misure preventive e protettive da realizzare e quindi uno studio dei sistemi di sicurezza rispondente alle norme, né specifica in modo dettagliato quali devono essere gli elementi da mettere in sicurezza al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza (PERCORSI DI ACCESSO ALLA COPERTURA, ACCESSI ALLA COPERTURA, TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE). Si riportano di seguito le proposte di integrazioni da apportare nel testo delle norme del RUE, relative alla sicurezza dei lavori che si svolgono sulla copertura. Il nuovo testo può essere inserito nella prossima variante alle norme che fra breve sarà presentata al Consiglio comunale per l adozione. Da aggiungere agli allegati obbligatori : Relazione tecnica relativa alle dotazioni e dispositivi per la sicurezza dei lavori da svolgere sulle coperture nella quale vengono illustrate le soluzioni progettuali e il rispetto delle misure riportate nel requisito N XXVIII.4.5. : SICUREZZA DI MANUTENZIONE, oltre alla relazione di calcolo relativa alla verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio. Alla relazione dovranno essere allegati gli elaborati grafici con indicate le caratteristiche e l ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l esecuzione dei lavori sulla copertura e la planimetria della copertura stessa con evidenziato il punto di
accesso, la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con le relative specifiche tecniche degli stessi. Nella PRESTAZIONE RICHIESTA si aggiungono le seguenti specifiche: Misure preventive e protettive di tipo permanente realizzate al fine di poter eseguire lavori di qualsiasi natura sulla copertura in condizioni di sicurezza; tali misure sono finalizzate a mettere in sicurezza: 1. I PERCORSI DI ACCESSO ALLA COPERTURA a Possono essere interni od esterni e devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. b Lungo l intero sviluppo dei percorsi è necessario: che gli ostacoli fissi, non eliminabili per ragioni tecniche, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo, che sia garantita una illuminazione di almeno 20 lux, che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a cm. 60 per il solo transito dell operatore. c È altresì necessario che: i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall alto (vedi Req. XXIX.2.5), i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retraibili, scale portatili. 2. L ACCESSO ALLA COPERTURA a La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. b In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: ove sia costituito da un apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di cm. 70 ed un altezza minima di cm. 120, ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se in forma rettangolare, la superficie non dovrà essere inferiore a cm quadrati 50 con il lato inferiore libero di passaggio di lunghezza minima pari a cm. 70, i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell anta deve essere agevole e sicuro. 3. IL TRANSITO E L ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA COPERTURA. a Deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per l esecuzione di lavori di qualsiasi natura, mediante elementi protettivi quali:
parapetti, linee di ancoraggio, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza, impalcati ganci di sicurezza da tetto. b L impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non instabili per le caratteristiche della copertura. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell elaborato tecnico relativo alla copertura devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Dovrà essere specificato inoltre il tipo di percorso non permanente da realizzare per l esecuzione in sicurezza dei lavori sul tetto. L applicazione delle norme contenute nel presente requisito cogente (CATEGORIA C ), cioè obbligatorio, come si vede è relativa a tutte le nuove costruzioni e agli interventi edilizi riguardanti le coperture in edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente requisito gli interventi di manutenzione ordinaria, che in riferimento all Art. 4 della Legge Regionale 31/2002 sono definiti ATTIVITA EDILIZIA LIBERA e cioè non soggetta ad un atto abilitativo tipicamente edilizio (Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività). Comunque anche per la manutenzione ordinaria sono da osservarsi tutte le norme di settore e quindi tutte quelle norme che riguardano la sicurezza dei lavoratori. Ora è necessario chiarire un concetto che ancora non appare del tutto chiaro ad una parte, speriamo piccola, di operatori e tecnici nel settore dell edilizia. Molti interventi edilizi sono oggi soggetti alla DIA. In sostanza si tratta di procedimenti che sono resi più fluidi e rapidi attraverso autodichiarazioni che sostituiscono di fatto una istruttoria, precedentemente affidata alla Pubblica Amministrazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il tecnico privato ( ingegnere, architetto, geometra) che per i titoli acquisiti ha la professionalità adeguata e la conoscenza delle norme ha la capacità di garantire il rispetto delle norme e cioè si pone come esercente un pubblico servizio, acquisendone anche le conseguenti responsabilità, anche penali, in quanto attore e responsabile di un intervento edilizio e non semplicemente come attuatore di un progetto valutato ed approvato dalla PA. Infatti dopo 30 giorni dalla presentazione della DIA i lavori possono essere iniziati, senza che il Comune debba eseguire una istruttoria e rilasciare un esplicito provvedimento; successivamente esiste un controllo a campione che, secondo le indicazioni della Legge regionale 31/2002, riguarda il 30% delle DIA presentate e che viene effettuato sia nel merito che sul cantiere dei lavori. La conclusione è che occorre una grande collaborazione fra pubblico e privato nel senso che da parte pubblica si deve tendere ad emanare norme semplici e chiare, in modo che i tecnici progettisti siano in grado di applicarle per raggiungere le loro finalità, e da parte dei
tecnici occorre molta attenzione, studio e, ove necessario, un costante accesso all informazione e all aggiornamento sulle norme. In riferimento all argomento di questo incontro ed alla normativa che ci accingiamo a proporre, chiediamo la collaborazione degli ordini e collegi professionali, perché non vogliamo aggiungere carte, ma vogliamo contenuti realizzabili e realizzati per raggiungere l obbiettivo e cioè la sicurezza dei lavoratori. R.B.