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Pomara Scibetta & Partners Commercialisti Revisori dei Conti Luciana Pomara Giuseppe Scibetta Onorina Zilioli Alessia Carla Vinci Roberto Scibetta Stefania Zilioli Rosaria Marano Sabrina Iannuzzi Your Global Advantage Association of indipendent Business & Tax Consultants, Auditors, Accountants, Via F.lli Gabba, 1/A I- 20121 Milano - Italy Tel. +39 02 784 241 Fax +39 02 782 464 e-mail: giuscibe@tin.it www.pomarascibetta.com Corso Italia, 25/A I- 22060 Campione d Italia (Como) Italy Tel. e Fax +4191 649 60 76 News per i clienti dello studio N. 04 13 Gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Dal 01.01.2015 stop ai contratti a termine per i soggetti che non rispettano il limite numerico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 34/2014 convertito, coloro che alla data del 01.01.2015 non rispettano i requisiti quantitativi sulle assunzioni a termine (nelle generalità dei casi il 20% del personale a tempo indeterminato in forza al 01.01.2015) non potranno effettuare nuove assunzioni a termine fino al raggiungimento della soglia prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Tale preclusione sostituisce, nel periodo transitorio, l applicazione delle sanzioni economiche previste, ordinariamente, nell ipotesi di superamento del limite quantitativo di contratti a termine. Il DL n. 34/2014 ha previsto, in particolare: i) un primo periodo, terminato lo scorso 31.12.2014, concesso ai datori di lavoro per adeguarsi alle nuove soglie previste per l assunzione di lavoratori a termine; ii) un secondo periodo, a partire dal 01.01.2015 in cui non vengono applicate sanzioni per il superamento della soglia, ma viene preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti; iii) un terzo periodo, in cui viene irrogata una sanzione 1

in proporzione alle retribuzioni erogate ai lavoratori a termine irregolari. Premessa Il DL n. 34/2014 (recentemente convertito in legge) ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro a termine: a partire dalla data di entrata in vigore del DL n. 34/2014 i contratti di lavoro possono essere effettuati entro il limite del 20% degli assunti a tempo indeterminato, senza causale, per una durata massima di 36 mesi comprensiva di 5 proroghe. Per il primo periodo di applicazione della disposizione viene previsto l adeguamento alla nuova limitazione al numero di contratti: a partire dal 01.01.2015, ai soggetti che non hanno provveduto ad adeguarsi alla nuova soglia viene preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti a termine. I datori di lavoro, quindi, dovranno tenere in considerazione che nel periodo a partire dal 2015, qualora occupino più lavoratori a termine di quanti ne vengono concessi, sarà preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti. Cosa è cambiato per i rapporti di lavoro a termine? L articolo 1 del DL n. 34/2014 ha previsto (a partire dallo scorso anno) alcune incisive modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a termine. Viene previsto, in particolare, l abolizione dell obbligo di giustificazione del termine: i datori di lavoro non dovranno più giustificare l utilizzo dello strumento giuridico, ma potranno accedervi liberamente (contrariamente a quanto avveniva in precedenza). Una seconda modifica, altrettanto importante, consiste nella possibilità di prorogare il rapporto di lavoro fino a 5 volte, rendendo molto più elastico il rapporto di lavoro rispetto alle esigenze dell attività svolta. OSSERVA Secondo la previgente disciplina, invece, veniva concesso al datore di lavoro la possibilità di effettuare solamente una proroga del rapporto, dopodiché questo doveva essere obbligatoriamente interrotto. La successiva riassunzione, infatti, poteva essere effettuata solamente a seguito del decorso dei termini del c.d. stop and go (di 10 o 20 giorni, a seconda della durata del rapporto). La durata complessiva del rapporto a termine, per effetto delle modifiche apportate dal DL, risulta essere pari a 36 mesi comprensivi delle (eventuali) proroghe. 2

Rispetto al passato si deve segnalare che non esistono più, come in precedenza, due tipologie di rapporti a termine (uno causale e uno acausale di durata limitata) ma un solo tipo di rapporto, senza causale, prorogabile 5 volte e di durata massima di 36 mesi. Riassuntivamente la disciplina del rapporto a termine applicabile è la seguente: IL NUOVO RAPPORTO A TERMINE Durata massima del 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. rapporto Giustificazione del Non è richiesta. Sarà nell interesse del datore di lavoro, eventualmente, rapporto giustificare l apposizione del termine, ad esempio per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e contributive. Proroghe Possono essere effettuate fino a 5 proroghe. In contropartita, vengono introdotte restrinzioni alla disciplina del rapporto di lavoro a termine: viene stabilito che i rapporti di lavoro determinato possono essere effettuati nel limite del 20% dei rapporti a tempo indeterminato in forza alla data del 01.01 dell anno di assunzione, fatta eccezione per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, in riferimento alle quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In riferimento a tale limitazione appare fondamentale il riferimento alla contrattazione collettiva, che può intervenire per stabilire una diversa misura percentuale dei contratti a termine attivabili. ESEMPIO Bisogna evidenziare, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano solamente in riferimento ai contratti che vengono stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del DL n. 34/2014 (ovvero il 21.03.2014). In riferimento all introduzione di tale limitazione è stato concesso un regime transitorio (terminato lo scorso 31.12.2014) entro il quale i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di adeguarsi alle nuove disposizioni. Come si vedrà nel proseguo, i datori di lavoro che non si sono adeguati alle nuove disposizioni non potranno effettuare nuove assunzioni a termine sino ad avvenuta regolarizzazione. Vecchi contratti e nuovi contratti. A quali contratti si applicano le nuove disposizioni? Prima di illustrare i limiti e le responsabilità con cui si dovranno scontrare i datori di lavoro a partire dallo scorso 01.01.2015, bisogna evidenziare che non a tutti i contratti a termine si applica la nuova disciplina, ma solamente a quelli stipulati a partire dal 21.03.2014. Bisogna, inoltre, 3

precisare, ai fini della proroga dei vecchi contratti a termine, che il Ministero del Lavoro ha stabilito che tali rapporti non possono essere prorogati dallo scorso 20.05.2014. Per quanto di nostro interesse, quindi: i contratti stipulati prima del 21.03.2014 rimangono validi, assoggettati alla vecchia disciplina e non prorogabili sin dallo scorso 20.05.2014; in riferimento ai nuovi contratti stipulati dal 21.03.2014 trovano applicazione le disposizioni in commento (acausalità, possibilità di proroga fino a 5 volte nel limite di 36 mesi). Prima del 21.03.2014 Vecchio contratto a termine Dal 21.03.2014 al 19.05.2014 Prosecuzione Trovano applicazione le vecchie disposizioni e può essere prorogato Per tutte le nuove assunzioni si applica il nuovo contratto a termine Dal 20.05.2014 in poi Trovano applicazione le vecchie disposizioni ma il rapporto non può essere prorogato (si applica fino a scadenza) Per tutte le nuove assunzioni si applica il nuovo contratto a termine ESEMPIO La società A assume un dipendente in data 10.03.2014 per un periodo complessivo di 12 mesi. Nonostante la riforma della disciplina del contratto a termine, il datore di lavoro dovrà rispettare (in riferimento a tale rapporto) la limitazione di una proroga. Nel caso di successiva ri-assunzione si applicano le nuove disposizioni in materia di lavoro a termine (essendo l assunzione abbondantemente successiva alla data del 21.03.2014). Il limite massimo dei lavoratori a termine Considerata la limitazione ai rapporti a termine, introdotta con il DL n. 34/2014, i datori di lavoro, al fine di verificare se possono (o meno) effettuare un assunzione con contratto a termine, dovranno verificare se il numero di assunti con contratto a termine al momento dell assunzione è inferiore al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in forza al 01.01 dell anno di assunzione. Si applicano, in ogni caso, le eccezioni precedentemente previste dalla legge. La verifica, concernente il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, andrà effettuata in relazione al totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall'unità produttiva dove gli 4

stessi sono occupati, ferma restando la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro. In riferimento alla possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare la limitazione prevista dalla legge, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 18/2014 ha precisato che la deroga non è soggetta ad alcuna limitazione: non solo può essere modificato il limite percentuale, ma anche le modalità di computo della base di calcolo. Pertanto, può essere derogato anche il sistema che prevede il computo dei lavoratori in forza alla data del 01.01 dell anno di assunzione. Contratti a termine Limitazione al 20% dei rapporti a tempo indeterminato Si calcola in riferimento ai lavoratori in forza al 01.01 dell anno di assunzione Se vi sono disposizioni da parte del CCNL vengono derogate le disposizioni di legge La legge di conversione, in riferimento alle modalità di computo, ha specificato che la soglia del 20% deve prendere in considerazione (quale base per il calcolo) i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01.01 dell anno di assunzione. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro alla data del 01.01, conti 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato, potrà assumere contemporaneamente nel corso dell anno 10 lavoratori a termine. Viene prevista, inoltre, la disapplicazione di tale limitazione per i rapporti di lavoro stipulati da istituti di ricerca e che hanno ad oggetto attività di ricerca ( 1 ). Con la circolare n. 18/2014, il Ministero del Lavoro ha espressamente escluso dal computo ai fini della determinazione del limite le seguenti categorie di lavoratori: COMPUTO: SOGGETTI INCLUSI/ESCLUSI Lavoratori subordinati. 1 In riferimento a tali contratti, si segnala, non si applica sia la limitazione percentuale, sia la limitazione dei 36 mesi prevista per la generalità dei contratti a termine. Sono soggetti a tale disciplina di favore, si ricorda, tutti i contratti a termine qualora i soggetti stipulanti siano un istituto pubblico di ricerca o un ente privato di ricerca e un lavoratore chiamato a svolgere, in via esclusiva, attività di ricerca, di assistenza tecnica o di coordinamento o direzione della stessa. 5

Categorie incluse Categorie escluse Lavoratori part time. Dirigenti a tempo indeterminato. Apprendisti. Lavoratori autonomi. Prestazioni di lavoro accessorio. Lavoratori parasubordinati. Associati in partecipazione. Lavoratori a chiamata, anche se a tempo indeterminato se privi di indennità di disponibilità. OSSERVA Qualora il computo del 20% dia origine ad un numero decimale, il datore di lavoro deve arrotondare in eccesso qualora il numero decimale sia uguale o superiore a 0,5. Viceversa, qualora sia inferiore, si arrotonda in difetto. In ogni caso, non si applicano sanzioni qualora il datore di lavoro, in data precedente a tale circolare, abbia provveduto ad effettuare assunzioni sulla base di un arrotondamento in eccesso. La circolare n. 18/2014 ha precisato che sono sempre escluse da limitazioni quantitative le start-up ai sensi delle disposizioni contenute nel DL n. 179/2012 e i rapporti di lavoro stipulati da istituti di ricerca e che hanno ad oggetto attività di ricerca. Non concorrono al superamento dei limiti quantitativi le assunzioni di disabili con contratto a tempo determinato (ai sensi dell articolo 11 legge n. 68/99) e le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d azienda o di rami d azienda. Cosa succede se non rispetto il limite? In riferimento al mancato rispetto del limite imposto dal DL n. 34/2014, il legislatore ha previsto l applicazione di una sanzione economica proporzionale alle retribuzioni erogate ai lavoratori irregolari, ma solo al termine di un periodo di adeguamento alla nuova disciplina. Bisogna distinguere, infatti: un primo periodo, fino allo scorso 31.12.2014, in cui i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di mettersi in regola, senza applicazione di sanzioni; un secondo periodo, dal 01.01.2015, in cui i datori di lavoro non in regola non possono effettuare altre assunzioni a termine fino ad avvenuta regolarizzazione; un terzo periodo in cui si applica il regime sanzionatorio ordinario. 6

Sul punto bisogna ricordare che secondo una prima previsione del DL n. 34/2014 (come precedentemente illustrata): la contrattazione collettiva può stabilire un diverso limite percentuale più favorevole per il datore di lavoro (ad esempio, del 40% rispetto a quello stabilito per legge al 20%); può stabilire un termine più lungo per l adeguamento alla nuova normativa (ad esempio, fino al prossimo 30.06.2015 anziché al 31.12.2014). Quindi, per verificare effettivamente se nel 2015 il datore di lavoro potrà effettuare nuove assunzioni o fino a quale limite bisognerà tenere in considerazione anche le disposizioni della contrattazione collettiva. In mancanza di un adeguamento, il datore di lavoro a partire dal 01.01.2015 non potrà più effettuare altre assunzioni fino a quando non raggiunge il limite stabilito per legge o dai CCNL. OSSERVA In riferimento al periodo transitorio il Ministero del Lavoro ha fornito due precisazioni: la sanzione amministrativa per lo sforamento del limite percentuale è operativa soltanto per i nuovi contratti, ed in ogni caso lo sforamento può essere ricondotto ai limiti di legge entro il 31.12.2014 (la sanzione, quindi, non potrà essere irrogata almeno fino a tale data); nel caso in cui il datore di lavoro non si adegua entro il predetto termine, NON si applica la sanzione, ma il datore di lavoro non potrà effettuare nuove assunzioni a termine fino a quando (si presume per effetto della scadenza dei contratti) non rientra nel limite percentuale previsto. Rispetto del termine dal 2015 Se non viene rispettato Se rispettato Il datore di lavoro può effettuare assunzioni a termine nei limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva BLOCCO DELLE ASSUNZIONI DAL 01.01.2015 fino a raggiungimento soglia Ad avvenuta regolarizzazione SANZIONI ECONOMICHE 7

In via generale, al termine del periodo transitorio, nel caso di violazione del limite percentuale del 20%, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. Viene, inoltre, previsto che la sanzione non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del DL, che comportino il superamento del limite percentuale. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2014 ha precisato che l importo sanzionato va calcolato in base ad una percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite, e cioè in riferimento agli ultimi assunti in ordine di tempo. La retribuzione da prendere in riferimento è la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti. Se nel contratto non è riportata la retribuzione annuale si dovrà prendere a riferimento la retribuzione tabellare prevista nel CCNL. OSSERVA Per il calcolo dei mesi sanzionati si deve considerare: mese intero ogni periodo di 30 giorni consecutivi di occupazione; se i giorni residui al precedente mese sono più di 15, si considera un altro mese. Ciò sta a significare che per periodi di occupazione inferiore ai 16 giorni la sanzione non potrà trovare evidentemente applicazione in quanto il moltiplicatore sarebbe zero. Per il calcolo del periodo di occupazione, inoltre, non è necessario tenere conto di eventuali sospensioni del rapporto (per malattia, maternità, infortunio e part time verticale). Viene chiarito, inoltre, che alla sanzione in materia di contratto a termine non è applicabile la diffida ma solamente la riduzione prevista dall articolo 16 della legge n. 689/1981 (riduzione ad un terzo con pagamento entro 60 giorni). Blocco delle assunzioni dal 2015 e proroghe 8

In riferimento alla possibilità che il datore di lavoro si trovi, nel corso del 2015, a non poter effettuare nuove assunzioni, si deve precisare che il blocco non riguarda le proroghe: stante il fatto che il datore di lavoro non potrà effettuare assunzioni a termine, egli potrà in ogni caso prorogare i rapporti in corso. Si sconsiglia, invece, la possibilità di effettuare nuove assunzioni: in tal caso potrà essere applicato il trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dal DL n. 34/2014 (quindi, se il datore di lavoro invece che rientrare nei limiti assume con nuovi rapporti a termine si applica la sanzione economica). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 9