REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA CONCESSIONE PATROCINI ADESIONE A COMITATI D ONORE



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Comune di Spilamberto REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA CONCESSIONE PATROCINI ADESIONE A COMITATI D ONORE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.05.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Indice Capo I ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA Art. 1 Finalità del Regolamento Art. 2 Criteri generali Art. 3 Definizione di spesa di rappresentanza Art. 4 Esclusioni Art. 5 Soggetti Autorizzati Art. 6 Gestione amministrativa e contabile Capo II CONCESSIONE DI PATROCINIO E ADESIONE A COMITATI D ONORE Art. 7 Patrocinio Art. 8 Presentazione delle domande di patrocinio gratuito Art. 9 Presentazione di domande contestuale di patrocinio oneroso (patrocinio e contributo) Art. 10 Comitati d Onore Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 Entrata in vigore e disposizioni di attuazione 2/6

Capo I ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA Art. 1 Finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime. Art. 2 Criteri generali 1. Il Comune di Spilamberto svolge attività di rappresentanza secondo i doveri che gli derivano dai fini istituzionali sanciti dallo Statuto Comunale. 2. L attività di cui al precedente comma, che si assolve con atti di cortesia, ospitalità ed omaggi di valore simbolico, è rivolta a soggetti che per il loro ruolo pubblico hanno veste di rappresentanza ed a coloro che, per circostanze particolari, meritano la considerazione civica e la riconoscenza pubblica. 3. La rappresentanza si manifesta, inoltre, in tutte le circostanze in cui l Amministrazione Comunale deve perseguire un adeguata proiezione all esterno della propria immagine, mantenere ed accrescere il proprio prestigio, valorizzare, promuovere, far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, nell ambito delle relazioni interne ed internazionali. 4. La rappresentanza non può manifestarsi in atti di semplice liberalità, deve sempre essere rivolta all esterno dell ente e deve essere motivata, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Art. 3 Definizione di spesa di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all immagine esterna dell Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali derivanti da obblighi di relazione, connesse al proprio ruolo istituzionale ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di: - visite di personalità o delegazioni italiane o straniere; - incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall Amministrazione o da altri; - manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto; - cerimonie e ricorrenze. 2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per: a) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; b) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati; c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative; d) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti o ex dipendenti dell Ente; e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze; f) doni ricordo (omaggi floreali, prodotti tipici ed enograstronomici, volumi ecc.) in occasione di matrimoni celebrati presso le sale comunali o nascite; g) biglietti da visita per il Sindaco e gli Assessori; h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali: targhe, medaglie, libri, coppe, prodotti tipici ed enogastronomici, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all Ente, oppure in occasione di visite all estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente; 3/6

i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale; j) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all Amministrazione; k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali; l) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all Amministrazione comunale, ma che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni. Art. 4 Esclusioni 1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti artt. 2 e 3. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza: - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza; - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell Ente; - colazioni di lavoro quando i funzionari pubblici siano in missione e godano del relativo trattamento di trasferta; - colazioni di lavoro e cene tra soggetti della stessa Amministrazione; - ospitalità e pasti per fornitori del Comune, consulenti, collaboratori. Art. 5 Soggetti autorizzati 1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell Ente i seguenti soggetti: - Sindaco; - Vice Sindaco; - Assessori nell ambito delle rispettive competenze; - Presidente del Consiglio e Consiglieri previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale. Art. 6 Gestione amministrativa e contabile 1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al dirigente ivi individuato. 2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio Finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione. 3. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nello stanziamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di Giunta Comunale. 4. Le spese di rappresentanza non possono essere rimborsate in contanti né tanto meno anticipate tramite l Economo comunale alla persona che ha sostenuto la spesa ma dovranno essere pagate esclusivamente attraverso la carta di credito dell Ente o a seguito di presentazione di regolare fattura che verrà liquidata nei tempi e modi previsti dal Regolamento di contabilità dell Ente. 5. Annualmente, contestualmente all approvazione del Bilancio Consuntivo, viene allegato il resoconto annuale delle spese di rappresentanza. Alla delibera di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene allegato il resoconto delle spese di rappresentanza sostenute nel primo semestre dell anno. 4/6

Capo II CONCESSIONE DEL PATROCINIO E ADESIONE A COMITATI D ONORE Art. 7 Patrocinio 1. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, Organizzazioni e Soggetti, pubblici e privati da parte del Comune di Spilamberto. 2. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgono parte o tutto il territorio comunale e/o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità locale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell Ente; b) siano significative delle esigenze di particolare valore nel campo sociale e del volontariato, morale, culturale, artistico, celebrativo, educativo, turistico, sportivo, ambientale, scientifico, economico e, comunque, di particolare valore nell ambito dei fini istituzionali che il Comune persegue e rappresenta. 3. Tali iniziative dovranno essere pubblicizzate con l indicazione della dicitura con il patrocinio del Comune di Spilamberto e, ove possibile, con l apposizione del logo dell Ente, su tutto il materiale divulgativo che verrà prodotto. 4. Non è consentito concedere il patrocinio a iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni e Soggetti, pubblici e Privati, per fini di lucro o commerciali. Art. 8 Presentazione delle domande di patrocinio gratuito 1. Le richieste di patrocinio gratuito, redatte utilizzando apposito modulo e dirette al Sindaco almeno 10 giorni prima della data prevista per l iniziativa, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l indicazione dei soggetti richiedenti. 2. La richiesta di concessione di patrocinio gratuito viene istruita e proposta al Sindaco dal Responsabile competente individuato per area di attività all interno del Comune in relazione alla tipologia, finalità dell iniziativa e natura giuridica del soggetto richiedente. 3. Il patrocinio gratuito è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, sulla base dei criteri indicati all art. 7 del presente regolamento. Art. 9 Presentazione di domanda contestuale di patrocinio e contributo (patrocinio oneroso) 1. Se alla richiesta di concessione del patrocinio è accompagnata anche l istanza per l erogazione di un contributo (sia esso di natura economica e/o di prestazione di servizio e/o di utilizzo gratuito di locali e/o attrezzature), trattandosi in questo caso di patrocinio oneroso, il procedimento istruttorio verrà assegnato al responsabile individuato per la concessione del contributo, al fine di garantire il principio di unicità e responsabilità del procedimento (L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni). 2. Il contributo verrà erogato dal responsabile individuato nei termini sopradescritti, sulla base dei criteri sanciti dal Regolamento Comunale per l erogazione dei Contributi, mentre per il relativo patrocinio si seguiranno i dettami contenuti nell art. 7, secondo comma, del presente regolamento. 3. Nell ipotesi in cui le somme necessarie non siano state previamente previste nel centro di costo del responsabile individuato e competente, si provvederà alle opportune variazioni degli strumenti contabili e programmatici onde consentirne la corretta previsione e gestione economica, da parte del responsabile competente. Art. 10 Comitati d Onore 1. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione del Comune a Comitati d onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali, organizzate dai soggetti di cui al precedente art. 7. L adesione al Comitato d onore è dunque espressione del sostegno istituzionale, da parte del Comune di Spilamberto, all iniziativa. 2. L adesione ai Comitati d Onore è richiesta dai promotori dell iniziativa con istanza motivata e corredata dalla relativa documentazione descrittiva dell evento con indicazione del periodo e luogo di svolgimento e dei contenuti, diretta al Sindaco e può anche accompagnarsi alla richiesta di concessione di patrocinio. 5/6

3. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente del Settore competente individuato in relazione alle finalità del Comitato d Onore all interno delle aree di attività del Comune, nelle forme indicate negli articoli precedenti del presente Capo III. 4. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali il Comune aderisce ai Comitati d Onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi. 5. L adesione al Comitato d onore si intende accordata per la durata della manifestazione alla quale il Comitato è legato e non comporta oneri per il Comune di Spilamberto. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 Entrata in vigore e disposizioni di attuazione 1. Il presente Regolamento viene pubblicato all Albo Pretorio on line ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nell apposita sezione dedicata ai regolamenti sul sito Internet dell Ente. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento é abrogata qualsiasi disposizione del Comune incompatibile alle sue norme, con particolare riferimento alle norme regolamentari in vigore, precedentemente all adozione del presente regolamento, in materia di patrocinio. 6/6