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Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modificazioni, nonchè del Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n.1. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n 10/98; Art. 2 Autorizzazione alla cremazione La cremazione di salme, ossa o resti mortali può essere eseguita solo presso forno crematorio autorizzato. a. Cremazione di salme. 1. La cremazione di ciascuna salma deve essere autorizzata dall ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria; b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati; c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza; d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta. 2. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione. 3. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato. 4. L autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci. 6. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. 7. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura. 8. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione. 9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione. 10. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. b. Cremazione di ossa e di resti mortali 1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta mineralizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono: a ) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione; b) essere avviati a cremazione. 2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono: a) permanere nello stesso tumulo; b) essere avviati a cremazione; c) essere inumati in apposite fosse. 3. Sull esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 4. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze

biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in: a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all impiego di dette sostanze biodegradanti. 5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso il cimitero comunale. 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali. 8. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 9. L Ufficiale di stato civile, l A.U.S.L., il responsabile del cimitero, sono tenuti a denunciare all Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall articolo 411 del codice penale. Art. 3 Affidamento delle ceneri 1. Per poter procedere all affidamento delle ceneri è necessario che il decesso sia avvenuto nel Comune di Masone o che l evento sia registrato nei registri di stato civile, ovvero che l affidatario sia persona residente in Masone, oppure che le ceneri siano attualmente tumulate nel cimitero comunale e che negli uffici comunali siano conservati il permesso di seppellimento, l autorizzazione al trasporto ed il verbale di consegna e cremazione del cadavere, di cui all art. 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, sempre che le ceneri siano state tumulate dopo l entrata in vigore della Legge 30.03.2001, n. 130. Il defunto deve comunque avere i requisiti per essere sepolto nel locale cimitero, così come previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. 2. Presso l Ufficio di Stato Civile del Comune è istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri. 3. L Ufficiale di Stato Civile cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal

responsabile del crematorio e un altra dall affidatario dell urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento. 4. L urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio. 5. L affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2. 6. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007. 7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria competente. 8. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione liberamente scelta dal defunto o da chi può manifestarne la volontà espressa in vita. E dunque necessario che il defunto abbia scelto, per iscritto in vita questa forma di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui devono essere affidate le ceneri. In caso il defunto abbia indicato genericamente la famiglia quale affidatario, si potrà procedere all affidamento al coniuge o ad un parente di primo grado, previo accordo degli stessi che devono esprimere la propria volontà mediante autocertificazione. 9. Non è ammesso l esercizio dell affidamento a più soggetti, ma deve essere indicato un solo ed unico affidatario. 10. Nel rispetto della volontà dell affidatario, resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione dall ufficiale di stato civile che ha autorizzato l affidamento delle ceneri. 11. In caso di rinuncia le ceneri saranno conservate negli appositi spazi di cui all art. 80, comma 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, regolamento nazionale di Polizia mortuaria. 12. In caso di decesso dell affidatario, i soggetti specificati nel successivo comma 7, lettera c) potranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cinerario del comune. 13. La volontà del defunto deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: a. Disposizione testamentaria o dichiarazione autografa o dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali, forme di testamento olografo da pubblicare ai sensi dell art. 620 del Codice Civile qualora, oltre alle disposizioni per la cremazione, contengano indicazioni di altro genere;

b. Dichiarazione resa e sottoscritta nell ambito dell iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione, iscrizione che il presidente dell associazione certifica vigente al momento del decesso, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione del defunto contraria alla cremazione, successiva a quella dell iscrizione all associazione. c. In mancanza delle suddette disposizioni testamentarie, la volontà del defunto di cremazione e di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice Civile ovvero nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti questi. La firma dei congiunti deve essere autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000, previo accordo di tutti gli stessi nell individuazione dell affidatario. Per i minori e i soggetti interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 14. La domanda deve essere indirizzata al Comune di Masone (ufficio di Stato Civile) corredata dei documenti e degli atti comprovanti la volontà del defunto, può essere presentata contestualmente a quella relativa alla cremazione. 15. Nella domanda devono essere indicati: a) i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del richiedente (che deve essere un famigliare del defunto, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell art. 3 della legge n. 130 del 30.03.2001, oltre a quelli del defunto, a cui dovranno essere affidate le ceneri; b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso all accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale; c) il luogo di conservazione dell urna sigillata; d) la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; e) la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla; f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; g) la conoscenza dell obbligo di informare l Amministrazione Comunale della variazione della residenza, entro il termine massimo di 30 giorni. 16. Le ceneri devono essere contenute in un apposita urna sigillata, con saldatura o a mezzo appositi collanti, riportante esternamente con apposita targhetta i dati anagrafici del defunto. L urna potrà essere in materiale metallico o altro (ceramica, legno) purché con contenitore interno in zinco; in caso di affidamento di urna estumulata, qualora risultasse deteriorata, dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo. 17. Le ceneri devono essere consegnate al soggetto affidatario di cui all art. 3, comma 1, da parte del gestore del crematorio mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/90), previa verifica dell atto di autorizzazione all affido personale in momento successivo alla iniziale tumulazione

in un cinerario/ossario del cimitero di Masone, da parte del custode del cimitero ove sono conservate le ceneri. 18. L urna cineraria dovrà essere custodita all interno dell abitazione o anche all esterno (ad esempio in giardino) se di proprietà o pertinenza esclusiva dell affidatario; l urna dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa e ad evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno, ceramica). 19. A seguito della presentazione della domanda da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l affidamento delle proprie ceneri verrà rilasciata, da parte dell Ufficiale di Stato Civile, l autorizzazione all affido personale delle ceneri. 20. L atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell ambito territoriale di questo comune, pertanto ove l affidatario trasferisca la propria residenza in altro luogo, indirizzo o altro comune sarà necessario richiedere al Comune di Masone la modifica dell atto originario, ovvero un nuovo atto di affidamento al comune di nuova residenza. 21. L Ufficio Servizi Cimiteriali potrà provvedere, con proprio personale o incaricando di ciò il Corpo di Polizia Municipale, all accertamento sulla conservazione nell urna sigillata delle ceneri nel luogo e presso la persona indicata nel provvedimento autorizzativo. 22. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. 23. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l inumazione dell urna negli appositi spazi e manufatti posti all interno del cimitero. 24. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere affidate secondo le modalità previste nei commi precedenti. Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri 1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata: 1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. 2. La durata della tumulazione è prevista in 99 anni. 3. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo. b) Inumata in area cimiteriale: 1. l inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

2. la durata dell inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 10 anni. 3. Le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E d obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l urna ed il piano di campagna del campo. 4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. 5. L urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. 6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa. c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990. d) consegnata al soggetto affidatario. Art. 5 - Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta ed in base alle modalità previste dall art.4 della L.R. n.24 del 4 luglio 2007. 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. 3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2, occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione. 4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nell area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero comunale o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro. 5. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un apposita sezione del registro dell affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonchè il luogo, la data e l ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso. 6. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interramento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell avvenuta cremazione.

7. In caso di interramento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente. 8. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al con-sumo umano come individuate dalla normativa vigente. 9. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati. 10. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. 11. E vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all esercizio degli sport invernali. 12. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada). 13. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto. 14. La domanda di autorizzazione per la dispersione delle ceneri deve essere indirizzata al Comune di Masone (ufficio di Stato Civile), corredata dei documenti e degli atti comprovanti la volontà del defunto, può essere presentata contestualmente a quella relativa alla cremazione. 15. Nella domanda devono essere indicati: b) i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del richiedente (che deve essere un famigliare del defunto, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell art. 3 della legge n. 130 del 30.03.2001, oltre a quelli del defunto di cui dovranno essere disperse le ceneri; c) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; d) l Autorizzazione dell Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri; e) la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia; f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; 16. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante

dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo. Art. 6 Sanzioni Amministrative 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l autorizzazione alla cremazione dall articolo 2 della L.R. 4 luglio 2007, n.24 e delle relative disposizioni previste dal Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n.1 comporta l applicazione ai soggetti che svolgono l attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l affidamento delle ceneri dall articolo 3 della L.R. 4 luglio 2007, n.24 e delle relative disposizioni previste dal Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n.1 comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall articolo 4 della L.R. 4 luglio 2007, n.24 e delle relative disposizioni previste dal Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n.1 comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. 4. L applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.. Art.7 Deposito provvisorio 1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune. Art. 9 Informazione ai cittadini 1. Il Comune di Masone promuove e favorisce l informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Allegati 1. Delibera del Consiglio Comunale n. del 3 aprile 2008