Focus di pratica professionale di Andrea Bongi La crisi taglia anche gli interessi fiscali Le difficoltà economico-finanziarie che attanagliano l economia italiana, con il conseguente e generalizzato calo degli interessi monetari, non poteva lasciare indenne i pagamenti dovuti a tale titolo al Fisco. Con un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 21 maggio scorso 2, a seguito delle richieste espresse da più parti nel corso del c.d. liquidity day : si è provveduto ad una generalizzata revisione, per lo più al ribasso, della misura dei tassi degli interessi fiscali da corrispondere in ipotesi di pagamenti dilazionati, rateizzazione di importi iscritti nei ruoli etc.. Anche gli interessi attivi, che il Fisco deve corrispondere ai contribuenti nelle ipotesi di rimborsi di imposte dirette ed indirette, sono stati oggetto di revisione da parte del provvedimento ora citato. La decorrenza delle nuove disposizioni in tema di interessi attivi e passivi di natura fiscale è differenziata a seconda: del settore e del tipo di pagamento al quale gli stessi sono collegati. Le riduzioni dei tassi in alcuni casi sono ad effetto immediato, con decorrenza cioè dalla pubblicazione in G.U. del decreto come, ad esempio, nell ipotesi di versamenti rateali delle imposte dovute a seguito della dichiarazione modello Unico 2009; per altri, invece, la data di decorrenza è postergata nel tempo. Il decreto in commento non introduce soltanto riduzioni dei tassi di interesse dovuti all erario. Gli interessi passivi dovuti dai contribuenti a seguito di iscrizioni a ruolo o per le dilazioni delle cartelle di pagamento passeranno, infatti, dall attuale misura pari al 2,75% su base annua al 4% con decorrenza dal 1 ottobre 2009. Quindi, schematizzando al massimo il contenuto del provvedimento, si può affermare come, a fronte di un importante riduzione del tasso di interesse dovuto al Fisco nelle ipotesi di pagamenti spontanei in autoliquidazione, che scende dal 6 al 4% su base annua, si contrappone un incremento del tasso di interesse dovuto dai contribuenti per i pagamenti non spontanei, conseguenti cioè ad iscrizioni a ruolo e richieste di dilazioni. Le tendenze del decreto del 22 maggio 2009: interessi dovuti per pagamenti spontanei diminuzione dal 6% al 4% interessi dovuti per iscrizioni a ruolo aumento dal 2,75% al 4% interessi per dilazioni di pagamento aumento dal 2,75% al 4,5% 2 Il decreto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009. 22
L esame delle disposizioni contenute nel decreto testimonia, altresì, la volontà di procedere ad una razionalizzazione dell intero settore con un'armonizzazione delle misure degli interessi attivi e passivi di natura tributaria 3. Scopo del presente lavoro è fornire una panoramica generale delle nuove misure degli interessi attivi e passivi di natura fiscale. Le nuove misure degli interessi per i rimborsi d imposta Il primo intervento operato dal decreto riguarda gli interessi per i ritardati rimborsi di imposte dirette pagate in eccesso dal contribuente e per i rimborsi di imposte dirette eseguiti tramite procedura automatizzata previsti negli artt.44 e 44-bis del DPR n.602/73 4. La misura di questi interessi è attualmente fissata: al 2,75% e al 1,375% su base annua su base Il decreto del ministro dell economia del 21 maggio scorso ha previsto la diminuzione di queste misure, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, rispettivamente: al 2% e al 1% su base annua su base diminuzione netta = 0,75 punti percentuali diminuzione netta = 0,375 punti percentuali Rimborsi di imposte dirette versate in eccesso e con procedura automatizzata (artt.44 e 44-bis DPR n.602/73) 2,75% su base annua 1,375% su base 2% su base annuale 1% su base Dal 1 gennaio 2010 Per quanto riguarda, invece, i rimborsi dell imposta sul valore aggiunto ai soggetti residenti e non residenti, disciplinati negli artt.38-bis e 38-ter del DPR n.633/72 5, il decreto ha ridotto il tasso di interesse dovuto dal Fisco ai contribuenti dall attuale 2,75% su base annua al 2%. Come si vede, si tratta di una riduzione secca del tasso di interesse che lo Stato dovrà corrispondere agli aventi diritto al rimborso pari a 0,75 punti percentuali. Anche in questo caso, però, la nuova misura non è immediatamente operante ma diverrà effettiva solo dal 1 gennaio del 2010. 3 4 5 A tale proposito, nelle premesse del D.M. del 21 maggio scorso si legge: ritenuta la necessità di adeguare, ai sensi dell articolo 1, comma 150, della legge n.244 del 2007, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi. Gli artt.44 e 44-bis del DPR n.602/73 disciplinano infatti, rispettivamente, gli interessi per ritardato rimborso di imposte (dirette) pagate e gli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. Gli artt.38-bis e 38-ter del decreto Iva (DPR n.633/72) prevedono infatti, rispettivamente, l esecuzione dei rimborsi previsti nell art.30 del medesimo DPR, a favore dei soggetti residenti in Italia e dei non residenti. 23
Rimborsi Iva a residenti e non residenti (art.38-bis e 38-ter DPR n.633/72) 2,75% su base annua 2% su base annua Dal 1 gennaio 2010 In materia di rimborsi di imposte di successione e donazione, e di imposte ipotecarie e catastali, il decreto interviene riducendo la misura degli interessi dovuti dal Fisco ai contribuenti dall attuale 4,50% su base all 1% per ogni semestre compiuto. Si tratta delle somme che il contribuente può richiedere in restituzione ai sensi degli artt.37, co.2, del D.Lgs. n.346/90 e 13, co.4, del D.Lgs. n.347/90. In questo caso, si tratta di una riduzione secca del tasso di interesse pari a 3,50 punti percentuali su base. La nuova misura del tasso di interesse finirà per equiparare al 2% su base annua il tasso dovuto per i rimborsi in materia di imposte di successione e donazione con quello relativo ai rimborsi Iva. Anche in questo caso, la nuova misura del tasso di interesse decorrerà a far data dal 1 gennaio 2010. Rimborsi di imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali (art.37, co.2, D.Lgs. n.346/90 e art.13, co.4, D.Lgs. n.347/90) 4,50% su base 1% su base Dal 1 gennaio 2010 Infine, per quanto concerne i rimborsi di somme non dovute relative a tasse e imposte indirette sugli affari, il decreto introduce la riduzione degli interessi dovuti dal Fisco dall attuale 1,375% su base all 1% per ogni semestre compiuto. Anche tale nuova misura decorre dal 1 gennaio 2010. Rimborsi di tasse e imposte indirette sugli affari (artt.1 e 5 L. n.29/61) 2,75% su base annuale; 1,375% su base 2% su base annuale 1% su base Dal 1 gennaio 2010 Grazie all intervento operato con il decreto in commento, i tassi di interesse applicabili ai rimborsi dei vari tipi di imposte dovute dall erario ai contribuenti si uniformeranno, dunque, alle percentuali: del 2% dell 1% su base annua su base 24
Gli interessi dovuti al Fisco su iscrizioni a ruolo, dilazioni di pagamento e sospensioni della riscossione Per quanto riguarda gli interessi dovuti al Fisco per imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o in ipotesi di accertamento d'ufficio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei relativi ruoli, il decreto ha previsto l aumento della misura degli stessi dall attuale 2,75% annuo al 4%. Si tratta delle ipotesi previste nell art.20 del DPR n.602/73 6. La nuova percentuale di interessi, più elevata rispetto a quella previgente, sarà applicata alle iscrizioni a ruolo rese esecutive a partire dal 1 ottobre 2009. Ritoccati in aumento anche gli interessi dovuti al Fisco in ipotesi di pagamento dilazionato previste nell art.21 del DPR n.602/73 7 che passano dall attuale 4% annuo al 4,5% a decorrere dalle dilazioni di pagamento concesse dal 1 ottobre 2009. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso in caso di ricorso presentato dal contribuente alla commissione tributaria provinciale, e che si rendono poi dovute a seguito della successiva sentenza, così come previsto nell art.39 del DPR n.602/73, il decreto ha previsto, invece, la riduzione degli interessi dall attuale tasso del 5% annuo al 4,5%. Anche in questo ultimo caso, la decorrenza della nuova misura è stabilita dal decreto dal 1 ottobre 2009. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 DPR. n.602/73) Interessi per dilazione di pagamento (art.21 DPR. n.602/73) Interessi per sospensione della riscossione (art.39 DPR. n.602/73) 2,75% su base annua 4% su base annua Dal 1 ottobre 2009 4% su base annua 4,5% su base annua Dilazioni concesse dal 1 ottobre 2009 5% su base annua 4,5% su base annua Dal 1 ottobre 2009 L esame della tabella sopra riportata testimonia, anche in questo caso, la volontà del decreto di razionalizzare le misure dei tassi di interesse applicabili alle varie fattispecie. Gli interessi per pagamenti rateali in autoliquidazione Il decreto del 21 maggio scorso è intervenuto anche sugli interessi di rateazione degli importi dovuti in sede di dichiarazione dei redditi. Come è noto, grazie alla disposizione introdotta nel nostro ordinamento dall art.20 del D.Lgs. n.241/97, gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'inps, possono essere versate tramite rate mensili di uguale importo, maggiorate degli interessi, aventi 6 7 La disposizione di cui all art.20 del DPR n.602/73 prevede, infatti, testualmente che: Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo. Si tratta delle ipotesi in cui il pagamento delle imposte è stato rateizzato o sospeso dal concessionario della riscossione su richiesta del contribuente ai sensi dell'art.19, co.1, dello stesso DPR n.602/73 ed ai quali si applicano gli interessi al tasso del 4% annuo. 25
decorrenza dal mese di scadenza. Il numero delle rate mensili attraverso le quali il contribuente può adempiere al proprio obbligo tributario deve essere tale da non superare il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. In linea di massima, tenuto conto anche della scadenza del termine per il primo pagamento dei saldi e del primo acconto dovuto, il numero massimo delle rate mensili attraverso le quali si può dilazionare il debito è pari a 6. Tutti i contribuenti possono, quindi, versare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR del modello Unico) con l unica eccezione dell acconto di novembre che deve essere versato soltanto in un unica soluzione. Sugli importi rateizzati saranno quindi dovuti, grazie proprio all intervento del decreto ministeriale suddetto, gli interessi nella misura del 4% annuo anziché dell attuale 6%, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione, come noto, non devono essere cumulati all imposta, ma devono essere versati separatamente utilizzando l apposito codice tributo ad essi assegnato. La nuova misura degli interessi per la rateazione delle imposte dovute in dichiarazione dei redditi si renderà applicabile già dalla dichiarazione modello Unico 2009, poiché l art.5 del decreto prevede che la stessa si applica a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1 luglio 2009. Tipologia Tasso precedente Nuovo tasso Decorrenza Somme dovute a saldo e/o primo acconto nel modello Unico (art.20 D.Lgs. n.241/97) 6% su base annua 4% su base annua Pagamenti relativi a dichiarazioni presentate dal 1 luglio 2009 Gli interessi su pagamenti rateali dovuti a seguito di liquidazione o accertamento Quando il contribuente riceve una dichiarazione di irregolarità o una comunicazione inerente l esito della liquidazione della dichiarazione, le somme dovute in essa evidenziate possono, in certe situazioni, formare oggetto di rateazione. Si tratta di una novità introdotta nell ordinamento tributario dall art.1, co. da 144 e 147 della Legge finanziaria 2008 (L. n.244/07). La disciplina completa in ordine a tale tipologia di rateazione è ora contenuta nell art.3-bis del D.Lgs. n.462/97. Attraverso di essa, il contribuente può richiedere la rateazione delle somme dovute a seguito del ricevimento delle c.d. comunicazioni di irregolarità (più generalmente note con il termine di avvisi bonari) emesse a seguito dei controlli automatici e formali che il Fisco effettua sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Oggetto di rateazione sono tutte le somme contenute nella comunicazione stessa e, quindi, sia le imposte o le maggiori imposte dovute, che le sanzioni applicate. Il numero delle rate e la procedura di richiesta del beneficio varia a seconda dell importo del debito 8. 8 In particolare, la norma prevede la possibilità di spalmare fino ad un massimo di 6 rate trimestrali i debiti superiori a 2.000 e fino a 20 rate trimestrali i debiti superiori a 20.000. Nell ipotesi in cui il debito sia superiore a 50.000 il contribuente dovrà prestare idonea garanzia. 26
In ogni caso, qualunque sia la tipologia di comunicazione e il numero di rate richiesto dal contribuente: la prima rata deve sempre essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono sempre dovuti gli interessi in misura del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Il D.M. del 21 maggio scorso ha confermato la misura del tasso di interesse al 3,5% su base annua per i pagamenti rateali in oggetto. Somme dovute a seguito controlli automatici o liquidazione delle dichiarazioni (art.3-bis, co.3, D.Lgs. n.462/97) 3,5% su base annua 3,5% su base annua dal 1 gennaio 2010 Anche gli importi dovuti a seguito di controllo e liquidazione delle dichiarazioni di successione presentate possono formare oggetto di dilazione su richiesta del contribuente. Secondo la disposizione contenuta nell art.38 del D.Lgs. n.346/90, al contribuente può, infatti, essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora entro i sessanta giorni dal ricevimento dell avviso di liquidazione e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione suddetta deve essere richiesta contestualmente ai predetti pagamenti e non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione. La dilazione deve essere accordata, in presenza dei requisiti previsti nella norma, entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. Sugli importi dilazionati sono attualmente dovuti, a decorrere dalla data di concessione della dilazione stessa, gli interessi a scalare nella misura del 5% determinata con decreto del Ministro delle Finanze del 5 marzo 1999. Per espressa previsione contenuta nel co.3 dell art.5 del D.M. 21 maggio scorso, il tasso di interesse in oggetto viene ridotto, con decorrenza dalle dilazioni di pagamento concesse dal 1 gennaio 2010, al 3% su base annua. Somme rateizzabili dovute a seguito controllo delle dichiarazioni di successione (art.38, co.2, D.Lgs. n.346/90) 5% su base annua 3% su base annua Dalle dilazioni concesse dal 1 gennaio 2010 27
Interessi dovuti per i ritardati pagamenti A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi dovuti a seguito delle comunicazioni degli esiti della liquidazione della dichiarazione o a seguito dell esercizio dell autotutela da parte dell ufficio, vengono stabilite dal D.M. nella misura del 3,5% su base annua. In precedenza, la misura di tali interessi era del 4% sempre su base annua. Sempre nella misura del 3,5% su base annua, ma con decorrenza però dal 1 gennaio 2010, il D.M. modifica la misura degli interessi dovuti a seguito di: versamenti di somme a seguito di rinuncia all impugnazione di avvisi di accertamento in materia d imposta di registro e d imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell art.15 del D.Lgs. n.218/97; pagamento dell imposta di registro, donazione, ipotecaria e catastale a seguito di registrazione effettuata dall ufficio (art.54, co.5 DPR n.31/86) e d imposta complementare (art.55, co.1, DPR n.131/86); pagamento di tasse sulle concessioni governative e di tasse automobilistiche entro i termini previsti nei relativi avvisi di accertamento; pagamento delle somme a seguito di accertamento con adesione di cui all art.8 del D.Lgs. n.218/97 entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione previsto al co.1 della disposizione richiamata. Attualmente, il tasso di interesse è pari al tasso legale del 3%; pagamento delle somme a seguito di conciliazione giudiziale di cui all art.48 del D.Lgs. n.546/92. Attualmente, il tasso di interesse dovuto è pari al tasso legale che dal 1 gennaio 2008 è fissato nella misura del 3% su base annua; Per quanto riguarda, invece, il pagamento effettuato entro sessanta giorni da quello di notifica dell avviso di liquidazione dell imposta di successione e donazione, il decreto prevede che gli interessi siano dovuti, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, nella nuova misura del 2,5% su base. Attualmente, il tasso di interesse previsto dall art.37 del D.Lgs. n.346/90 è pari al 4,5% su base. Rinuncia ad impugnare avvisi di accertamento per imposte di registro, successioni e donazioni Pagamenti di imposta di registro, donazione e ipocatastali a seguito di registrazione d ufficio e per imposta complementare di successione Pagamento tasse concessione governative e automobilistiche entro i termini avviso Interessi legali 3% su base annua 3,5% su base annua Dal 1 gennaio 2010 5% su base annua 3,5% su base annua Dal 1 gennaio 2010 2,75% su base annua 3,5% su base annua Dal 1 gennaio 2010 28
Somme dovute a seguito di definizione tramite accertamento con adesione Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale delle liti Pagamento entro 60 giorni avviso liquidazione imposta successioni e donazioni Interessi legali 3% su base annua Interessi legali 3% su base annua Interesse del 4,5% su base 3,5% su base annua Dal 1 gennaio 2010 3,5% su base annua Dal 1 gennaio 2010 2,5% su base Dal 1 gennaio 2010 29