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CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti lungo la costa AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Genova STAZIONE APPALTANTE Provincia di Genova Gare e Contratti COMMITTENTE - CONTRAENTE Provincia di Genova Direzione 5 Trasporti - Ambiti naturali - Sport e turismo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Marco Fezzardi Dirigente Promozione turistica e sportiva. DEFINIZIONI Soggetto aggiudicatario... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario Concorrente/i... I soggetti ammessi a partecipare alla gara Appaltatore/fornitore... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto SOMMARIO Art. 1 Oggetto Art. 2 Importo a base di gara Art. 3 Luogo e caratteristiche del servizio Art. 4 Natanti e attrezzature Art. 5 Servizi alternativi Art. 6 Responsabile del contratto Art. 7 Oneri dell appaltatore Art. 8 Responsabilità e obblighi dell appaltatore Art. 9 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro Art. 10 Obblighi in materia di sicurezza Art. 11 Garanzie Art. 12 Durata Art. 13 Corrispettivo Art. 14 Modalità di Pagamento Art. 15 Cauzione

SOMMARIO Art. 16 Penali Art. 17 Risoluzione Art. 18 Recesso Art. 19 Controversie Art. 20 Clausole finali

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE Art. 1 Oggetto Oggetto del presente capitolato è la progettazione ed esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi e di schiume galleggianti in mare lungo la fascia costiera di pertinenza dei comuni compresi tra Camogli e Moneglia. Art. 2 Importo a base di gara L importo stimato totale del servizio è di 150.000,00 oneri fiscali esclusi. Art. 3 Luogo e caratteristiche del servizio L attività richiesta è almeno di un passaggio giornaliero su tutta l area ricompresa tra Moneglia Punta Rospo e Camogli, ogni giorno, festivi inclusi, per tutta la durata del contratto, salvo condizioni di mare avverse. Nel servizio è compreso lo stoccaggio in aree idonee del materiale raccolto nel rispetto delle normative in materia di rifiuti solidi urbani, nonché una reportistica sulle quantità e qualità dei materiali raccolti, indicando la zona e l ora di raccolta. I reports devono essere trasmessi settimanalmente al R.U.P. Tale servizio deve essere svolto anche al di sotto della fascia di rispetto dei 200 metri dalla costa. Art. 4 Natanti e attrezzature Le imbarcazioni opportunamente accessoriate per la raccolta dei rifiuti e provviste di personale sono fornite dall appaltatore, ad eccezione di un imbarcazione priva di personale messa a disposizione dell Area Marina Protetta di Portofino. Art. 5 Servizi alternativi Il servizio non effettuato per condizioni di mare avverse o per altre cause non imputabili all appaltatore deve essere recuperato con ulteriori ore di permanenza in mare oltre a quelle contrattuali o con altre prestazioni di servizi alternativi da concordarsi di volta in volta con il R.U.P. Art. 6 Responsabile del contratto L appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto d appalto, deve nominare un responsabile unico dell esecuzione contrattuale, a cui R.U.P. può fare riferimento per ogni problematica relativa all esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, l appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo del nuovo incaricato. Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d ufficio. A tal fine l appaltatore deve

comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. Art. 7 Oneri dell appaltatore Sono a carico dell appaltatore, oltre a quelli indicati in altre parti del capitolato, i seguenti obblighi: a) la fornitura di tutti i materiali e/o prodotti di consumo necessari per il regolare svolgimento del servizio; b) il disbrigo di tutte le pratiche amministrative/autorizzative necessarie per lo svolgimento delle attività comprese nel servizio; c) quant altro ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio a regola d arte. Art. 8 Responsabilità e obblighi dell appaltatore Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente capitolato saranno a totale carico dell Appaltatore tutti gli oneri e spese per l esecuzione delle prestazioni previste dal contratto per lo svolgimento del servizio di pulizia. Con l assunzione del contratto l aggiudicatario si assume, come meglio specificato nei successivi articoli: le responsabilità derivanti dall obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni del personale; le responsabilità di eventuali danni a persone ed a cose dipendenti o di appartenenza dell aggiudicatario, causati nei suoi interventi; le responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici; le responsabilità derivanti dai rapporti di lavoro. Art. 9 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Art. 10 Obblighi in materia di sicurezza Il Fornitore s impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ad avvenuta assegnazione del servizio, prima dell avvio dell esecuzione dello stesso, su convocazione del RUP, sarà tenuta una riunione di coordinamento con l appaltatore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell ambiente in cui si svolgerà la fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all attività ivi svolta. E obbligo dell appaltatore informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinato ad operare, e di comunicare al RUP i rischi specifici, derivanti dalla sua attività, che verranno introdotti nell ambiente stesso. Art. 11 Garanzie L appaltatore deve stipulare per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per i seguenti rischi: polizza assicurativa RC natanti con massimale unico di 10.000.000,00# ; polizza assicurativa RC per esercizio attività con massimale unico di 10.000.000,00#; Prima dell inizio del servizio l appaltatore deve dimostrare il possesso delle coperture assicurative richieste, presentando copia delle polizze di assicurazione. Art. 12 Durata La durata del servizio è prevista dal 1 giugno 2009 al 31 agosto 2009. Art. 13 Corrispettivo Il corrispettivo contrattuale è quello offerto in sede di gara dall appaltatore. L Appaltatore dichiara che le quotazioni espresse in sede di gara sono remunerative e comprensive di tutti gli oneri e spese che derivano dall osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato speciale d oneri e dall offerta presentata. Essi comprendono altresì le normali quote di spese generali e utili di impresa. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Art. 14 Modalità di pagamento Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in 3 rate mensili posticipate. La liquidazione delle fatture sarà effettuata, constatato l adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, di norma entro 60 giorni dalla data di ricezione. Le fatture devono essere inviate, a cura e spese dell appaltatore, alla Provincia di Genova Direzione 5 Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Largo Cattanei 3 per la parte di competenza dell Amministrazione Provinciale e ai diversi Comuni per la parte di relativa spettanza. Le fatture devono essere intestate alla Provincia di Genova e ai diversi Comuni aderenti all iniziativa e devono indicare il numero del buono d'ordine e il numero di impegno finanziario. Art. 15 Cauzione Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi: (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell Agenzia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Art. 16 Penali La Provincia di Genova si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per mancata effettuazione

del servizio: - pari ad una volta e mezza il corrispettivo giornaliero pattuito, riferito ad ogni singola imbarcazione, per le prime due infrazioni; - pari al triplo del corrispettivo giornaliero pattuito, riferito ad ogni singola imbarcazione per le infrazioni successive infrazioni. La Provincia di Genova si riserva la facoltà di risoluzione per gli inadempimenti successivi alla quinta infrazione. A fronte di servizio giornaliero parziale saranno applicate le penali in modo proporzionale. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati in forma scritta all appaltatore. Quest ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate all appaltatore le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento. Le penali saranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dall appaltatore, con l obbligo per quest ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Provincia, pena l eventuale risoluzione del contratto. Nel caso in cui l appaltatore non eseguisse la provvista o trascurasse l'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, la Provincia potrà, di pieno diritto, risolvere il contratto e provvedere all'incameramento della cauzione definitiva. Ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli nuovi esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell appaltatore. Art. 17 Risoluzione Oltre quanto è genericamente previsto dall articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: - applicazione di penali in misura superiore al 10 (dieci)% dell importo contrattuale annuo al netto degli oneri fiscali; - n. 5 richiami formali, contestati ai sensi dell art. 9, di irregolarità nell esecu-zione del contratto ; - mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dal contratto; - cessione e / o subappalto non autorizzato del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola

risolutiva. La risoluzione del contratto comporta l escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza della ditta. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall applicazione delle penali, comunica alla ditta gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora la ditta non ottemperi, è facoltà della Provincia risolvere il contratto. In caso di risoluzione, la Provincia beneficia dell escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Art. 18 Recesso La Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi: giusta causa; reiterati inadempimenti dell aggiudicatario anche se non gravi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: sia stato depositato contro l aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell aggiudicatario; l aggiudicatario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti; sia accertata a carico dell aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale; sia accertata la mancanza e/o la perdita dell aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla legislazione antimafia; ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Dalla data del recesso l aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all amministrazione. In qualsiasi caso di recesso l aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché

effettuate a regola d arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del codice civile. Art. 19 Controversie Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente il Foro di Genova Art. 20 Clausole finali Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.