La tutela del dipendente che segnala illeciti commessi nell amministrazione di appartenenza

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La tutela del dipendente che segnala illeciti commessi nell amministrazione di appartenenza La procedura di segnalazione presso l Amministrazione consiliare Riferimenti normativi e provvedimenti - Art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 1 - Art. 19, comma 5, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. - Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. whistleblower) - Deliberazione dell Ufficio di presidenza 1 febbraio 2016, n. 19 (Piano triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l integrità del Consiglio regionale della Lombardia 2016/2018) 1. Cosa segnalare? Tutte le condotte illecite di cui si venga a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche se le notizie siano acquisite in modo casuale e non riguardino specificamente l ufficio di appartenenza, ossia, a prescindere dalla loro rilevanza penale, i comportamenti o gli atti che: 1. violano la legge o le regole di condotta del personale; 2. comportano un abuso a fini privati delle funzioni attribuite; 3. possono comportare rischi o produrre danni per gli interessi e per l immagine dell Amministrazione consiliare o di un altro ente pubblico. Sono escluse: a. rimostranze e richieste relative al rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento all Ufficio Risorse umane o, per quanto di competenza, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); b. meri sospetti o voci. Non è necessario avere la piena certezza dell effettivo accadimento dei fatti denunciati ma bisogna essere in possesso di elementi circostanziati, da riportare in fase di segnalazione, che portino a ritenere altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso ampio sopraindicato. 1 Art. 54-bis. d.lgs. 165/2001 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. 3. L adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2

2. A chi segnalare all interno dell Amministrazione? Di norma e di preferenza al Responsabile della prevenzione della corruzione, dottor Mario Quaglini, di seguito Responsabile Anticorruzione. In alternativa, la segnalazione può essere presentata a un dirigente gerarchicamente sovraordinato al dipendente come previsto dall art. 54bis del d.lgs. 165/2001. In ogni caso, al Responsabile Anticorruzione deve essere data, a cura del dirigente che ne abbia avuto notizia, piena conoscenza di tutte le segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate mediante la presente procedura. Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile Anticorruzione stesso la segnalazione deve essere rivolta direttamente all ANAC. 3. Come segnalare? Di preferenza con il modello riportato in calce o con altra dichiarazione scritta contenente gli elementi riportati nel modello di segnalazione. Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà essere utilmente presa in carico. La segnalazione può essere presentata: a) mediante consegna a mano al Responsabile Anticorruzione o al dirigente sovraordinato; b) mediante invio dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall amministrazione: prevenzione.corruzione@consiglio.regione.lombardia.it (accessibile solo al Responsabile Anticorruzione) c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile Anticorruzione o al superiore gerarchico, che redigono verbale del colloquio, da sottoscrivere da parte del dichiarante; d) mediante il servizio postale o il servizio di posta interna, con busta chiusa indirizzata al Responsabile Anticorruzione del Consiglio regionale della Lombardia presso la sede del Consiglio stesso, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. Sono ammesse: a) segnalazioni aperte (l identità del segnalante può essere comunicata anche all incolpato, su espresso consenso del segnalante); b) segnalazioni riservate (l identità del segnalante può essere conosciuta esclusivamente dai soggetti preposti al ricevimento della segnalazione, salvo quanto indicato al punto 5). In ogni caso la segnalazione deve essere sottoscritta e contenere informazioni circostanziate. Tutte le segnalazioni sono protocollate. Sulla busta deve essere indicato che si tratta di comunicazione RISERVATA PERSONALE. Le segnalazioni riservate devono essere consegnate al protocollo generale in busta chiusa, a cura del Responsabile Anticorruzione o del diverso dirigente destinatario della segnalazione. In tali casi l apposizione della segnatura di protocollo è effettuata direttamente sulla busta chiusa. Le segnalazioni sono conservate in armadi blindati a cura del Responsabile Anticorruzione e dell eventuale diverso dirigente destinatario della segnalazione. Le segnalazioni via posta elettronica sono gestite mediante cifratura del file o altra procedura che ne garantisca la riservatezza. 4. Cosa succede dopo la segnalazione? Il Responsabile Anticorruzione, insieme all eventuale altro dirigente coinvolto, completa l istruttoria, tutelando in ogni caso la riservatezza del segnalante. Il Responsabile Anticorruzione può avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato composto dal dirigente dell Ufficio Legislativo e dal responsabile dell Unità di Staff Privacy, trasparenza e anticorruzione. Salvi i casi di manifesta infondatezza, il Responsabile Anticorruzione inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti per l adozione dei provvedimenti conseguenti ossia: - al dirigente della struttura di appartenenza del personale incolpato o in cui si è verificato il fatto per l acquisizione di elementi istruttori; - all Ufficio per i procedimenti disciplinari (Ufficio Risorse umane per il personale non dirigente; Segretario generale, per il personale di qualifica dirigenziale) per l avvio del procedimento disciplinare e le conseguenti decisioni relative all applicazione di sanzioni; - all Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all ANAC e al Dipartimento della Funzione pubblica per i profili di rispettiva competenza. 3

Nel caso di trasmissione a soggetti interni non è indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione a soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante è titolare della tutela di cui all art. 54bis del d.lgs. 165/2001. Tutto il personale è tenuto alla massima collaborazione per la raccolta delle informazioni utili, fornendo i riscontri con tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. Il Responsabile Anticorruzione e tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull identità del segnalante e su ogni elemento che la possa rivelare. In caso di violazione di tali doveri ne rispondono, anche in via disciplinare, per violazione del Codice di comportamento (DUP 110/2014) e degli obblighi di riservatezza prescritti dal d.lgs. 196/2003. 5. Identità del segnalante e tutela dell anonimato Se la contestazione si basa unicamente sulla denuncia dell altro dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante anche in assenza del consenso di quest ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per l esercizio del diritto di difesa. La decisione in merito a tale profilo è dell Ufficio per i procedimenti disciplinari che deve valutare, in caso di specifica richiesta dell interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità. In ogni caso la decisione deve essere motivata. L Ufficio per i procedimenti disciplinari è informato dell identità del segnalante solo nel caso in cui debba esprimersi nei termini sopraindicati. Gravano su tale Ufficio i medesimi doveri di assoluto riserbo sull identità del segnalante. Salvi i casi di deroga per ragioni di tutela del diritto di difesa sopraindicate, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di soggetti interessati, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della legge 241/1990. Le disposizioni che prevedono la tutela dell anonimato e l esclusione dell accesso documentale non trovano, però, applicazione qualora disposizioni di legge speciale obblighino l esibizione dei documenti (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall autorità giudiziaria). 6. Segnalazioni all ANAC e ad altri soggetti esterni Le medesime tutele sono garantite anche nei casi in cui il dipendente denunci la condotta illecita alla Corte dei Conti e all autorità giudiziaria e all ANAC che, dal 2014, è anch essa competente a ricevere le segnalazioni di illeciti dei dipendenti pubblici. L ANAC ha istituito un protocollo riservato dell Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull identità del segnalante e lo svolgimento di un attività di vigilanza, al fine di contribuire all accertamento delle circostanze di fatto e all individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni devono essere inviate mediante la piattaforma on line accessibile dal portale istituzionale dell ANAC (http://www.anticorruzione.it/). Rimane altresì fermo l obbligo di denuncia in capo ai pubblici ufficiali previsto in determinate fattispecie dal codice penale. 7. Il divieto di discriminazione del segnalante Il pubblico dipendente che denuncia all Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o a un superiore gerarchico, condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere, per tale ragione, sanzionato né sottoposto ad azioni disciplinari ingiustificate o a ogni altra forma di ritorsione. Il dipendente che ritenga di aver subito un trattamento discriminatorio per il fatto di aver segnalato un illecito deve darne circostanziata notizia al Responsabile Anticorruzione, eventualmente informando dell accaduto anche le organizzazioni sindacali rappresentate nell Ente ovvero l organizzazione sindacale di riferimento, nonché il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 2. Il Responsabile Anticorruzione, qualora ritenga fondata la doglianza del dipendente, ne dà comunicazione: 2 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni c/o Presidenza - Area Organizzazione - U.O. Organizzazione e Personale Giunta e Sireg - Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO Telefono: 02 / 6765 5098 oppure 02/ 6765 2841. 4

- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha messo in atto la discriminazione, affinché adotti gli eventuali atti e provvedimenti per far cessare la situazione di discriminazione e valuti, per quanto di competenza, la sussistenza degli estremi per attivare un procedimento disciplinare nei confronti di chi si è reso responsabile della discriminazione; - all Ufficio per i procedimenti disciplinari per le valutazioni relative alle eventuali responsabilità disciplinari; - all Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica. La segnalazione all Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica può essere fatta anche dal dipendente interessato, dalle Organizzazioni sindacali e dal CUG. È altresì fatta salva la possibilità di agire in via giudiziale: - da parte dell Amministrazione nei confronti del dipendente che ha messo in atto la discriminazione per il risarcimento del danno alla propria immagine; - da parte del whistleblower nei confronti dell Amministrazione e del soggetto che ha messo in atto la discriminazione, per ottenere, anche con provvedimento d urgenza, la cessazione della misura discriminatoria nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Sono escluse dall ambito di tutela le conseguenze di eventuali condanne per calunnia o diffamazione nei confronti del segnalante, che sia stato ritenuto giudizialmente responsabile di aver, falsamente e in mala fede, accusato un terzo della commissione di un illecito. 5

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE NELL AMMINISTRAZIONE I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell Amministrazione possono utilizzare questo modello. Si considerano rilevanti non solo le segnalazioni che riguardano fattispecie riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, ma in genere i comportamenti o gli atti che violano la legge o le regole di condotta del personale e che possono comportare rischi o produrre danni per gli interessi dell Amministrazione consiliare o di un altro ente pubblico. La segnalazione può essere effettuata anche con altra scrittura privata purché contenente le informazioni indicate nel presente modulo in quanto indispensabili per svolgere l istruttoria. La segnalazione può essere trasmessa: a) di norma e di preferenza mediante consegna a mano al Responsabile della prevenzione della corruzione. In alternativa al proprio dirigente superiore gerarchico; b) mediante invio dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall amministrazione: prevenzione.corruzione@consiglio.regione.lombardia.it (accessibile solo al Responsabile della prevenzione della corruzione); c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione o al dirigente superiore gerarchico, che redigono verbale del colloquio, da sottoscrivere da parte del dichiarante; d) mediante il servizio postale o il servizio di posta interna, con busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Lombardia presso la sede del Consiglio stesso, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. Si ricorda che in tali ipotesi il Protocollo non deve aprire la busta e la segnatura di protocollo è effettuata sulla busta chiusa. Le segnalazioni saranno protocollate in busta chiusa, in forma riservata e custodite in sicurezza. Nome e Cognome del segnalante Struttura di appartenenza Tel. Data o periodo in cui si è verificato il fatto: Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano: Descrizione del fatto (condotta ed evento) e indicazione dell autore/i del fatto Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo Eventuali allegati a sostegno della segnalazione Consenso alla comunicazione del proprio nome all incolpato ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) all esterno dell ufficio (indicare luogo ed indirizzo) penalmente rilevanti; poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all Amministrazione o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell Amministrazione; altro (specificare) SI NO luogo, data Firma (nome e cognome se inviata via posta elettronica) 6