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Convenzione 118 CONVENZIONE SULL UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, 1962 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1962 nella sua quarantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla uguaglianza di trattamento dei cittadini e degli stranieri in materia di sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantadue la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull uguaglianza di trattamento (sicurezza sociale), 1962. Ai fini della presente convenzione: Articolo 1 a) il termine «legislazione» comprende le leggi e i regolamenti nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; b) il termine «prestazioni» riguarda qualsiasi prestazione, pensione, rendita e assegno, compreso ogni eventuale supplemento o maggiorazione; c) il termine «prestazioni accordate in base a regimi transitori» indica sia le prestazioni accordate alle persone che abbiano superato una certa età al momento dell entrata in vigore della legislazione applicabile, sia le prestazioni accordate, a titolo transitorio, in considerazione di eventi sopravvenuti o di periodi compiuti al di fuori dei limiti attuali del territorio di uno Stato membro; d) il termine «assegni di morte» indica qualsiasi somma versata una tantum in caso di morte e) il termine «residenza» indica la residenza abituale; f) il termine «prescritto» significa determinato dalla legislazione nazionale nel senso del precedente punto a); g) il termine «rifugiato» ha il significato, di cui all art. 1 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; h) il termine «apolide» ha il significato di cui all art. 1 della convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi. Articolo 2 1. Ogni Stato membro può accettare gli obblighi della presente convenzione per quanto riguarda uno o più dei seguenti rami della sicurezza sociale, per i quali abbia una legislazione effettivamente applicata ai propri cittadini sul suo territorio: a) le cure mediche; b) le indennità di malattia; c) le prestazioni di maternità; d) le prestazioni d invalidità; e) le prestazioni di vecchiaia; f) le prestazioni ai superstiti; g) le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969. 1

h) le prestazioni di disoccupazione; i) gli assegni familiari. 2. Ogni Stato membro, per il quale la presente convenzione è in vigore, deve applicarne le disposizioni per quanto riguarda il ramo o i rami della sicurezza sociale per i quali ha accettato gli obblighi della presente convenzione. 3. Ogni Stato membro deve specificare nella propria ratifica il settore o i settori per i quali esso accetta le obbligazioni derivanti dalla convenzione. 4. Ogni Stato membro che ha ratificato la convenzione può, in seguito, notificare al Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro che esso accetta le obbligazioni derivanti dalla convenzione per uno o più rami della sicurezza sociale che non sono stati specificati nella ratifica. 5. Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno considerati come parte integrante della ratifica e comporteranno effetti identici sino dalla data della loro notifica. 6. Ai fini dell applicazione della presente convenzione, ogni Stato membro che ne accetta gli obblighi per quanto riguarda un ramo qualsiasi della sicurezza sociale, deve, se del caso, notificare al Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro le prestazioni previste dalla sua legislazione che considera come: a) prestazioni diverse da quelle la cui concessione dipende sia da una partecipazione finanziaria diretta delle persone protette o del loro datore di lavoro, sia da un attività di addestramento professionale; b) prestazioni accordate a titolo di regime transitorio. 7. La notifica prevista al paragrafo precedente deve essere effettuata al momento della ratifica o della notifica prevista al paragrafo 4 del presente articolo e, per quanto concerne la legislazione adottata successivamente, entro un termine di tre mesi a partire dalla sua adozione. Articolo 3 1. Ogni Stato membro per il quale la convenzione è in vigore deve accordare, sul proprio territorio, ai cittadini di ogni altro Stato membro per il quale la convenzione e in vigore, l uguaglianza di trattamento rispetto ai propri cittadini in riferimento alla propria legislazione, sia per quanto riguarda l assoggettamento ad essa, sia per il diritto alle prestazioni in ogni ramo della sicurezza sociale per il quale ha accettato gli obblighi della convenzione. 2. Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, questa uguaglianza di trattamento deve essere inoltre accordata ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro per il quale la presente convenzione e in vigore, senza tener conto della nazionalità dei superstiti. 3. Tuttavia, per ciò che concerne le prestazioni di un determinato ramo della sicurezza sociale, uno Stato membro può derogare alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo nei confronti dei cittadini di ogni altro Stato membro che, sebbene abbia una legislazione relativa a questo ramo, non accordi, per il detto ramo, l uguaglianza di trattamento ai cittadini del primo Stato. Articolo 4 1. Per quanto riguarda il godimento delle prestazioni, l uguaglianza di trattamento deve essere assicurata prescindendo dalla condizione della residenza. Tuttavia essa può esservi subordinata, in riferimento alle prestazioni di un determinato ramo della sicurezza sociale, nei confronti dei cittadini di ogni Stato membro la cui legislazione subordina la concessione delle prestazioni dello stesso ramo alla condizione della residenza sul proprio territorio. 2

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente il godimento delle prestazioni previste al paragrafo 6 a) dell art. 2 fatta eccezione delle cure mediche, delle indennità di malattia, delle prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e degli assegni familiari può essere subordinato alla condizione che il beneficiario abbia avuto la residenza sul territorio dello Stato membro dal quale tali prestazioni sono dovute o, se si tratti di prestazioni ai superstiti, che il defunto vi abbia risieduto per un periodo di tempo che non può, secondo i casi, superare: a) i sei mesi immediatamente precedenti la domanda di prestazioni per prestazioni di maternità e di disoccupazione; b) i cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la domanda di prestazioni per le prestazioni d invalidità, o precedenti il decesso per le prestazioni ai superstiti; c) i dieci anni dopo il diciottesimo anno di età di cui cinque anni consecutivi possono essere richiesti immediatamente prima della domanda di prestazioni per le prestazioni di vecchiaia. 3. Disposizioni particolari possono essere prescritte per quanto riguarda le prestazioni accordate in base a regimi transitori. 4. Le disposizioni intese ad evitare il cumulo delle prestazioni saranno stabilite, nel caso sia necessario, mediante accordi particolari tra gli Stati membri interessati. Articolo 5 1. Oltre alle disposizioni dell art. 4, ogni Stato membro, che ha accettato gli obblighi della presente convenzione, per uno o più rami di sicurezza sociale di cui al presente paragrafo, deve, ai suoi cittadini e a quelli di ogni altro Stato membro che ha accettato gli obblighi della convenzione stessa per un ramo corrispondente, assicurare, in caso di residenza all estero, il servizio delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti, e degli assegni di morte, nonché il servizio delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, sotto riserva delle misure da prendere a questo effetto nel caso sia necessario, in conformità alle disposizioni di cui all art. 8. 2. Tuttavia, in caso di residenza all estero, il servizio delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti del tipo previsto al paragrafo 6 a) dell art. 2 può essere subordinato alla partecipazione degli Stati membri interessati al sistema di conservazione dei diritti di cui all art. 7. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni accordate in base a regimi transitori. Articolo 6 Oltre alle disposizioni dell art. 4, ogni Stato membro che ha accettato le disposizioni della presente convenzione per le prestazioni alle famiglie dovrà garantire il godimento degli assegni familiari ai suoi cittadini ed ai cittadini di ogni Stato membro che ha accettato gli obblighi della convenzione per lo stesso ramo, per quanto riguarda i giovani che risiedono sul territorio di uno di questi Stati, alle condizioni e nei limiti da fissare di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Articolo 7 1. Gli Stati membri per i quali la presente convenzione e in vigore dovranno, sotto riserva delle condizioni da stabilire di comune accordo tra gli Stati membri interessati in conformità alle norme dell art. 8, sforzarsi di partecipare ad un sistema di conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, riconosciuti, in applicazione della rispettiva legislazione, ai cittadini degli Stati membri per i quali la convenzione è in vigore, in relazione a ogni ramo di sicurezza sociale per il quale gli Stati considerati abbiano accettato gli obblighi della convenzione. 3

2. Questo sistema dovrà prevedere in particolare il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza e dei periodi assimilati per l attribuzione, la conservazione ed il recupero dei diritti e per il calcolo delle prestazioni. 3. Gli oneri per le prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti così liquidate dovranno essere ripartiti tra gli Stati membri interessati oppure saranno sostenuti dallo Stato membro sul cui territorio i beneficiari risiedono, secondo le modalità da determinarsi di comune accordo tra gli Stati interessati. Articolo 8 Gli Stati membri per i quali la convenzione è in vigore potranno soddisfare ai loro obblighi risultanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, sia ratificando la convenzione sulla conservazione del diritto alla pensione per i lavoratori emigranti, 1935, sia applicando reciprocamente le disposizioni di questa convenzione in base ad accordo, sia adottando uno strumento bilaterale o multilaterale che garantisca l esecuzione di tali obblighi. Articolo 9 Gli Stati membri possono derogare alla presente convenzione a mezzo di accordi particolari, senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi degli altri Stati membri e con riserva di regolare la conservazione dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione, nel caso che le condizioni, nel loro insieme, siano almeno altrettanto favorevoli di quelle previste dalla convenzione. Articolo 10 1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili ai rifugiati e agli apolidi, senza condizione di reciprocità. 2. La presente convenzione non si applica ai regimi speciali dei funzionari e delle vittime di guerra né all assistenza pubblica. 3. La presente convenzione non obbliga alcuno Stato membro ad applicare le sue disposizioni alle persone che, in virtù di atti internazionali, sono esonerate dall applicazione delle disposizioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale. Articolo 11 Gli Stati membri per i quali la presente convenzione è in vigore devono prestarsi reciprocamente, a titolo gratuito, l assistenza amministrativa richiesta in vista di facilitare l applicazione della convenzione e l esecuzione delle rispettive legislazioni di sicurezza sociale. Articolo 12 1. La presente convenzione non si applica alle prestazioni dovute prima della entrata in vigore, per lo Stato membro interessato, delle disposizioni della convenzione stessa per quanto concerne il ramo di sicurezza sociale per il quale le prestazioni sono dovute. 2. La misura in cui la convenzione si applica alle prestazioni dovute dopo l entrata in vigore, per lo Stato membro interessato, delle disposizioni relative al ramo di sicurezza sociale per il quale le prestazioni stesse sono dovute, per eventi sopraggiunti prima della stessa entrata in vigore, sarà determinata con atti multilaterali o bilaterali o, in mancanza, dalla legislazione dello Stato membro interessato. Articolo 13 La presente convenzione non deve essere considerata di revisione di alcuna delle convenzioni esistenti. 4

Articolo 14 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate. Articolo 15 1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopa che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata. Articolo 16 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro, da questi registrata. La denuncia avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, nel termine di un anno dopo la fine del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni, e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo. Articolo 17 1. Il Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicate dagli Stati membri dell Organizzazione stessa. 2. Nel notificare agli Stati membri dell Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l attenzione degli Stati membri dell Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore. Articolo 18 II Direttore generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e le denunce registrate in virtù degli articoli precedenti. Articolo 19 Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull applicazione della presente convenzione ed esaminerà la eventualità di iscrivere all ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale. Articolo 20 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente: 5

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente art. 16, denuncia immediata della presente convenzione, sempre che la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione cesserebbe ogni possibilità di ratifica della presente convenzione. 2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione. Articolo 21 II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede. 6