Reggio Calabria lì l O settembre 2015 consiglieri

Documenti analoghi
(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNE DI DOSSO DEL LIRO Provincia di COMO REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

C I T T A D I F E R M O

COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 10/2000 E N. 66/2012 E GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ACQUEDOTTI RURALI

Comune di Bardolino. Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

4. di disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione. DELIBERA

Regolamento per l alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

DOSSIER PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

COMUNE DI SERDIANA. Provincia di CAGLIARI REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI TERRENI COMUNALI

COMUNE DI MONTEMARCIANO

COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Comune di Siena SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

Comune di Serravalle Scrivia

Decreto-legge del 13 maggio 2011 n. 70

Allegato A)

Art. 1 Oggetto e obiettivi

Provincia di Napoli IL CONSIGLIO PROVINCIALE

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI. COMUNE DI SEDICO Provincia di Belluno. Approvato con delibera C.C. n. 82 del

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. (Art. 12 comma 2 legge 127/1997)

COMUNE DI PONZANO VENETO Provincia di Treviso

Agenzia Nazionale. Registro determine N. 112 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 08/08/2014

COMUNE DI PIRAINO. (Prov. di Messina) REGOLAMENTO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI ART.1

COMUNE DI LAURO REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO Provincia di Belluno REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

1 Alienazione di beni mobili 2 Affitto e locazione di beni immobili 3 Prestito d uso 4 Acquisto di beni immobili 5 Acquisto di beni immobili in corso

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE

OGGETTO: Legge n. 560/1993. Legge Regionale n. 24/2007 e ss.mm.ii. PROPOSTA DI ALIENAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA DELL ATER DI POTENZA.

COMUNE DI MAMMOLA Provincia di Reggio Calabria

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((... )).

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

Comune di Valsamoggia Città Metropolitana di Bologna

Comune di Verdellino Provincia di Bergamo C.A.P Piazza Don Martinelli, 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N 54 del 20/04/2016 DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E D I C U R I N G A (Provincia di Catanzaro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DI

COMUNE DI SAURIS Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

COMUNE DI ALEZIO PROVINCIA DI LECCE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

COMUNE DI FRASSINO PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FOGLIZZO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Posta elettronica certificata: nasce l'indice nazionale degli indirizzi Decreto Ministero Sviluppo economico , G.U

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMUNE DI MONTEPULCIANO

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2012, n [Preambolo]

Copia per la consultazione. COMUNE DI MUGGIO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA.

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO. VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 9 del 09/05/2011 (CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

A) Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.L. 20 maggio 1993, n.148 (1).

Città di Cesano Maderno

REGOLAMENTO PER LA ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (ART.12 - COMMA 2 - LEGGE 127/1997)

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari

COMUNE DI RACCUJA. (Città Metropolitana di Messina) OGGETTO: Approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2019.

DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO UFFICIO STAMPA. Determinazione dirigenziale n. 01 del 02/05/2019

Provincia di Ferrara ****** AREA AMMINISTRATIVA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2016

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Allegato A. - il Comune di [ ], in persona del Sig. [ ], nato a [ ] (Provincia)

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.

GAETTI, DONNO, PUGLIA, TAVERNA, CATALFO, MOLINARI, GIROTTO, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, CRIMI, AIROLA, SIMEONI, MARTON

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE Provincia di Udine

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La selezione della Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Agenzia Nazionale. Registro determine N. 91 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DISEGNO DI LEGGE. Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio. Reg.Gen. 428

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP

Proprietà contadina e compendio unico. Domande Frequenti

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL ENTE

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (GU n.83 del 9 aprile 2013)

COMUNE DI ALEZIO PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI SENIGALLIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n Supplemento Ordinario n Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblicio

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

COMUNE DI BONATE SOPRA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. Determinazione n. 473 Del 15/09/2014

Relazione Tecnica. Relazione illustrativa allegata al Piano delle Alienazioni - Anno 2013 ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Transcript:

Consiglio Regionale della Calabria Al Presidente del Consiglio l"egionale della Calabria Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri: Carlo ~1c:cione, Michele.Mirabello, Domenico lkvacqua, Franeo Sergio. Recante: Occupazione nel settore agricolo: dismissione e locazione di terreni agricoli o a vocazione agricola Reggio Calabria lì l O settembre 2015 consiglieri Consigiio Reç-.c :a:: d<:: l::z CG.labria. PRO'iOU):.:..o e:.s:;e~.al.e: Prot :J..~.?.iJf.dcd.1JtJ.1?,; c~e _... ~ ~.~.. ~ - '" ~

Relazione Progetto di Legge Regionale: Occupazione nel settore agricolo: dismissione e locazione di teiteni agricoli o a vocazione agricola Il disegno di Legge allegato; vuole favorire l'occupazione nel territorio della Regione Calabria, valorizzando l'intrapresa e la creazione di impresa nel settore agricolo, mettendo a disposizione dei cittadini calabresi i terreni agricoli e/o a vocazione agricola, privilegiando l'imprenditoria giovanile. Regione Calabria, Calabria Verde, Arssa Calabria e Arsac, dovranno indìvìduare e censire i terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o da 1ocarè. Verrà istituita la stazione appaltante presso il dipartimento individuato dalla Giunta Regionale ed i terreni saranno alienati o Jocati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. n prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni. Per favorire l'intrapresa, ed in particolare quella gjovanile verranno valorizzati e resi fruibili le agevolazioni che a livello nazionale gli Istituti preposti hanno predisposto, con specifici accordi come solo a titolo esemplificativo, la convenzione stipulata tra ISMEA e Regione Calabria in data 28/5/2015. Dovranno altres1 essere previste e predisposte da parte del Dipartimento 7 agevolazioni e facilitazioni per: sostenere i costi di avvio dell'impresa grazie al plurifondo FSEfFESR. e al PON YEI - Garanzia Giovani; la formazione dei futuri imprenditori nell'ottica di ottenere il riconoscimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (latp) ai sensi D.lgs 99/2004.

Progetto di Legge Regionale: Occupazione nel settore agricolo: dismissione e locazione di terreni agricoli o a vocazione agricola Art. l (Oggetto) l) La presente legge detta disposizioni in materia di alienazione e locazione di terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione Calabria, in conformità di quanto previsto dall'art. 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27. 2) La Regione calabria, attraverso la Giunta Regionale, individua il dipartimento competente che, con proprie risorse umane e strumentali, cura le procedure di locazione e di alìenazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola. 3) Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul BURC, gli Enti strumentali.calabria Verde, ARSSA e ARSAC, se gestori di immobili di proprietà regionale, trasmettono al dipartimento incaricato ai sensi del comma 2, gli elenchi dei terreni corredati dalla indicazione del valore, dalle attestazioni di assenza dei vincoli di legge e dalla dichiarazione di cessata strumentalità ai fini. fstituzional!. 4) La Giunta regionale provvede ad inserire i beni cosi individuati nel Plano annuale delle alienazioni e delle valorizzazionì immobiliari, dichiarandone la disponibilità; una quota minima del 20% dei terreni è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola. Art. 2 (Destinazione dei ter"j"eni) 1) Al fine di favorire lo sviluppo dewimprenditoria giovanile nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni in oggetto, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 66, comma l, quinto periodo, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 27/2012, il diritto di precedenza ai giovani Imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dall'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fermi restando eventuali diritti di pre.la2ione acquisiti da altri soggetti ai sensi della normativa vigente. 2) l terreni rimasti invenduti e/o non locati restano it1 gestione alla Regione, che tramite gli Enti gestori garantisce la manutenzione, anche straordinaria, dei beni. Art. 3 (Modalità di alien<uione dei terreni) l) l terreni individuati sono alienati: a) mediante asta pubblica, se di valore pari o superiore ad euro 100.000,00;

b) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, se il valore è inferiore ad euro 100.000,00. c) Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al precedente comma l è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. d) Nelle procedure di alienazione di cui al comma 1 è riconosciuta la precedenza ai giovani imprenditori agricoli, al fine di favorire lo sviluppo della imprenditorialità agricola giovanile, fermi retando gli altri diritti di prelazione previsti dalla legge. Una quota superiore alla metà dei beni in questione è destinata ai giovani imprenditori che non abbiano compiuto il 40 anno di età. e) Gli awisi pubblici predisposti per l'alienazione dei terreni sono redatti al sensi del Regolamento Regionale 12 del 20 agosto 2009 modificato con la delibera di giunta regionale n. 44 del 20 febbraio 2014 e del Regio Decreto 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche. Art. 4 (Alienazione dei terreni di valore pari o superiore a 100.000,00 euro) l) In relazione ai terreni di valore pari o superiore ad euro 100.000,00 di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il Dipartimento competente, procede all'alienazione mediante asta pubblica con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta determinato ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precèdenza di cui all' art. 2, comma l, così come al D.M. 20 maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola) Art. 5 {Alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000,00 euro) 1) L'alienazione dei terreni di valore inferiore ad euro 100.000,00, dì cui a! precedente art. 3, comma 1, lettera b), awiene mediante pubblicazione sul sito intemet del relativo elenco predisposto dal Dipartimento competente. l'elenco resta in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite on llne, da effettuarsi secondo la procedura individuata dallo stesso Dipartimento, possono far pervenire on-line, entro i successivi. 45 giorni 1 offerte al rialzo per l'acquisto dei beni. Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il bene è alienato al miglior offerente, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precedenza di cui all'art. 2, comma l, cosl come al D.M. ZO maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola) Art. 6 (Procedura di locazione dei terreni)

1) In caso di mancata aggiudicazione dei terreni, ad esito delle procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 @ 5, si procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le modalità di cui al precedente art 5 anche per quanto riguarda i terreni di valore superiore a 100.000,00, previa pubblicazione del relativo elenco sul sito internet del Dipartimento competente. 2) l'elenco dei terreni resta in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite on line, da effettuarsi secondo la procedura individuata dallo stesso Dipartimento, possono far pervenire on-line, entro l successivi 45 giorni, offerte al rialzo per la richiesta di locazione dei beni. Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il bene è locato al miglior offerente, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precedenza di cui all'art. l, comma 1. 3) Come al D.M. 20 maggio 2014 {Dismissione di terreni agricoli o a voca:ione agricola), la durata dei contratti di locazione non può essere inferiore a 15 anni. A scadenza di rapporto, la Regione con prowedimento amministrativo può manifestare l'interesse per la proroga o la rinnovazione, a cui farà seguito uno specifico atto contrattuale. In ogni caso, tali contratti non possono essere prorogati o rinnovati tacitamente. Art. 1 (Vincolo di destinazione) l) Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del citato decreto legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazloni, dalla legge 27/2012, ai terreni allenati o locatì ai sensi della presente legge non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni -dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. Art. 8 (Attività di Regione calabria - Dipartimento 7 11 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche SOCiaW') 1) A supporto delle iniziative di politiche per l'occupazione ed in particolare per quella giovanile, i! Dipartimento 7 individua le modalità al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, dando priorità alla costituzione di fonne aggregate dove prevalga la presenza di giovani. 2) Saranno garantiti percorsi formativi necessari ad acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004. 3) le iniziative di politiche per l'occupazione giovanile e i relativi percorsi formativi sono garantiti dalle risorse comunitarie e nazionali destinate allo sviluppo dell'occupazionè, valorizzando gli accordi stipulati tra la Regione e gli Istituti Nalionali proposti.

Art. 9 (Disposizioni varie) l) la presente legge è in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58, commi 3, 4, 5, del decreto legge zs giugno 2008; n.112, convertito con modìficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 2) le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di dismissione di cui alla presente legge sono destinate alla riduzione del debito pubblico della Regione Calabria. Art. 10 ( Clausola dell'invartanza finanziaria) DaWattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.