1 Art Art. 629.

Documenti analoghi
In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa

NOTIFICAZIONE DEL VERBALE È DI EURO #899 L IMPORTO DA VERSARE DAL 6 AL 60 GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE È DI EURO #044

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale. Diritto privato e di famiglia

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Sez. Controllo Settore Edilizia - Tel... fax.. -

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

Autovettura priva di assicurazione. Atti di Polizia della Strada. Non sempre è possibile il sequestro dell autovettura.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE attività a.s. 2015/2016

Catalogo Reati L. 190/2012 PTPC

Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

FAC SIMILE del verbale di accertata violazione amministrativa, ex art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017, a tutela del decoro di luoghi particolari

SEZIONE DICIASSETTESIMA QUESTIONARIO: IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

ALLEGATO N. 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CODICE PENALE

Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo

REGOLAMENTO RIMOZIONE VEICOLI

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Antiriciclaggio. Esercitazioni

IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI

Responsabilità penale del veterinario ufficiale

Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche (3 CFU)

Decurtazione punti patente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Timbro Comando ALL UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

PROVA PRESELETTIVA TEST N. 3

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

Legge del 15 febbraio 1996, n. 66

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Transcript:

La Cassazione si occupa del caso di un parcheggiatore abusivo che, in maniera petulante chiedeva un euro per parcheggiare le auto dei clienti di uno stabilimento balneare. Nella circostanza in esame, un cliente dello stabilimento si rifiutava di corrispondere la somma richiesta per i servigi offerti dal parcheggiatore abusivo e, ritornato all autovettura la trovava bloccata da altre auto in sosta. Pertanto chiedeva al parcheggiatore che le aveva collocate di spostarle, ma questo chiedeva il solito obolo. Pertanto l automobilista, seccato per tale nuova richiesta, chiedeva l intervento della Polizia e si procedeva nei confronti del parcheggiatore per il reato di tentata 1 estorsione 2, per cui il GIP chiedeva la custodia domiciliare, confermata in Tribunale. La Cassazione, allo stato di fatto e pronunciandosi nei soli confronti della misura della custodia domiciliare, ha ritenuto prima facie che nel comportamento posto in essere dal parcheggiatore/guardiamacchine abusivo non si possa identificate una idonea minaccia in quanto l imputato aveva invitato l automobilista a rivolgersi ai proprietari delle autovetture che ostacolavano la sua autovettura o comunque a pagare un ero per i suoi servigi. Quindi, la decisione definitiva è stata rinviata al Tribunale perché provveda ad un più attento esame degli elementi costitutivi del reato. Per quanto attiene invece il codice della strada, si rammenta che, proprio salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709,00 a euro 2.850,00 e se e nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Trova applicazione, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Per quanto riguarda il sequestro e la successiva confisca delle somme di denaro percepite illegalmente dai parcheggiatori e dai guardiamacchine abusivi, ai sensi dell articolo 7, comma 15- bis del codice della strada appare ovvio che non si potrà procedere alla distruzione delle cose confiscate, trattandosi di moneta avente valore corrente. Per questo, onde evitare la pedissequa applicazione delle disposizioni che disciplinano la confisca delle cose, ai sensi dell articolo 213 del codice della strada, che appunto ne prevede la distruzione, il Ministero dell interno ha fornito opportune indicazioni in merito, disponendo che le somme sequestrate devono essere versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675, gestito dalla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - Ufficio Affari Amministrativo Contabili. Trattandosi pertanto di una competenza del Ministero, si 1 Art. 56. Delitto tentato. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. 2 Art. 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

provvederà ad informare la Prefettura dell avvenuto sequestro delle somme illegalmente riscosse dai parcheggiatori abusivi, in modo da prendere opportuni accordi per il trasferimento dell oggetto del sequestro amministrativo direttamente all Ufficio territoriale del Governo, il quale provvederà al versamento della somma sequestrata nel capitolo di entrata del Ministero dell interno, "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV. Si allegano di seguito due modelli di verbale per la gestione delle somme sequestrate.

Intestazione organo di polizia stradale procedente MOD. 213/SC.3 VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLE SOMME DI DENARO ILLEGALMENTE RISCOSSE DA PARCHEGGIATORI O GUADIAMACCHINE ABUSIVI (Articoli 7, comma 15 bis e 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - d.p.r. 22 luglio1982, n. 571) ALL U.T.G. - Prefettura DELLA PROVINCIA DI Il giorno / /, alle ore : in località via n. Comune di provincia di i sottoscritti appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che il/la Sig./Sig.ra, nato/a a il / / e residente a via n., identificato/a con n. rilasciata/o da il, ha violato l articolo 7, comma 15-bis del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché esercitava abusivamente l attività di guardiamacchine o parcheggiatore. La violazione è stata contestata notificata con verbale n. del / /. Pertanto, ai sensi dell articolo 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 si è proceduto al sequestro amministrativo di una somma di denaro pari a, euro. Quanto sequestrato viene depositato presso l'ufficio di appartenenza dei sottoscritti verbalizzanti, a disposizione dell'autorità competente, a norma dell'art. 7 del d.p.r. 22 luglio1982, n. 571, in attesa di essere trasferito alla Prefettura di. Contro il presente sequestro può essere proposta opposizione alla Prefettura di ai sensi dell articolo 213 del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il presente verbale viene trasmesso nei termini di legge all'autorità amministrativa competente e copia viene consegnata al trasgressore e al proprietario delle cose sequestrate. Il Trasgressore Il Proprietario I Verbalizzanti Da redigere in quattro copie di cui una rimarrà agli atti, una verrà inviata all U.T.G. Prefettura, una sarà consegnata al trasgressore e una al proprietario della cosa sequestrata, se diverso dal trasgressore.

Intestazione organo di polizia stradale procedente MOD. 213/SC.4 VERBALE DI CONSEGNA DELLE SOMME DI DENARO SEQUESTRATE AI PARCHEGGIATORI O GUADIAMACCHINE ABUSIVI (Articoli 7, comma 15 bis e 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - d.p.r. 22 luglio1982, n. 571) ALL U.T.G. - Prefettura DELLA PROVINCIA DI Il giorno / /, alle ore : i sottoscritti appartenenti al Comando in intestazione, hanno consegnato alla Prefettura in intestazione una somma di denaro pari a, euro, oggetto di sequestro ai sensi dell articolo 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la violazione dell articolo 7, comma 15-bis del codice della strada (esercizio abusivo dell attività di guardiamacchine o parcheggiatore). La violazione è stata contestata notificata con verbale n. del / /. Il sequestro è avvenuto con il verbale allegato. L agente/ufficiale Per ricevuta L incaricato della Prefettura Da redigere in due copie di cui una rimarrà agli atti, una verrà inviata all U.T.G. Prefettura, unitamente al denaro e al verbale di sequestro.