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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1073 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore CIMMINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996 Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1073 ONOREVOLI SENATORI. La normativa vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna risale alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ed ha provocato non solo gravi contrasti di interpretazione nelle fasi di attuazione e di regolamentazione amministrativa a livello locale, ma anche una diffusa situazione di incertezza per la dimensione operativa delle imprese della categoria. Tali norme, infatti, recano una definizione generica ed inadeguata dell attività di parrucchiere per uomo e donna, in quanto ancorata ad una concezione piuttosto convenzionale e tradizionale, che non riesce ad interpretare le funzioni sempre maggiormente qualificate ed avanzate che la categoria, sulla base di una progressiva crescita professionale, risulta in grado di svolgere con competenza e responsabilità verso la clientela. Rispetto all innalzamento della funzione professionale svolta dai parrucchieri, si impone, ormai, l esigenza di superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa vigente, che vede ancora affiancarsi tre diverse figure barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna le quali vengono a confluire, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura unitaria dell acconciatore; tale figura professionale, infatti, si rivolge, ormai, indifferentemente a soggetti maschili o femminili ed ha come scopo tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli. L esigenza così rappresentata si viene ad imporre soprattutto in relazione alla concorrenza comunitaria. La progressiva armonizzazione comunitaria e le norme sulla libertà di stabilimento comportano, infatti, una profonda trasformazione della realtà professionale della categoria ed implicano una sostanziale modifica dell attuale legislazione italiana in materia, sia con riferimento ad una nuova figura unitaria di acconciatore, sia con riguardo alle modalità di accesso alla professione in esame. Contestualmente, devono essere rimodulati gli itinerari formativi tenendo conto della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel tessuto produttivo comunitario. In merito a tali necessità il presente disegno di legge si propone di assegnare precise risposte. La definizione univoca ed unitaria del profilo professionale risulta infatti necessaria, come già accennato, per superare una ormai errata e superata classificazione dei profili professionali, che allo stato attuale ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle attività considerate i comuni con i prevedibili sconcertanti effetti sugli operatori. In sostanza, è circostanza acquisita che, nei criteri di rilascio delle autorizzazioni, i comuni sulla base di errate interpretazioni della normativa realizzano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli ingiustificatamente restrittivi. Dette posizioni discriminatorie contrastano, peraltro, sia con il parere espresso il 14 dicembre 1989 dal Consiglio nazionale dell artigianato, organo consultivo per il settore artigiano, insediato presso il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, sia con l orientamento assunto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6 dell 11 gennaio 1989, i quali concordano con la ne-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1073 cessità e l opportunità di considerare unitariamente le figure professionali indicate. Va considerato, inoltre, che la configurazione normativa unitaria dell attività in esame risulta ancor più necessaria per rispondere ai contraccolpi negativi che sono derivati dalla liberalizzazione dei mercati europei del 1993 e dalle norme sulla libertà di stabilimento che hanno coinvolto la cate-goria. Infatti la normativa dell Unione europea attualmente vigente in materia (direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982) prevede la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l accesso alla professione e lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore; pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle imprese italiane la libera circolazione all interno dell Unione. La stessa riflessione vale per la revisione degli itinerari formativi attinenti all acquisizione della qualificazione professionale per l esercizio dell attività di acconciatura, che non può prescindere dalla necessità di realizzare una definizione omogenea di tali requisiti rispetto alle previsioni in materia dell Unione europea e dei singoli Stati membri; nella presente proposta è stato, pertanto, disegnato un sistema di qualificazione professionale estremamente lineare ed omogeneo a livello europeo. Per quanto concerne, in modo particolare, il profilo professionale dell acconciatore ed i rispettivi requisiti di qualificazione tecnico-professionale, occorre osservare, inoltre, che la sua stessa sfera operativa, consistente nella realizzazione di servizi alla persona mirati al trattamento estetico dei capelli, si è gradualmente orientata verso forme di servizi e trattamenti rivolti alla prevenzione della caduta dei capelli, nonchè a recuperare ed a mantenere la loro migliore condizione fisiologica, vale a dire verso servizi di natura tricologica che rivestono carattere complementare rispetto al trattamento estetico dei capelli stessi: in tal senso, nell ambito delle attività svolte dall acconciatore si suole parlare, anche, di tricologia estetica, senza, peraltro, arrivare mai a sovrapporsi alla sfera professionale propria della tricologia, la quale costituisce parte inseparabile della dermatologia e rientra nel campo delle attività di natura sanitaria. In tale prospettiva, la proposta intende innalzare i requisiti di qualificazione necessari per l esercizio dell attività di acconciatura, prevedendo, in particolare, un sistema di itinerari formativi che conferiscano agli operatori della categoria un abilitazione professionale. In merito alle altre disposizioni proposte, vale osservare come nel normale svolgimento dell attività di acconciatore si manifesti generalmente l esigenza di poter fornire alla propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche e altri prodotti affini, tutti inerenti alla prestazione stessa e finalizzati a continuare o completare il trattamento effettuato nel salone. Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura di acconciatore quale operatore qualificato e competente a orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonchè rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio. Apposite norme transitorie risultano mirate a tutelare la posizione di tutti i soggetti già in possesso della qualifica di parrucchiere alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si riconosce il diritto di conseguire la nuova qualifica di acconciatore. Come, per motivi di coerenza e di semplicità, si riconosce ai soggetti già intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l esercizio dell attività di parrucchiere per uomo o per donna, il diritto di conseguire dal comune la rettifica della denominazione stessa, senza dover richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione. Un ultimo cenno sul regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere: questi, qualora intendano conseguire la qualifica di acconciatore, possono frequentare un apposito corso regionale, ovve-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1073 ro dimostrare di avere in effetti svolto le attività tipiche dell acconciatore, pur sotto la diversa qualifica derivante dall imperfezione della attuale normativa e dalla sua già rilevata non rispondenza alle effettive realtà del mercato. Quindi, il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere che voglia crescere professionalmente potrà riqualificarsi con un corso regionale ed infine il barbiere che vorrà restare tale potrà farlo, senza danno per i suoi dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), sarà valida ai fini dell eventuale conseguimento della qualifica di acconciatore. In conclusione, pertanto, si raccomanda il sollecito avvio del dibattito parlamentare sul presente disegno di legge, al fine di conferire certezza e consentire la piena operatività agli operatori del settore.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1073 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, assumono la denominazione di attività di acconciatura, che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio complementare o inerente. Resta fermo il disposto dell articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Art. 2. 1. All articolo 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) della qualificazione del titolare o del direttore dell azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonchè, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano professionalmente l attività nell azienda». 2. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teoricopratico, preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 1073 anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da due anni di inserimento presso un impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell avviamento al lavoro ai sensi dell articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; b) dall esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguìto da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l impresa di acconciatura; c) dall esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguìto dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). 3. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui al presente articolo sono definiti dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. Detti programmi dovranno essere definiti nell ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e dermatologia; d) nozioni di tricologia; e) nozioni di psicologia.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 1073 6. Le regioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. Art. 3. 1. Alle imprese artigiane esercenti l attività di acconciatura, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, inerenti ai trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Art. 4. 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore. Detta qualifica costituisce titolo per il rilascio dell autorizzazione comunale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l esercizio dell attività di acconciatura. 2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui alla citata legge n. 161 del 1963, e successive modificazioni, rilasciate per l esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire dal comune la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere e che intendano conseguire la qualificazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa: a) a presentare alla competente Commissione provinciale per l artigianato, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita do-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 1073 manda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dai competenti assessorati regionali alle attività produttive; b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi dovranno essere definiti a norma dell articolo 2. 4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all articolo 2, i soggetti che dimostrino di aver maturato una esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni, sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3. Art. 5. 1. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applicano a tutte le imprese che svolgono l attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. 2. L attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purchè il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare o socio partecipante al lavoro di un impresa di acconciatura ai sensi della presente legge. 3. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio. Art. 6. 1. Nei confronti di chi esercita l attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge, è inflitta dall autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.