CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE



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CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE DELIBERA N. 14/08 DEL 29/02/2008 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE Riunitosi in Roma presso il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana il giorno 29/02/2008; Verificata la regolarità della propria convocazione; Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell 8 giugno 2005; Vista la Delibera n. 184 del 31.03.2007 concernente l istituzione della Croce Commemorativa per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso, di solidarietà, di assistenza e di emergenza a popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali e non, in territorio nazionale o all estero; Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 235 del 19 luglio 2007, di approvazione del regolamento previsto dall art. 15 secondo comma del DPCM 6 maggio 2005, n. 97, recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana; Visto lo stesso art. 15 che prevede, tra l altro, l approvazione del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa del regolamento di cui al punto che immediatamente precede; Visto il testo del Regolamento approvato con la citata Delibera n. 235/07 in data 19 luglio 2007; Visto il testo del Regolamento medesimo con le modifiche apportate a seguito delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute; Considerato che non è pervenuta da parte del Ministero della Difesa alcuna osservazione in merito al Regolamento approvato con la citata Delibera n. 235/2007; DELIBERA È approvato l allegato Regolamento previsto dall art. 15, secondo comma, del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana. A mente del terzo comma, articolo e D.P.C.M. citati, il testo del Regolamento, rivisitato alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, sarà sottoposto all approvazione del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa. Firmato Il Segretario Firmato Il Presidente Nazionale

REGOLAMENTO RECANTE LE NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA La Croce Rossa Italiana conferisce ai sensi dello Statuto vigente dell Associazione onorificenze distinte in: - Ricompense al Merito - Ricompense di Benemerenza - Croci di Anzianità - Croci commemorative CAPO I Ricompense al merito Le ricompense al merito sono conferite: Art. 1 - in tempo di pace per particolari meriti o azioni personali, per l impegno sociale e capacità organizzativa. - in tempo di guerra per chi si sia particolarmente distinto o adoperato in favore dell Associazione nelle operazioni di supporto alla pace ed umanitarie a sostegno delle popolazioni interessate da conflitti armati. Art. 2 Le ricompense al merito sono classificate in: a) Gran Croce; b) Medaglia d oro; c) Medaglia d argento; d) Medaglia di bronzo; e) Diploma al merito. La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento. I requisiti per il conferimento delle ricompense al merito sono: l eccezionalità e la specialità. Art. 3 La Gran Croce al merito viene conferita, per specialissimo riguardo e importanza dell azione e dell opera svolta, ai capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali, alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Le medaglie sono accompagnate dal deliberato di conferimento firmato dal Presidente

Nazionale e dal Direttore Generale dell Ente. Non sono ammesse deleghe. Art. 4 Rientrano nei casi di eccezionalità tutte quelle azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell Associazione ed affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa. Azioni che, per il particolarissimo grado di abnegazione, pregevolezza e singolarità spiccano in modo rilevante rispetto ai compiti normalmente affidati. Di massima possono essere concesse la medaglia d oro e d argento al merito. Art. 5 Rientrano nei casi di specialità tutte quelle azioni espressione di crescita e alto valore morale che contribuiscono ad esaltare il prestigio dell Associazione per la particolare originalità e acutezza delle soluzioni individuate. Di massima possono essere concesse la medaglia di bronzo e il diploma al merito. Art. 6 In tutti quei casi non contemplati negli artt. 3, 4 e 5 il potere discrezionale di conferimento spetta esclusivamente al Presidente Nazionale della CRI. Non sono ammesse deleghe. Art. 7 Le ricompense al merito sono accompagnate da diplomi riportanti la motivazione del conferimento, sono firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale. Art. 8 Le proposte di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 possono essere presentate da: il Presidente Nazionale; i Vertici Nazionali delle Componenti volontaristiche; i Presidenti dei Comitati Regionali; i Presidenti dei Comitati Provinciali; i Presidenti dei Comitati Locali; il Direttore Generale. Art. 9

Le proposte riguardanti il personale in servizio delle Forze Armate e dei Corpi Ausiliari dello Stato devono avere il nulla osta dei rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali. Le proposte che riguardano persone residenti all Estero dovranno ottenere il nulla osta e il parere del Ministero degli Affari Esteri. Le proposte riguardanti il personale militare e volontario dell Associazione dovranno essere corredate dal nulla osta dei rispettivi Vertici Nazionali e quelle riguardanti il personale civile dovranno essere munite del visto del Direttore Generale della C.R.I. La proposta di una ricompensa al merito a favore di soggetto già insignito di altra ricompensa rientrante in tale categoria potrà essere avanzata decorsi tre anni dalla precedente concessione. Tale termine temporale non si applica ove ricorrano eventi straordinari ed atti di elevatissimo valore umano e morale. CAPO II Ricompense di benemerenza Art. 10 La ricompensa di benemerenza è destinata a premiare chi concorre alle sue necessità finanziarie ed alla promozione degli ideali dell Associazione Italiana della Croce Rossa. Art. 11 La ricompensa di benemerenza è conferita per tutte quelle azioni che, pur essendo al di sopra di una determinata soglia di "ordinarietà", non raggiungono tuttavia la soglia di specialità ed eccezionalità richieste per la concessione della ricompense al merito di cui al precedente articolo 2. Art 12 La ricompensa di benemerenza ha il fine di premiare: 1) il personale dell Associazione per il costante e lodevole comportamento nell adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio, nel lavoro quotidiano, nell assolvimento dei compiti, delle mansioni e degli obiettivi affidati, che abbia dimostrato non comune solerzia, impegno ed abbia improntato a particolare efficienza i comportamenti propri e dei collaboratori; 2) terzi estranei a) che in maniera diversa sovvengano al soddisfacimento delle necessità della Croce Rossa Italiana attraverso lo svolgimento di attività, servizi, prestazioni di collaborazione o lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni; b) che tramite la promozione degli ideali abbiano contribuito ad accrescere o sviluppare determinati rami dell attività dell Associazione stessa. Art. 13

I gradi delle ricompense sono quattro: a) diploma di benemerenza con medaglia di 1 classe; b) diploma di benemerenza con medaglia di 2 classe; c) diploma di benemerenza con medaglia di 3 classe; d) diploma di benemerenza. La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 14 Nel regolamento delle diverse Componenti Volontaristiche potranno essere previste modalità di conferimento delle benemerenze di cui sopra. Art. 15 I diplomi che accompagnano le medaglie portano il motivo del conferimento, sono firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale. Art. 16 Le ricompense di benemerenza sono conferite dal Presidente Nazionale su iniziativa o su proposta delle autorità elencate nel precedente articolo 8. CAPO III Croci di anzianità Art. 17 L Associazione conferisce al proprio personale che ha maturato l anzianità stabilita: a) la Croce di anzianità di II classe per 15 anni di attività; b) la Croce di anzianità di I classe per 25 anni di attività. La descrizione analitica delle Croci di anzianità è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 18 Le Croci di anzianità vengono concesse dal Presidente Nazionale a seguito di designazioni di ufficio, che i Vertici locali delle Componenti Volontaristiche per il personale volontario ed il competente Servizio del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione per il personale civile dipendente, dovranno presentare nei mesi di gennaio e di luglio. Le designazioni sono presentate sulla base degli anni di appartenenza alla Componente o della data di assunzione.

Art. 19 Le anzianità maturate in Componenti Volontaristiche diverse si sommano tra loro. Art. 20 Le Croci di anzianità sono accompagnate da attestati firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale. CAPO IV Croci Commemorative Art. 21 La Croce commemorativa è stata istituita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 184 del 31.03.2007, per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso, di solidarietà, di assistenza e di emergenza in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, naturali e non, in territorio nazionale o all estero. I destinatari della Croce commemorativa, i presupposti e le modalità per il conferimento, nonché le caratteristiche tecniche sono riportate nella citata Delibera n. 184/2007, parte integrante del presente regolamento. CAPO V Disposizioni Generali Art. 22 Ove le proposte di ricompensa si riferiscano a fatti specifici, dovranno essere trasmesse al Comitato Centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto; nel caso in cui ricorrano particolari e giustificati motivi il termine è prolungato fino a nove mesi. Art. 23 Le proposte di ricompense avanzate devono riportare le complete ed esatte generalità dell interessato, una sintesi di curriculum vitae in seno alla CRI, per il personale militare e volontario dell Associazione il Nulla Osta del Vertice Locale di componente e la bozza di motivazione proposta con indicazione del tipo di riconoscimento da attribuire in relazione alle disposizioni del presente regolamento. Le proposte di cui sopra, oltre a contenere tutti gli elementi indispensabili per una corretta valutazione della ricompensa richiesta, dovranno essere ampiamente motivate in modo da giustificare il conferimento. Art. 24 Le proposte di ricompensa pervenute verranno prese in esame da un apposita commissione, cui è stata attribuita una funzione istruttoria, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale e composta da:

- il Presidente Nazionale o suo delegato; - un rappresentante di ogni componente volontaristica o suo delegato; - il Direttore Generale o suo delegato; - un rappresentante dei dipendenti o suo delegato; - un consulente giuridico. La commissione svolge anche il ruolo di consulente tecnico per la definizione di nuove onorificenze della CRI. Art. 25 Non è ammesso reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell interessato circa il mancato conferimento di ricompense o il mutamento di grado della ricompensa proposta; ma l Autorità proponente potrà, se lo crede opportuno, avanzare un istanza, non oltre sessanta giorni dall avvenuta presa visione della determinazione, in cui siano chiaramente e dettagliatamente indicati e documentati i motivi per cui ritiene che la proposta sia ripresa in esame. La decisione presa in secondo esame deve in ogni caso ritenersi inappellabile e definitiva. Art. 26 Le ricompense oltre ad essere attribuite individualmente a persone fisiche, possono essere anche concesse ad Enti, Associazioni e Persone Giuridiche. In tal caso la ricompensa concessa non è riferibile ai singoli appartenenti e non è trascrivibile sui documenti personali degli stessi. Art. 27 Non possono essere conferiti più riconoscimenti per il medesimo fatto. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa. Art. 28 Il conferimento delle ricompense di cui al presente regolamento non comporta il riconoscimento della qualifica di socio, di cui all art. 9, lettere c) e d) dello Statuto.

ANNESSO TECNICO AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE RICOMPENSE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 1) GRAN CROCE AL MERITO 2) MEDAGLIE AL MERITO

Nastrino diploma al merito

La Gran Croce è provvista di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2. La Gran Croce è di smalto bianco, sormontata da una corona turrita dorata, porta nel recto la Croce Rossa e nel verso l emblema della Repubblica, sul nastrino è applicata una piccola corona turrita dorata. Le Medaglie al merito sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2. Le Medaglie, del diametro di mm. 35, portano nel recto la Croce Rossa circondata dalla leggenda Croce Rossa Italiana e nel verso l emblema della Repubblica sopra il quale si legge il motto al merito. Sul nastrino delle medaglie d oro, d argento e di bronzo è applicata una stelletta di metallo corrispondente, mentre per il nastrino del Diploma di Merito non viene collocata nessuna stelletta. Quando l assegnazione della Gran Croce o delle medaglie sia avvenuta per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni, il nastro ed il nastrino relativo sono fregiati, a seconda del grado della ricompensa, di un ramo di alloro dorato o d argento (sul quale poggia la corona turrita o la stelletta) o di bronzo. 2) MEDAGLIE DI BENEMERENZA DI 1, 2 e 3 CLASSE

Le benemerenze sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37 con una banda rossa centrale di mm 10. La medaglia coniata in metallo dorato, è di mm. 32-28 -22 di diametro rispettivamente per la 1a, la 2a e la 3a classe, è munita di un attaccatura a forma di trapezio isoscele, porta a sinistra in rilievo, una simbolica figura femminile che sorregge con una mano una lampada accesa; a destra la leggenda omnia vincit caritas. Nel verso della medaglia, la dicitura Croce Rossa Italiana in rilievo sormontata da una piccola Croce dello stesso metallo circondata da due rami d alloro, in basso, anche in rilievo, l indicazione del grado della ricompensa cioè Medaglia di 1a, di 2a e di 3a classe.

3) CROCE DI ANZIANITA DI 1 E 2 CLASSE La Croce di Anzianità ha un nastro largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall altra. La Croce di Anzianità per i 25 anni di attività è d argento placcato oro, reca al centro un disco avente nel recto l emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XXV in cifre romane. La Croce di anzianità per i 15 anni di attività è d argento reca in centro un disco avente nel recto l emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XV in cifre romane.

La forma terminale delle braccia della Croce è leggermente arcuata. Per il personale civile dell Associazione la Croce di Anzianità è munita di una fascetta dello stesso metallo della Croce con il motto Fidelitas. Per il personale mobilitabile dell Associazione la Croce di Anzianità è munita di un nastrino largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall altra, con al centro una stelletta dello stesso metallo della Croce.