COMUNE DI MOLA DI BARI - Provincia di Bari REGOLAMENTO ARMI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

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COMUNE DI MOLA DI BARI - Provincia di Bari REGOLAMENTO ARMI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 1

Indice CAPO 1 - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE ART. 4 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE CAPO 2 - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL ARMA ART. 5 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELL ARMA ART. 7 - MODALITÀ DI PORTO DELL ARMA ART. 8 - ESENZIONE DAL PORTO ART. 9 - FUNZIONI AUSILIARIE DI P.S. ART. 10 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA ART. 11 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO CAPO 3 - TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI ART. 12 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL ARMA ART. 13 - DOVERI DELL ASSEGNATARIO ART. 14 - CUSTODIA DELLE ARMI ART. 15 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI ART. 16 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO CAPO 4 - ADDESTRAMENTO ART. 17 - ADDESTRAMENTO AL TIRO ART. 18 - PORTO D ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 - NORME INTEGRATIVE ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE 2

CAPO 1 GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Ai sensi dell art. 2 del D.M. Interno 4 marzo 1987, n 145, l armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n 65, è disciplinato dal presente Regolamento. ART. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Il Regolamento disciplina la dotazione, la detenzione e l utilizzazione delle armi degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale. L armamento in dotazione è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. Qualsiasi comportamento, colposo o doloso, in violazione al presente ovvero ad altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze di materia penale, cagiona di diritto l avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore. ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Le armi in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., siano essi di sesso maschile o femminile, alla data di adozione del presente regolamento, sono le seguenti: ARMI DA FUOCO: Pistola a funzionamento semi automatico marca Beretta Mod. 70 cal. 7,65 e Beretta Mod. 84F calibro 9 corto (cal. 9 x 21/9short ). ARMI BIANCHE: Sciabola facente parte della dotazione dell alta uniforme da utilizzare esclusivamente per servizi di rappresentanza. Per i servizi di guardia d onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola esclusivamente agli addetti in alta uniforme. 3

ART. 4 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Il numero delle armi in dotazione equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di P.S.. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di P.S., sono dotati dell arma di ordinanza. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell art. 38 del T.U.L.P.S., al locale Comando dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia Municipale. CAPO 2 MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL ARMA ART. 5 SERVIZI SVOLTI CON ARMI Nell ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l arma in dotazione. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall art. 3 della legge 7 marzo 1986, n 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità. ART. 6 ASSEGNAZIONE DELL ARMA L arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco a tutti gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. In tale provvedimento della durata non superiore ad anni uno, prorogabile, dovranno rilevarsi: A) Le generalità complete dell agente; B) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di P.S. ; C) La descrizione dell arma (tipo, modello, calibro, matricola); D) La descrizione e quantificazione del munizionamento. 4

Del provvedimento è fatta menzione sul tesserino di identificazione che l addetto è tenuto a portare sempre con sè. Copia dell elenco delle assegnazioni fatte è trasmesso al Prefetto di Bari. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, il porto dell arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio del Comune di Mola di Bari nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il provvedimento con cui si assegna l arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di un anno ed il Sindaco steso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Bari. Del provvedimento con cui si assegna l arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione di ciascun addetto. Entro il 31/12 di ciascun anno il Sindaco, con appositi provvedimento da trasmettersi al Prefetto di Bari, provvede alla revisione dell elenco. ART. 7 MODALITÀ DI PORTO DELL ARMA In servizio l arma deve essere portata nella fondina esterna all uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e corredata di caricatore di riserva. E consentito il porto dell arma in dotazione, anche fuori dall orario di servizio, nell ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Il Comandante, il Vice Comandante e gli ufficiali posono portare l arma in modo non visibile, anche quando indossano l uniforme. Qualora l Operatore di Polizia Municipale, debitamente autorizzato dal Comandante, indossi l abito borghese per servizio, porterà l arma in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. ART. 8 ESENZIONE DAL PORTO Con provvedimento motivato del Comandante, possono essere esonerati dal porto delle armi gli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone ovvero facciano parte del picchetto d onore. L esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) la cui peculiare qualità consigliano la non ostentazione di tali mezzi. ART. 9 FUNZIONI AUSILIARIE DI P.S. 5

Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell art. 3 della Legge n. 65/86, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità e prestano l assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati. ART. 10 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa. ART. 11 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO I servizi esplicati fuori dall ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l operatore comunica al Prefetto di Bari ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione. CAPO 3 TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI ART. 12 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL ARMA L arma è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all art. 5, nel registro di carico e scarico. L arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Bari. 6

Della riconsegna dell arma deve essere data immediata comunicazione all ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 13. ART. 13 DOVERI DELL ASSEGNATARIO L addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l arma è assegnata deve: a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate; b) fare immediata denuncia dell arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell art. 38 del T.U. della legge di P.S. al locale Comando dei Carabinieri; c) custodire diligentemente l arma nell interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia; d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell arma stessa e delle munizioni; e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; f) mantenere l addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro; g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri. ART. 14 CUSTODIA DELLE ARMI Le armi assegnate in via continuativa devono essere custodite dall assegnatario nel proprio domicilio. L assegnatario dovrà custodire l arma in modo da garantirne l inaccessibilità a terzi ed ogni uso improprio Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite nella cassaforte, con serratura di sicurezza ed a combinazione, collocata presso il Comando. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di noma dal Comandante e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie, ai sensi dell art. 20 della legge 18 aprile 1975, n 110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica. ART. 15 SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state 7

sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. ART. 16 REGISTRO CARICO E SCARICO Il Responsabile della Segreteria Comando dovrà curare la tenuta di apposito registro di carico e scarico armi e munizionamento, contenente: numero d ordine; cognome e nome dell assegnatario; qualifica; descrizione arma; munizioni; consegna; restituzione; note. Tale registro dovrà essere preventivamente numerato e vidimato con le modalità di cui all art. 14, commi 5 e 6 del D.M. 145/87; su tale registro non possono farsi cancellazioni, eventuali errori dovranno essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto. CAPO 4 ADDESTRAMENTO ART. 17 ADDESTRAMENTO AL TIRO Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Bari Palese o altra struttura autorizzata, ai sensi dell art. 1 della legge 28.5.1981, n 286. E facoltà del Sindaco o dell Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell addestramento al tiro nel corso dell anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Bari. E facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese. ART. 18 PORTO D ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO L autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Sindaco in quanto la sede dello stesso è fuori dal territorio Comunale. 8

Il porto dell arma in dotazione per l addestramento, presso il Poligono di tiro individuato, potrà essere effettuato previa formale comunicazione al Prefetto di Bari ex art. 19 D.M. 04/03/87 n. 145. A tal fine, il Sindaco trasmette al Prefetto l elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente ausiliario di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell autorizzazione, con la data di scadenza, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi. CAPO 5 DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 NORME INTEGRATIVE Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 07/03/86 n 65, del D.M. 04/03/87, n 145, della legge 18/04/75 n 110 e s.m.i., del T.U.L.P.S. e di ogni altra disposizione vigente in materia. ART. 20 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di quindici gioni di pubblicazione ad avvenuta esecutività del provvedimento di adozione e sarà comunicato al Prefetto di Bari (art. 2 D.M. n. 145/87) ed al Ministero dell Interno (art. 11 Legge n. 65/86). 9