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Regione Piemonte Provincia di Biella COMUNE DI PONDERANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ARMI E LE ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

INDICE Capo I Generalità, numero, tipo di armi e di attrezzature speciali in dotazione Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Disposizioni generali Tipo delle armi in dotazione Tipo delle attrezzature speciali in dotazione Numero delle armi e delle munizioni in dotazione Numero delle attrezzature speciali in dotazione Capo II Modalità di porto Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Servizi svolti con armi Servizi svolti con attrezzature speciali Esenzioni dal porto Assegnazione dell arma di ordinanza Assegnazione delle attrezzature speciali Modalità di porto dell arma Modalità di porto delle attrezzature speciali Servizi di collegamento e di rappresentanza Missioni esterne Capo III Tenuta e Custodia delle Armi e delle attrezzature speciali Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Operazioni di Prelevamento e Versamento Doveri dell assegnatario Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali Conservazione delle chiavi Registri obbligatori Prescrizioni per la sicurezza Capo IV Addestramento obbligatorio Art. 21 Addestramento al Tiro Capo V Disposizioni finali Art. 22 Art. 23 Norme integrative Entrata in vigore

Capo I Generalità, numero, tipo di armi e di attrezzature speciali in dotazione Art. 1 Disposizioni generali Ai sensi dell art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l armamento del servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento. La detenzione, il porto e l uso delle armi e delle attrezzature speciali sono regolati dal presente Regolamento, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali violazioni penali, cagiona di diritto l avvio del procedimento disciplinare del trasgressore. Art. 2 Tipo delle armi in dotazione L arma in dotazione per difesa personale, fornita agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Ponderano in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico od a rotazione di modello ricompresso nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Art. 3 Tipo delle attrezzature speciali in dotazione Agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale di Ponderano che espletano servizi di Polizia Stradale ai sensi dell artt. 11 e12 del D. Lgs. n. 285/1992, è consegnato il distintivo previsto dall art. 24 del D.P.R. n. 495/1992. Ad ogni unità di personale viene inoltre assegnato n. 1 paio di manette di sicurezza con numero di matricola ed uno spray da difesa di tipo ammesso dalla vigente normativa. Art. 4 Numero delle armi e delle munizioni in dotazione Il numero complessivo delle armi di cui all art. 2 del presente Regolamento, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue: a) numero pistole equivalente al numero di appartenenti al servizio in possesso di qualifica di Agente di P.S.;

b) numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a), e comunque non inferiore ad una. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione è nel massimo quello consentito dalle vigenti norma in materia, e comunque, non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori più cento pezzi. Art. 5 Numero delle attrezzature speciali in dotazione Il numero complessivo dei segnali distintivi e delle attrezzature di cui all art. 3 deve essere pari al numero di unità di personale. Capo II Modalità di porto Art. 6 Servizi svolti con armi Nell ambito del territorio di appartenenza avvero del territorio in cui si trovino comandati ad operare, gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale di Ponderano in possesso della qualifica di Agente di P.S., durante tutti i servizi riguardanti l attività di Polizia locale, urbana e rurale ed in tutte le attività della Polizia Municipale demandate da leggi o regolamenti, devono prestare i servizi stessi portando con sé l arma in dotazione. Sono pure svolti con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previste dall art. 3 della Legge n. 65/1986, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità. Art. 7 Servizi svolti con attrezzature speciali Durante l espletamento delle proprie attività, gli appartenenti al servizio devono avere nella propria disponibilità il segnale distintivo e le altre attrezzature speciali di cui all art. 3 del presente Regolamento. Art. 8 Esenzioni dal porto

Con provvedimento motivati del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi e delle attrezzature speciali quegli appartenenti al servizio che siano comandati in attività di rappresentanza o di scorta gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d onore. L esenzione può anche essere disposta per i servizi resi all interno di strutture pubbliche le cui particolari caratteristiche non siano conciliabili con l ostentazione di tali mezzi. Art. 9 Assegnazione dell arma di ordinanza L arma d ordinanza, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata dal Sindaco a tutti gli appartenenti al servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S.. Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino di riconoscimento dell appartenente, che lo stesso è tenuto a portare con sé. Il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità in relazione allo stato psico fisico dell agente, può disporre la sospensione o revoca dell assegnazione dell arma. Art. 10 Assegnazione delle attrezzature speciali Le attrezzature speciali di cui all art. 3 del presente Regolamento sono assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio, con provvedimento del Comandante. Art. 11 Modalità di porto dell arma In servizio l arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna dell uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e la sicura non inserita. Il caricatore di riserva deve essere sempre portato nell apposito contenitore esterno all uniforme, completo di munizionamento. Per l arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell ambito del territorio di appartenenza, ed in questo caso l arma è portata in modo non visibile, con le modalità di cui al comma precedente. Parimenti, l arma è portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell art. 4 della legge n. 65/1986, l appartenente al servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Non possono essere portate in servizio armi o munizioni diverse da quelle ricevute in dotazione, per le quali è fatto divieto assoluto di alterarne le caratteristiche. E fatto divieto di estrarre l arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio. Senza valido motivo, è fatto divieto di consegnare, anche temporaneamente, l arma a terzi ovvero permettere che venga maneggiata da chicchessia.

Art. 12 Modalità di porto delle attrezzature speciali Il segnale distintivo e le altre attrezzature speciali di cui all art. 3 sono normalmente portati dall addetto in servizio, che ne cura anche la custodia affinché non vengono maneggiati da soggetti estranei al servizio. Art. 13 Servizi di collegamento e di rappresentanza I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di appartenenza dagli Agenti di P.S., sono svolti con l arma in dotazione. Art. 14 Missioni esterne I servizi espletati fuori dall ambito territoriale di appartenenza, ai sensi dell art. 2 della L.R. n. 58/1987, così come modificato dalla L.R. n. 62/1994, per soccorso in caso di calamità o disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri corpi o servizi di polizia in particolari occasioni, sono effettuati con l arma e le attrezzature speciali in dotazione. Capo III Tenuta e custodia della armi e delle attrezzature speciali Art. 15 Operazioni di Prelevamento e Versamento L arma e le attrezzature speciali sono prelevate presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II. I materiali di cui al comma precedente devono essere immediatamente riconsegnati al Comando quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l assegnazione. Deve essere altresì immediatamente riconsegnata al Comando l arma per la quale sia intervenuto motivato provvedimento del Sindaco e del Prefetto che ne vietino il porto. Il Comandante cura che le operazioni di cui i commi precedenti siano annotate negli appositi registri di cui all art. 19. Art. 16 Doveri dell assegnatario

L appartenente al Servizio al quale viene fatta l assegnazione deve: a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell arma e dell attrezzo e le condizioni in cui si trovano; b) custodire diligentemente nell interesse della sicurezza pubblica e privata, nonché curarne la manutenzione e la pulizia; c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste; d) mantenere l addestramento ricevuto; e) fare immediata denuncia al comando in caso di smarrimento o di furto dell arma o di sue parti, delle munizioni o di alcuna delle attrezzature speciali. Art. 17 Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali Le armi, le munizioni e le attrezzature speciali non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Servizio sono custodite in armadio metallico corazzato munito di chiusura di sicurezza. Le armi e le munizioni sono custodite in armadi corazzati distinti, od in comparti corazzati separati dello stesso armadio. Art. 18 Conservazione delle chiavi Le chiavi dell armadio o degli armadi metallici corazzati in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate a cura del Comandante o di eventuali delegati. Copia di riserva di dette chiavi è conservata dal Sindaco in busta sigillata, controfirmata dal Comandante. Art. 19 Registri obbligatori Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri: a) registro di carico e scarico, contenente: data dell operazione, quantità del materiale, elementi indicativi, provenienza, destinazione; b) registro di prelevamento e versamento, contenente: data dell operazione, elementi indicati, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione; c) registro delle riparazioni, contenente: data di consegna dell arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di consegna dell arma riparata. I registri di cui al comma precedente possono essere tenuti anche con metodologie informatiche, purchè la stampa di aggiornamento su tabulato possa avvenire in

tempo reale e contenga tutti gli elementi indicati in questo articolo. La stampa di aggiornamento deve avvenire comunque con scadenza non superiore ai tre mesi. I registri ed i tabulati previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all art. 14 commi 5 e 6 del D.M. n. 145/1987. Art. 20 Prescrizioni per la sicurezza Sulle porte dell armadio e degli armadi in cui sono custodite le armi devono essere affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza. Le armi devono essere prelevate e versate scariche. Le operazioni di carico e scarico, nonché di pulizia delle armi, devono avvenire in luogo isolato o comunque lontano dal locale dove sono custodite le armi; a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l affidatario dell arma. Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti il servizio, devono essere obbligatoriamente sostituite ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo od a particolare fonti di calore. Le munizioni custodite negli armadi metallici devono essere obbligatoriamente sostituite ogni cinque anni. Capo IV Addestramento obbligatorio Art. 21 Addestramento al Tiro Gli appartenenti al servizio, in possesso di qualifica di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che provengano da altro servizio di polizia dove abbiano conseguito tale addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato. Il certificato annuale di maneggio armi, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente. Il Comandante comunica annualmente ed anticipatamente al Prefetto la data di inizio delle esercitazioni al tiro, nonché l elenco nominativo degli appartenenti al servizio che vi prendono parte, comunica altresì gli esiti complessivi di tali esercitazioni.

Capo V Disposizioni finali Art. 22 Norme integrative Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i., ed ogni altra legge o disposizione normativa in materia. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento devono ontendersi abrogate. Art. 23 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.