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Roma, 06.03.2014 Prot. n. 0014325 Classif. IV/5 Ai Presidi di Facoltà Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Ai Direttori di Dipartimento Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca Al Presidente del Sistema bibliotecario Sapienza Al Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza Al Presidente del Polo Museale Al Direttore del Polo Museale Al Presidente del Centro InfoSapienza Al Direttore del Centro InfoSapienza Ai Direttori di Biblioteca Al Responsabile della Segreteria del Rettore Al Responsabile della Segreteria particolare del Rettore Al Responsabile della Segreteria del Rettore Al Responsabile della Segreteria particolare del Direttore Generale Al Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore Generale Al Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione Al Responsabile della Segreteria del Senato Accademico Università degli Studi di Roma La Sapienza Area Affari Legali Ufficio Studi e Consulenze Settore Studi, Consulenze e Documentazione Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 4991 0853 int. 22853 F (+39) 06 4991 0228 - int. 30228

2 Al Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci Ai Direttori delle Aree: - Supporto strategico e comunicazione - Supporto alla ricerca - Offerta formativa e diritto alla studio - Servizi agli studenti - Internazionalizzazione - Contabilità, finanza e controllo di gestione - Risorse umane - Gestione edilizia - Patrimonio e servizi economali - Organizzazione e sviluppo Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale Al Responsabile dell Ufficio Amministrativo per la Sicurezza Al Responsabile dell Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione LORO SEDI CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTO IL PERSONALE Oggetto: Legge di stabilità 2014 - Legge 27 dicembre n. 147, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) - Decreto Legge 30.12.2013, n. 150 (c.d. Milleproroghe ), conv. dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15; Premessa A seguito dell emanazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013), del D. L. 30.12.2013, n. 150 (c.d. Milleproroghe ), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, in G.U. del 28.02.2014, n. 49, si ritiene opportuno segnalare sinteticamente le principali disposizioni contenute nei predetti testi normativi, che risultano direttamente applicabili alle Università o ad esse riferibili in quanto Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001. 1. Legge 27 dicembre n. 147 2

3 La Legge è composta da un solo articolo (art. 1), contenente 749 commi, per cui, di seguito, si farà riferimento al numero di comma in cui sono contenute le disposizioni di rilievo. COMMI 257-258 (Disposizioni sul Finanziamento delle Università statali) Il comma 257 prevede che per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, venga incrementato nella misura di 150 milioni di euro. Il comma 258 autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 68/2012. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il comma 259 prevede che, a decorrere dall esercizio 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro. COMMI 452 482 (Disposizioni in materia di Personale) Comma 452 (indennità di vacanza contrattuale) Ai sensi del comma 452, per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale, da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, per il triennio 2015-2017 l indennità in questione resterà ferma nell importo in godimento nell anno 2013. Comma 453 (procedure di rinnovo contrattuale) Il comma 453, modificando l'articolo 9, comma 17, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pone un ulteriore vincolo alle procedure contrattuali nelle PP.AA., prevedendo che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Comma 456 (trattamento economico accessorio) Per quanto attiene il trattamento economico accessorio del personale, il comma 456 interviene sull'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, per cui, le parole e sino al 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: e sino al 31 dicembre 2014. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non 3

4 puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Inoltre, sempre il comma 456 aggiunge un ulteriore disposizione al D. L. n. 78/2010, conv. dalla Legge 122/2010, per cui, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. Comma 457 (compensi ai professionisti dipendenti) Per i compensi professionali dei professionisti in servizio presso gli enti pubblici, il comma 457 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. Commi 458-459 (conservazione del trattamento economico in godimento) Particolare attenzione merita l intervento sul principio della conservazione (equiparazione) del trattamento economico più favorevole in godimento, poiché il comma 458 abroga l'articolo 202 del Testo Unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, di fatto facendo venir meno la possibilità di attribuzione di assegni ad personam per il personale precedentemente avente un trattamento economico più favorevole, sia di natura fondamentale sia accessoria, in virtu del servizio prestato presso un altra amministrazione. Pertanto, ai sensi della citata norma, ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Il successivo comma 459 prevede che le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending rewiew bis). Comma 460 (possibilità assunzionali) Per quanto attiene le possibilità assunzionali, il comma 460 modifica l art. 66 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, in materia di blocco del turn over (ricambio) del personale, per cui, il vincolo alle facoltà assunzionali per le Pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, posto, per il 2014, nella misura del 20% rispetto alle cessazioni intervenute nell anno precedente, si amplia proporzionalmente, nella misura del 40% nel 2015, del 60% nel 2016 e dell 80% nel 2017. 4

5 Per l anno 2018, si prevede la completa riapertura e normalizzazione del sistema del turn over. Comma 461 (mobilità di professori e ricercatori universitari) In tema di mobilità di professori e ricercatori universitari, il comma 461, modificando l articolo 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiunge il seguente periodo: la mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. Comma 471 (trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici) In merito al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici, il comma 471 specifica che nessun soggetto può percepire dalla P.A., né come dipendente né come lavoratore autonomo, retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo presidente della Corte di Cassazione. Comma 472 (limite degli emolumenti a carico componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche) Il medesimo limite del precedente comma si applica anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, senza distinzioni tra varie tipologie di enti (comma 472). Comma 473 (limite massimo degli emolumenti per i compensi dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche) Ai fini del limite di cui sopra, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali (comma 473). COMMI 483 493 (Disposizioni in materia Previdenziale) Comma 483 (perequazione automatica dei trattamenti pensionistici) La Legge di stabilità reca nuove norme in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. La rivalutazione dei trattamenti pensionistici, per il triennio 2014-2016, opererà pertanto nei seguenti termini percentuali: a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5

6 b) nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40%, per l'anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Commi 484-485 (erogazione dei trattamenti di fine servizio) Il comma 484 prevede che, con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». In sostanza, riguardo l erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, il comma 484, lett. b) modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell erogazione, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2014: in particolare, viene modificato l art. 6

7 3, comma 2, del D.L. n. 79/97, conv. in Legge n. 140 del 1997, per cui la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, e/o i loro superstiti, aventi causa, o che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi non più sei mesi, ma dodici mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il c. 485 dispone che resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della medesima L. 147/2013 per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. Comma 486 (contributo di solidarietà) Il comma 486 reintroduce il contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti quantitativi, secondo le seguenti modalità: - 6% per parte eccedente l importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; - 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso, - 18% per la parte eccedente l importo di trenta volte il medesimo Comma 493 (computo della contribuzione) In materia di computo della contribuzione, il comma 493 interviene sulla riforma del 2011, per cui le disposizioni dell articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del Decreto Legge n. 201 del 2011 (c.d. Decreto Salva-Italia ), in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Decreto c.d. Milleproroghe. Il c.d. Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30.12.2013, n.150 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15), prevede talune disposizioni contenenti proroghe di termini. Assumono particolare rilievo per le Università, le disposizioni di seguito evidenziate, in materia di assunzioni e di adozione del bilancio unico. Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni) In base all art. 1 ( Proroga in materia di assunzioni nella P.A. ), le precedenti disposizioni in materia di assunzioni di personale, che prevedevano il termine ultimo del 31 dicembre 2012, sono prorogate al "31 dicembre 2014". 7

8 Inoltre, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014." Sempre ai sensi dell art. 1 del citato Decreto, le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) Ai sensi dell art. 6, il termine per l adozione effettiva del sistema di Contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del Bilancio Unico e del Bilancio consolidato nelle Universita' statali, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della Legge n. 240 del 2010, è prorogato dal "1 gennaio 2014" al seguente: "31 dicembre 2014". Inoltre, si prevede che il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. Con riserva di ulteriori successivi chiarimenti riguardo i prossimi interventi legislativi e, confidando nell osservanza della riferita normativa da parte delle strutture in indirizzo, si coglie l occasione per porgere alle SS.LL. i più cordiali saluti. f.to: IL DIRETTORE GENERALE Carlo Musto D'Amore 8