CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA
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- Federigo Corsini
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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA Determinazione del Segretario Generale n.125/161 - Collocamento a riposo della dipendente sig.ra Maria Rosa Guastella - Determinazione del trattamento di quiescenza e della buonuscita; Il Segretario Generale L anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di ottobre, - Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.242 del , con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera; - Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.168 del , con la quale sono stati recepiti i principi introdotti dalla L. R. n. 10/2000; - Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.170 del , concernente il conferimento al Segretario Generale dell incarico di responsabile della struttura di massima dimensione; - Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n.3 del , avente ad oggetto"approvazione budget direzionale- Esercizio 2016", con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2016, a seguito dell'approvazione del Preventivo 2016 da parte del Consiglio Camerale con deliberazione n.12 del ; - Vista la determinazione del Segretario Generale n.1 del , con la quale è stata assegnata allo stesso la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'anno 2016; - Tenuta presente la determinazione n.115 del 3 ottobre 2016 con la quale la sig.ra Maria Rosa Guastella, nata a Caltagirone il 9 marzo 1951, a decorrere dal 1 novembre 2016, è stata collocata in quiescenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. i., dell'art.52, comma 3 della legge regionale , n.9 e s. m. i., e dell'art.1 comma 2 della legge regionale , n.8, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso di un'anzianità anagrafica pari ad anni 65, mesi 7 e giorni 22 e di un'anzianità contributiva pari ad anni 36, mesi 11 e giorni 15; - Preso atto che la predetta dipendente, con le delibere n.101 del 9 luglio 1988 e n. 201 del 19 ottobre 1992, è stata inquadrata rispettivamente in soprannumero e nel ruolo organico del personale camerale con la qualifica di Assistente, a decorrere dal 31 maggio 2016; - Viste le determinazione del Segretario Generale nn.112, 113 e 114, del 3 ottobre 2016, di ricongiunzione di periodi assicurativi per complessivi anni 6, mesi 6 e giorni 14; - Vista la L.R , n.2, e s.m.i., relativa alle norme per il trattamento di quiescenza,
2 previdenza ed assistenza del personale della Regione Siciliana, e, in particolare, l'art.4 che disciplina le modalità di computo del trattamento di quiescenza; - Visti i commi 2 e 3 dell'art.10 della L.R n.21 in base ai quali al personale camerale rientrante nelle previsioni di cui ai predetti commi, si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la citata L. R. n.2/1962; - Visto il comma 2 dell'art.19 della L.R , n.29, il quale prevede che il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui all'art.10 della legge regionale 9 maggio 1986 n.21; - Visto l'art.20 della L.R , n.21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della L. R. n.21/1986; - Visti in particolare i commi 1, 2, e 3 dell'art. 20 della L.R. n.21/2003, recante norme in materia di requisiti e modalità di computo del trattamento di quiescenza; - Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" Norme per il riordinamento dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che, tra l'altro, fissa i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia; - Viste le norme relative al sistema pensionistico statale di cui alla legge n. 335/95 e s. m.i. ed in particolare il comma 6 dell'art.1; - Visto l'art.24 del D.L , n.201,convertito,con modificazioni, dalla legge , n.214 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici"; - Visto l'art.51 della L.R , n.9, concernente l'armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale e le successive modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R , n.12, con il quale, in particolare ai commi 1, 2, 3, si interviene sul calcolo del trattamento pensionistico; - Visto, altresì, in particolare i commi 1, 3, 4 e 9 dell'art.52, della citata L. R. n.9/2015 e le modifiche apportate dalla successiva L. R. n.12/2015, che disciplinano transitoriamente i collocamenti in quiescenza del personale regionale; - Visto l'art.1 della L.R. n.8/2016 ed in particolare i commi 2 e 3 i quali dispongono l applicazione degli artt.51 e 52 della L. R. n.9/2015 anche ai dipendenti camerali; - Ritenuto, pertanto, che alla data del pensionamento il servizio utile a quiescenza è pari a complessivi anni 36, mesi 11 e giorni 15, arrotondato ad anni 36 e mesi 11, come risulta nell'allegato prospetto A foglio 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; - Vista altresì la struttura della retribuzione mensile lorda, posseduta dalla sig.ra Maria Rosa Guastella, immediatamente prima del collocamento in quiescenza, come risulta dall'allegato prospetto A foglio 1, che costituisce parte integrante del presente
3 provvedimento; - Considerato di dover procedere, ai sensi dell'art.20, comma 1, della L. R. n.21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art.51 della L. R. n.9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla stessa secondo la L. R. n. 2/1962, per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003, e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art.1, della legge n.335/95 per l'anzianità maturata dall' 1/01/2004; - Visto il prospetto di calcolo, allegato A fogli 2, 3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evince il calcolo della quota retributiva di pensione e della quota contributiva di pensione; - Verificato che la decurtazione della quota retributiva, calcolata ai sensi dell'art.52, comma1, della L. R. n.9/2015 è pari al 14,3606 %, quindi superiore alla riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale; - Verificato, inoltre, ai sensi dell'art.52, commi 1 e 4 della L. R. n.9/2015, che l'ammontare lordo della pensione dato dalla somma della quota retributiva e della quota contributiva di pensione, decurtata del 10%, risulta superiore, come da prospetto allegato A foglio 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al 90% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni e che pertanto il trattamento di pensione da conferire alla sig.ra Maria Rosa Guastella è pari all'importo corrispondente al 90% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza in misura di legge; - Verificato che il trattamento pensionistico massimo raggiungibile dagli impiegati civili dello Stato, calcolato per l'intera anzianità secondo il sistema retributivo, giusta tabella F allegata alla circolare n.54 del 16/6/1993 del Ministero del Tesoro, per l'anzianità di servizio maturata dalla sig.ra Maria Rosa Guastella, all'atto del collocamento in quiescenza, per anni 36, mesi 11 e giorni 15, pari al 74,45% dell'ultima retribuzione percepita, non può essere che inferiore a quello di cui all'allegato prospetto A, corrispondente al 90% della retribuzione media; - Considerato per quanto sopra, di non dover procedere al calcolo statale per il raffronto di cui all'art.52, comma 9, della L. R. n. 9/2015; - Visto il comma 5 dell'art.7, della legge , n.2 che prevede l'erogazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti che lasciano il servizio, con diritto a pensione ovvero ai loro eredi; - Visto il comma 4 dell'art.6 della L. R , n.11 che prevede le modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al predetto art.6 della L. R. n.2/62; - Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003, che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2004, le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003,
4 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo; - Visto il comma 8 dell'art.13 della L.R , n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L.R. n.11/1963, prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio; - Visto il D.P.R , n.1032" Approvazione del testo unico sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato", ed in particolare, gli artt.1, 3,18 e 38; - Visto l'art.7 della legge , n.73, che apporta modifiche ai commi 3 e 5 del D.P.R. n.1032/73; - Visto l'art.3 del decreto legge , n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge , n.140, e successive modificazioni, che disciplina i termini di erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; - Visto l'art.12 del D.L , n.78 convertito dalla legge n.122 del ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al , si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso; - Visto il D.L. n.138 del , convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del , che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L , n.79, convertito, con modificazioni, con legge , n.140; - Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto"; - Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici; - Vista la circolare INPS n.73 del avente per oggetto: " art.1, commi 484 e 485, della legge , n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici"; - Visto l'art.52 della L.R , n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio; - Visto l'art.1 della legge regionale , n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr; - Viste le circolari regionali n del e del , che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL. RR. 9/2015 e 12/2015; - Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita
5 è pari ad anni 21 e mesi 10 sino al 31/12/2003 ed anni 12 e mesi 10 dall'/1/2004 al 31/10/2016 per cui la dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 35; - Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L , n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge , n.214 e s. m. i.; - Considerato che l'interessata avrebbe raggiunto, ai sensi della suddetta normativa, il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) in data 9 ottobre 2017 e che, nel pensionamento anticipato, la liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, avviene dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda la prima quota, dopo 36 mesi per la seconda quota e dopo 48 mesi per la quota residua; - Preso atto pertanto che la prima quota di indennità di buonuscita, di cui all'allegato B, verrà liquidata a novembre 2019, la seconda quota a novembre del 2020 e la quota residua a novembre del 2021; - Considerato che è in corso un prestito personale mediante cessione del quinto dello stipendio, con ritenuta mensile di 340,00 a decorrere dall' e con scadenza ; - Considerato che sono fatti salvi gli eventuali benefici giuridici ed economici che discenderanno dai contratti per il personale regionale con qualifica non dirigenziale; - Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n. 10/2000; DETERMINA 1) di attribuire, alla sig.ra Maria Rosa Guastella, collocata in quiescenza dal 1 novembre 2016, per quanto esposto nella parte narrativa, il trattamento pensionistico provvisorio diretto, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza ai sensi di legge, in base ai conteggi di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente determinazione, salvo conguaglio; 2) di quantificare l'indennità di buonuscita, della predetta dipendente, secondo i conteggi di cui all'allegato B, che fa parte integrante della presente determinazione, salvo conguaglio, ed al lordo delle ritenute di legge; la stessa verrà erogata, secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L.R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8, lettera b) della L. R. n.12/2015, a novembre 2019, per quanto riguarda la prima quota, a novembre 2020 per la seconda quota e a novembre 2021 per la quota residua; 3) di trattenere, quale ritenuta per cessione del quinto dello stipendio/pensione, l'importo della rata mensile di 340,00 fino al 30/11/2024, data di estinzione del prestito; 3) di corrispondere d'ufficio gli aumenti a titolo di perequazione automatica del trattamento
6 pensionistico nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti; 4) di omettere la pubblicazione dei prospetti, allegati alla presente determinazione, ai sensi della legge 675/96 e seguenti; Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo Sede camerale, lì 19 ottobre 2016 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Carmelo Arezzo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il Segretario Generale sottoscritto certifica di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione, nel modo prescritto, all'albo Telematico nel sito della Camera. IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Carmelo Arezzo Ragusa,
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