Circolari per la clientela



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Circolari per la clientela ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS AUMENTI PER IL 2015 1

1 PREMESSA Nel 2015, le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 subiscono un ulteriore e considerevole incremento. In assenza di provvedimenti di blocco analoghi a quello adottato dalla L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), infatti, trova applicazione la progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche. L incremento per il 2015 riguarda, quindi, tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, siano essi: assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione; ovvero iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (ivi compresi, nell ambito di tale categoria, i c.d. professionisti senza Cassa ). Ulteriori incrementi sono previsti per i prossimi anni. La presente Circolare intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste per il 2015 nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS. 2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Si ricorda che sono tenute all iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori: lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali); associati in partecipazione che apportano solo lavoro; esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro; lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione in esame, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando: esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi Albi; pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professioni privi di Cassa di previdenza di categoria). Ai fini della contribuzione dovuta, detti soggetti vengono distinti in: soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati; soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati. 3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI 3.1 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN ALTRA O Per il 2015, in relazione a tutti soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 22% al 23,50%. 3.2 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON All interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione, occorre effettuare un ulteriore distinzione. Infatti, l aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) applicabile, per l anno 2015: 2

ai lavoratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio (vale a dire, in generale, ai soggetti non titolari di partita IVA), aumenta dal 28% al 30%; ai lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, aumenta dal 27% al 30%. 4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE 4.1 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN ALTRA O Per i soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. 4.2 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, invece, l obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale: finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare); pari allo 0,72%. 5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI PLICABILI PER IL I 2015 Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella. Aliquote previdenziali Contributo assistenziale Contribuzione totale ISCRITTI AD UN ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O 23,50%, fino al previsto massimale NO 23,50%, fino al previsto massimale OBBLIGATORIA NÈ 30%, fino al previsto massimale 0,72%, fino al previsto massimale 30,72%, fino al previsto massimale 6 DECORRENZA DELL AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA CASSA ALLAR LARGA GATA L aumento contributivo sopra descritto decorre dall 1.1.2015. 6.1 COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI ATORI A PROGETTO E AI A I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Tuttavia, in virtù del c.d. principio di cassa allargata, le vecchie aliquote contributive del 22% e del 28,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi: riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014; corrisposti: ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; fino al 12.1.2015 compreso. 3

6.2 COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Il suddetto principio di cassa allargata non vale, invece, in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria). Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 23,50% e del 30,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall 1.1.2015: anche se relativi ad anni precedenti; ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione. 7 RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO Anche le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell onere contributivo, come di seguito riepilogate. 7.1 LAVORATORI A PROGETTO, O, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, IVI, LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali e dei venditori a domicilio, i contributi dovuti sono ripartiti: per 1/3, a carico del lavoratore; per i restanti 2/3, a carico del committente. Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella. ISCRITTI AD UN ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O OBBLIGATORIA NÈ Contribuzione totale 23,50% 30,72% Quota a carico del lavoratore 7,83% 10,24% Quota a carico del committente 15,67% 20,48% 7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE PAZIONE Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l onere contributivo è ripartito: per il 45%, a carico dell associato; per il restante 55%, a carico dell associante. Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella. ISCRITTI AD UN ALTRA OBBLIGATORIA O OBBLIGATORIA NÈ Contribuzione totale 23,50% 30,72% Quota a carico dell associato 10,575% 13,824% Quota a carico dell associante 12,925% 16,896% 4

7.3 PROFESSIONISTI SENZA CASSA Per i liberi professionisti senza Cassa, è confermata la facoltà di rivalsa: nei confronti del committente; nella misura del 4% dei compensi lordi. 5