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REPUBBLICA ITALIANA M e n u GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 11 MARZO 2005 - N. 10 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927 AVVERTENZA Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti DECRETI ASSESSORIALI ASSESSORATO DELLA SANITA' DECRETO 14 febbraio 2005. Direttive per l'attivazione delle strutture veterinarie previste dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni e province autonome datata 26 novembre 2003. L'ASSESSORE PER LA SANITA' Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale; Visto il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, art. 23, che disciplina, tra l'altro, le modalità autorizzative dei laboratori di analisi veterinari; Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33; Visto il proprio decreto 18 novembre 1994, n. 13306; Vista la circolare assessoriale 19 novembre 1994, n. 777, con la quale sono state emanate direttive per disciplinare l'apertura o l'ampliamento di ambulatori veterinari e di laboratori di analisi cliniche veterinarie per uso diagnostico; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, di attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, che regolamenta la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari; Visto il proprio decreto n. 795 del 22 maggio 2002, con il quale sono state emanate le disposizioni per l'attivazione dei laboratori di analisi veterinarie; Vista la normativa europea EN 45001 e successive modifiche ed integrazioni, che detta criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, http://www.gurs.regione.sicilia.it/gazzette/g05-10/g05-10-p14.htm 1/5

relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura; Vista la deliberazione datata 26 novembre 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale viene ratificato l'accordo per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private; Ritenuto, pertanto di dovere provvedere ad emanare un provvedimento con cui vengono impartite apposite direttive regionali finalizzate a regolamentare, in maniera uniforme, le modalità gestionali finalizzate al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per ldelle strutture veterinarie previste nella citata deliberazione 26 novembre 2003; Ritenuto, altresì, di dovere garantire che i laboratori di analisi veterinarie, sia interni che esterni ad una struttura veterinaria, oltre a possedere i requisiti minimi previsti dalla citata deliberazione, debbano operare anche in conformità alla normativa europea EN 45001, così come sostituita dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura ed alle procedure operative standard previste ai punti 3 ed 8 dell'allegato II del citato decreto legislativo n. 120/92, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1999; Decreta: Art. 1 Per i motivi esposti in premessa, è istituito presso l'ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato un apposito registro in cui verranno iscritte le strutture veterinarie, pubbliche e private, previste dalla deliberazione datata 26 novembre 2003 della Conferenza Stato- Regioni e province autonome e precisamente: a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria; d) ospedale veterinario; e) laboratorio veterinario di analisi. Art. 2 I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvedono a rilasciare l'autorizzazione sanitaria per l'attivazione delle strutture veterinarie sotto indicate: - clinica veterinaria - casa di cura veterinaria; - ospedale veterinario; - laboratorio veterinario di analisi. Copia autentica di ogni provvedimento autorizzativo rilasciato dovrà essere inviata all'ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato, unitamente alle copie delle ricevute di pagamento delle somme versate dal titolare della struttura. Limitatamente ai laboratori di analisi esterni dovrà essere trasmesso anche l'elenco delle prove di analisi per le quali il laboratorio è stato autorizzato. Art. 3 I titolari che intendono attivare una struttura veterinaria di cui al precedente art. 2, debbono presentare all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, apposita istanza, in bollo, completa della seguente documentazione, in originale o in copia conforme: 1) autorizzazione allo scarico; 2) certificato di agibilità dei locali, completo della destinazione d'uso; http://www.gurs.regione.sicilia.it/gazzette/g05-10/g05-10-p14.htm 2/5

3) pianta planimetrica in scala 1/100, completa di legenda, debitamente firmata da un tecnico qualificato e dallo stesso titolare, da cui risulti evidente la disposizione dei locali e delle singole attrezzature, necessari ed indispensabili per l'espletamento delle attività che si intendono effettuare nella struttura; 4) relazione tecnica, debitamente firmata da un tecnico qualificato e dal titolare della struttura, da cui risultino analiticamente l'attività che deve essere espletata, le modalità relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami e dei rifiuti prodotti nonché il nominativo del medico veterinario individuato, dallo stesso titolare, quale direttore sanitario della struttura, ad eccezione del laboratorio di analisi; 5) nella ipotesi di attivazione di un laboratorio veterinario di analisi, sia autonomo che annesso ad una struttura, la documentazione di cui ai punti precedenti deve essere integrata da un elenco analitico delle prove di analisi che si intendono effettuare nonché da una dichiarazione resa dal direttore tecnico della medesima struttura, con la quale attesta che il laboratorio possiede tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali e funzionali per potere operare, per ogni singola prova o gruppi di prove, in conformità alla normativa europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, con particolare riguardo alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II; 6) certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni. Nella ipotesi in cui il titolare sia un medico veterinario, la certificazione è sostituita da un certificato di iscrizione all'albo professionale, di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione dell'istanza; 7) copia della ricevuta del versamento dell'importo di E 550,00 previsto dal successivo art. 4, nonché della ricevuta relativa al pagamento di eventuali tasse di concessioni governative regionali; 8) dichiarazione del titolare della struttura, con la quale: - individua i medici veterinari che operano all'interno della struttura e contestualmente nomina un medico veterinario, previa accettazione dello stesso, quale "direttore sanitario", ad eccezione del laboratorio di analisi; per quanto riguarda i laboratori di analisi, la presenza di un medico veterinario è obbligatoria solo ed esclusivamente se vengono effettuati prelievi di campioni all'interno dello stesso laboratorio; - autorizza, ai sensi della legge n. 675/96, l'assessorato regionale della sanità al trattamento dei dati personali, sia manuale che in maniera informatizzata, finalizzato all'utilizzazione per l'attività connessa ai fini istituzionali; 9) una marca da bollo del valore corrente. La dichiarazione di cui al superiore punto 5) può essere sostituita da copia della certificazione relativa all'avvenuto accreditamento rilasciata da un organismo che opera in conformità alla norma europea EN 45003. L'area di sanità pubblica veterinaria, entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione, dovrà completare l'esame del relativo procedimento, ivi compresa l'effettuazione del sopralluogo ispettivo finalizzato alla verifica del possesso integrale dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla deliberazione datata 26 novembre 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, citata nelle premesse. Il termine di cui al comma precedente viene interrotto dalla richiesta di atti o di documenti non conformi o mancanti o per carenza dei prescritti requisiti del laboratorio di analisi, accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo ispettivo. Art. 4 I privati che intendono attivare una delle strutture veterinarie, di cui al precedente art. 2, sono tenuti al pagamento della somma di E 550,00, quale importo per l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria. http://www.gurs.regione.sicilia.it/gazzette/g05-10/g05-10-p14.htm 3/5

L'importo di cui al comma precedente, che non comprende, modifica o sostituisce il pagamento di eventuali tasse di concessioni governative regionali, deve essere versato sul capitolo 1753 - titolo 2 - rubrica 3 - dell'assessorato regionale della sanità, in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, presso la Cassa provinciale della Regione siciliana in cui ricade la struttura veterinaria. Inoltre sono tenuti al versamento all'azienda unità sanitaria locale, ricadente nel territorio di competenza, dell'importo previsto dal vigente tariffario per la verifica dei locali e delle attrezzature ed il rilascio del relativo parere di idoneità. Art. 5 Le amministrazioni comunali provvedono ad autorizzare ed attivare le seguenti strutture veterinarie: 1) studio veterinario, con accesso di animali, esercitato in forma sia singola che associata; 2) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata. L'area di sanità pubblica veterinaria, entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione, dovrà completare la relativa istruttoria e trasmettere al sindaco del comune, competente per territorio, tutta la pratica, completa del verbale del sopralluogo effettuato e del relativo parere, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria. Copia autentica di ogni provvedimento autorizzativo rilasciato dovrà essere inviata all'ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato, che provvederà ad aggiornare l'apposito registro di cui al precedente art. 1, unitamente alle copie delle ricevute di pagamento delle somme versate dal titolare della struttura. Le amministrazioni comunali provvedono, inoltre, a trasmettere all'ispettorato veterinario di questo Assessorato, entro il mese di aprile di ogni anno, copia della ricevuta di pagamento delle tasse di concessione governativa regionale effettuato dai titolari di ogni studio e/o ambulatorio veterinario che insiste nel territorio di competenza. Art. 6 I titolari delle strutture veterinarie, già in possesso di autorizzazione sanitaria, dovranno provvedere ad adeguarle ai requisiti previsti dalla deliberazione 26 novembre 2003, citata in oggetto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali provvederanno a verificare che i titolari delle strutture veterinarie hanno proceduto ad adeguarle entro i termini perentori sopra indicati. Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le norme indicate nell'accordo Stato-Regioni datato 26 novembre 2003, citato nelle premesse. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto. Art. 8 Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 14 febbraio 2005. PISTORIO Vistato dalla ragioneria centrale per l'assessorato regionale della sanità il 22 febbraio 2005 al n. 129. http://www.gurs.regione.sicilia.it/gazzette/g05-10/g05-10-p14.htm 4/5

(2005.9.535) Torna al Sommario 102 MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile FRANCESCO CATALANO, condirettore MELANIA LA COGNATA, redattore Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-palermo Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane Trasposizione grafica curata da Alessandro De Luca Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti Torna al menu http://www.gurs.regione.sicilia.it/gazzette/g05-10/g05-10-p14.htm 5/5