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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.03.2008, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata all Albo Pretorio il 18.04.2008 e per 15 giorni consecutivi. Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11.03.2009, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata all Albo Pretorio il 27.03.2009 e per 15 giorni consecutivi. 1

INDICE Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo...3 Articolo 2 - Presupposti per il conferimento...4 Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative...5 Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative...5 Articolo 5 - Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative...6 Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico...6 Articolo 7 Efficacia dell incarico...7 Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico...7 Articolo 9 Disposizioni finali...7 2

ARTICOLO 1 - OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO 1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell incarico professionale esterno soggetto ad I.V.A. (per attività il cui esercizio é condizionato all iscrizione in appositi albi e/o elenchi) e costituisce integrazione al vigente regolamento di organizzazione e strumenti operativi, in osservanza dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 11.02.2008 e modificati con successivo atto n. 11 del 26.02.2009. 2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall art. 2222 del Codice Civile, nonché dagli articoli dal 2229 al 2238 del medesimo, dall art. 3, commi 18, 55, 56 e 57 della L. 24.12.2007 n. 244, dall'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come modificati dall art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.08.2008, n. 133, dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall art. 42 della L. 30.12.2004 n. 311. 3. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Ai sensi dell art. 3, comma 55, della L. 24.12.2007 n. 244, modificato dalla richiamata Legge 6.08.2008, n. 133, art. 46, i contratti di collaborazione autonoma, a cui sono ricondotte le varie tipologie di prestazioni dettagliate nel successivo punto 6, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000. 4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. Il limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi in argomento é fissato nel bilancio di previsione; per il 2009 é determinato nella misura massima dell 1% delle spese correnti. 5. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico. 6. La tipologia delle prestazioni oggetto del presente regolamento viene così individuata: Incarichi di studio: presuppongono la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; Incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell amministrazione; Consulenze: riguardano la richiesta di pareri ad esperti; Tali prestazioni si configurano come Contratti di prestazione d opera intellettuale e sono disciplinati dagli articoli dal 2229 al 2238 del Codice Civile. La natura di tali incarichi è caratterizzata dalla temporaneità e dall autonomia della prestazione. 3

Incarichi di collaborazione: incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d opera stipulati ai sensi dell art. 2222 del Codice Civile, affidati a soggetti esercenti attività professionale, individuabili quali titolari di partita IVA o esercenti attività, nell ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale ambito vengono ricompresi tutti gli incarichi che non possono essere identificati nelle tipologie precedentemente elencate. 7. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) agli incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione; b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l esecuzione di opere pubbliche; incarico di componente di Commissione di concorso): c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune; d) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente; e) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio: incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs n. 81/2008) in assenza di uffici a ciò deputati; f) appalto di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006; g) gli incarichi previsti dall art. 90 del D.Lgs n. 267/2000. ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO 1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da 4

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ARTICOLO 3 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE 1. L Amministrazione disciplina e rende pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, per importi pari o superiori a 20.000,00, al netto di IVA se dovuta ed ulteriori eventuali oneri, mediante procedure comparative: con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'amministrazione, nei quali sono evidenziati: o l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale; o il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; o la sua durata; o il compenso previsto; o le professionalità richieste; ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate al Protocollo. ARTICOLO 4 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE 1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare: a. esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'ente; b. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; c. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; d. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; e. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione. 2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può 5

definire ulteriori criteri di selezione. 3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Servizio competente. 4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione. ARTICOLO 5 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni: a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; c. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori; d. per incarichi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 Euro, al netto dell'iva se dovuta ed eventuali ulteriori oneri. ARTICOLO 6 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO 1. L incarico si formalizza mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, contenente gli obblighi per l incaricato/collaboratore, preliminarmente approvato in bozza con determinazione di conferimento dell incarico assunta dal Responsabile del Servizio competente. 2. La determinazione di conferimento dell incarico, acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, va sottoposta al preventivo controllo dei Revisori del Conto e, qualora l importo dell incarico sia superiore a 5.000,00 6

Euro, va sottoposta al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, a cura del Responsabile del Servizio affidante. 3. Il disciplinare di incarico deve contenere l'indicazione dettagliata dei seguenti elementi essenziali: a. durata, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; b. luogo di espletamento dell'incarico; c. oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione; d. modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione; e. compenso correlato all'utilità derivante all'amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. ARTICOLO 7 EFFICACIA DELL INCARICO 1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell Amministrazione del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso. ARTICOLO 8 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri. ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI 1. L affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti 7

disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 8