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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 71 DEL 29.09.2014 PREMESSA Il Regolamento di Polizia Mortuaria comprende le norme regolamentari comunali, di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla relativa circolare esplicativa 24.06.1993, n. 24 e dalla circolare 31.07.1998, n. 10, dalla L. 30.03.2001, n. 130, dal D.M. 1 luglio 2002, dalla L.R. Veneto 04.03.2010, n. 18, dalla Deliberazione G.R. Veneto 04/04/2014 n. 433/DGR, nonché dalle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale o regionale. 1/44

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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1: Oggetto Articolo 2: Competenze Articolo 3: Responsabilità Articolo 4: Servizi gratuiti e a pagamento Articolo 5: Atti a disposizione del pubblico CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Articolo 6: Depositi di osservazione, obitori, cella mortuaria CAPO III: FERETRI Articolo 7: Deposizione della salma nel feretro Articolo 8: Verifica e chiusura feretri Articolo 9: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Articolo 10:Fornitura gratuita di feretri Articolo 11: Piastrina di riconoscimento CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI Articolo 12: Modalità del trasporto e percorso Articolo 13: Trasporti Funebri Articolo 14: Trasporti gratuiti e a pagamento Articolo 15: Orario dei funerali Articolo 16: Norme generali per i trasporti Articolo 17: Riti religiosi Articolo 18: Trasferimento di salme senza funerale Articolo 19: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Articolo 20: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Articolo 21: Trasporti in luogo diverso dal Cimitero Articolo 22: Trasporti all'estero o dall'estero Articolo 23: Trasporto di ceneri e ossa umane TITOLO II: CIMITERI CAPO V: CIMITERI Articolo 24:Elenco Cimiteri Articolo 25: Disposizioni generali - Vigilanza Articolo 26: Reparti speciali nel Cimitero CAPO VI: INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 27: Inumazione Articolo 28: Cippo Articolo 29: Tumulazione Articolo 30: Deposito provvisorio CAPO VII: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 31: Esumazioni ed estumulazioni ordinarie Articolo 32: Esumazioni ed estumulazioni straordinarie Articolo 33: Raccolta delle ossa 3/44

Articolo 34: Oggetti da recuperare Articolo 35: Disponibilità di materiali CAPO VIII: CREMAZIONE Articolo 36: Cremazione Articolo 37: Registro di cremazione Articolo 38: Urne cinerarie Articolo 39: Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri CAPO IX: POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 40: Orario Articolo 41: Disciplina dell'ingresso Articolo 42: Divieti speciali Articolo 43: Riti funebri Articolo 44: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Articolo 45: Fiori e piante ornamentali Articolo 46: Materiali ornamentali TITOLO III: CONCESSIONI CAPO I: TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Articolo 47: Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe ipogee e cappelle di famiglia Articolo 48: Specie delle sepolture Articolo 49: Durata delle concessioni Articolo 50: Concessione Articolo 51: Concessionari Articolo 52: Concessioni a collettività, enti o istituzioni Articolo 53: Modalità per ottenere una concessione cimiteriale Articolo 54: Prenotazione loculi, cellette ossario, tombe ipogee e cappelle di famiglia, Articolo 55: Concessionario di fatto Articolo 56: Intestazione della concessione al concessionario di fatto Articolo 57: Vigilanza Articolo 58: Sepolture private a tumulazione individuale Articolo 59: Cappelle e tombe di famiglia Articolo 60: Cellette ossario Articolo 61: Cellette cinerarie Articolo 62: Sepolture private - Esercizio dei diritti d uso Articolo 63: Manutenzione Articolo 64: Morte del concessionario CAPO IV: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Articolo 65:Revoca Articolo 66: Decadenza Articolo 67: Provvedimenti conseguenti la decadenza Articolo 68:Estinzione Articolo 69: Concessioni perpetue Articolo 70: Rinuncia e retrocessione di sepoltura privata 4/44

TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI Articolo 71: Accesso al Cimitero Articolo 72: Recinzione aree - Materiali di scavo Articolo 73: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Articolo 74: Vigilanza Articolo 75: Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri CAPO II: ATTIVITA FUNEBRI Articolo 76: Esercizio di attività funebre Articolo 77: Divieti TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE Articolo 78: Mappa Articolo 79: Annotazioni in mappa Articolo 80: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Articolo 81: Scadenzario delle concessioni CAPO II: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 82: Cautele Articolo 83: Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria Articolo 84: Efficacia del Regolamento Articolo 85: Concessioni pregresse Articolo 86: Decorrenza Articolo 87: Disposizioni finali 5/44

T I T O L O I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 Competenze 1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, permanendo in capo ai competenti servizi dell ULSS gli aspetti igienico-sanitari. 2. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa. 3. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme le funzioni e l organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione. 4. Divisione delle competenze: il Settore Cultura e Servizi Demografici Ufficio Polizia Mortuaria provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti; lo stesso Ufficio provvede inoltre agli atti contrattuali; il Settore Amministrativo provvede alla registrazione degli atti contrattuali; l Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili; il Settore LL.PP. provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e ad ogni altro adempimento di natura tecnica relativo ai Cimieri; il Settore Edilizia Privata provvede a rilasciare, su specifica istanza presentata dal committente, l autorizzazione edilizia solamente nel caso di lavori consistenti la costruzione di cappelle funerarie o tombe di famiglia esterne al piano cimiteriale. 6/44

Articolo 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. 3. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull uso delle sepolture multiple, vanno risolte lasciando in ogni caso estraneo il Comune. Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) la visita necroscopica; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico; d) la deposizione delle ossa in ossario comune; e) l inumazione e la tumulazione di neonati nati morti o deceduti subito dopo la nascita; f) l inumazione e la cremazione di defunti, i cui familiari si trovino in reale stato di indigenza (da dichiararsi con le procedure e le modalità di cui alla L. 328/00 e D. Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni). Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Interventi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica. Tali informazioni vengono rilevate dal Servizio Sociale Territoriale e descritte in apposita motivata relazione. g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall erogazione del servizio cimiteriale il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria invia al richiedente il servizio una intimazione-diffida a pagare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R o messo notificatore. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all iscrizione a ruolo della somma non riscossa. 4. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge. 7/44

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso l Ufficio di Polizia Mortuaria sono tenuti i registri, uno per cimitero ( per ogni anno, in duplice copia e vidimati dal sindaco) dove il responsabile del servizio iscrive giornalmente: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al trasporto e sepoltura. Inoltre dovrà essere indicato l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. 2. Sono inoltre tenuti nel Cimitero: il registro di cui all art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; l'orario di apertura e chiusura (in ogni Cimitero); copia del presente Regolamento; ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Articolo 6 Depositi di osservazione, obitori, cella mortuaria 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso Ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 2. Nel caso il deposito di osservazione e l obitorio siano istituiti al di fuori dell ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l Ente o l Istituto gestore. 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità' Giudiziaria. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate ed osservando le disposizioni impartite dal Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90. 8/44

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90. 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 8) Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comuni diversi. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. CAPO III FERETRI Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90 detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione. Articolo 8 Verifica e chiusura feretri 1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. 9/44

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere conformi alla normativa vigente e in particolare: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; c) per cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a). 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se del caso, il rinnovo del feretro. 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione e cremazione dei resti mortali è consentito l'impiego di feretri in materiale biodegradabile. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione,pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 7. È prescritta l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e lettera c) per salme di persone appartenenti a famiglie particolarmente bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 10/44

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Interventi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica. Tali informazioni vengono rilevate dal Servizio Sociale Territoriale e descritte in apposita motivata relazione. Articolo 11 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6. Il competente organo dell Azienda ULSS esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto salme. 11/44

Articolo 13 Trasporti Funebri 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell art. 2,c.2, lett. d) della L.R. Veneto n. 18/2010. 2. Le amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme con propri mezzi, osservando le disposizioni della normativa vigente. 3. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. 4. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Cap. IV della L. R. Veneto n. 18/2010. Articolo 14 Trasporti gratuiti e a pagamento 1. I trasporti sono gratuiti per le esequie previste dall art. 10; a pagamento in tutti gli altri casi. 2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di cadaveri su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria) dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, con oneri a carico del Comune. Articolo 15 Orario dei funerali 1. L Ufficio di Polizia Mortuaria concorderà con le imprese di pompe funebri l orario dei funerali. Articolo 16 Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla normativa vigente. 2. Il trattamento antiputrefattivo viene effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all estero, o quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento, quando è prescritto, è effettuato dal personale appositamente fromato dall impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. 12/44

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che è incaricato di pubblico servizio, e viene accompagnato dai documenti previsti dalla normativa vigente 4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria. Articolo 17 Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. 3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1. Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90 prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione o la cremazione. 13/44

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario dell ULSS di cui al D.P.R. 285/90 dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all art. 8. 4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 6. Per i morti di malattie infettive di cui all articolo 2, comma 2 lettera g), della L.R. Veneto n. 18/2010, l azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica. 7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile del Servizio del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero del comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata. Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. Veneto n. 18/2010. 14/44

Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni sanitarie previste da detto accordo e quelle di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90 e all art. 26 della L.R. Veneto n. 18/2010; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90 e all art. 26 della L.R. Veneto n. 18/2010. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90. Articolo 23 Trasporto di ceneri e ossa umane 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane. 3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38. 5. Il trasporto di ossa umane chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri. T I T O L O I I C I M I T E R I CAPO V CIMITERI Articolo 24 Elenco Cimiteri 1. Il Comune dispone di un Cimitero nel capoluogo e in ogni frazione (Lugagnano, Palazzolo e S. Giorgio in Salici). 2. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a. aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe e cappelle di famiglia) da parte di privati; 15/44

b. campi di inumazione comune (fosse); c. tumulazioni individuali (loculi); d. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia); e. cellette ossario e nicchie cinerarie; f. ossario comune. g. aree per la dispersione delle ceneri. Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. 2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o altro soggetto incaricato. 3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l attività funebre e con l attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale incaricato. Articolo 26 Reparti speciali nel Cimitero 1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dalla Giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. 3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata. 16/44

CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 27 Inumazione 1. Le sepolture per inumazione sono della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento della tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 2. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 3. Ai sensi dell Allegato A della Deliberazione G.R. Veneto del 04/04/2014 n. 433, nella fossa in terra è possibile collocare sia all'atto d'inumazione del defunto, sia in un periodo successivo, una sola urna cineraria contenente le ceneri del coniuge o dei parenti entro il 2 grado del defunto inumato, previo pagamento della tariffa di cui all allegato A. Per permettere l inumazione dell urna cineraria la lapide deve essere rimossa e ripristinata a cura dei familiari del defunto inumato. 4. I campi degli indecomposti, adeguatamente separati da quelli comuni, sono destinati all inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. 5. Nei reparti speciali di cui all art. 26 comma 1, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, l inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d obbligo l uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco. 6. Le sepolture comuni saranno disposte in campi per inumazione secondo la relativa scheda grafica allegata al Piano Regolatore Cimiteriale che definisce la posizione e l orientamento delle tombe, le loro dimensioni, i percorsi di attraversamento e di accesso. 7. Sulla fossa può essere installato un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna. 8. L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/1990. 10. Il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare per giustificati motivi, l inumazione dei defunti anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale nel territorio comunale. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l inumazione anche di persone non residenti nel Comune non aventi alcun legame storico e parentale con il comune stesso, che si siano distinti in vita compiendo azioni per la comunità. L inumazione di non residenti nel Comune di Sona è sottoposta al pagamento della tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 17/44

Articolo 28 Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. A richiesta dei privati, può essere effettuata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna. 4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Articolo 29 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura secondo la normativa vigente. 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme secondo la normativa vigente. Articolo 30 Deposito provvisorio 1. Il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, in caso di indisponibilità di loculi o tombe di famiglia, o in caso di lavori necessari in loculi o tombe di famiglia, può autorizzare la tumulazione provvisoria in tomba comunale di un defunto e previo pagamento della tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Al momento della tumulazione in tomba comunale si dovrà presentare domanda al Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria di concessione cimiteriale, ai sensi del successivo art. 53, commi 1 e 3. 18/44

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ampliamento del Cimitero o l ultimazione dei lavori relativi a cappelle o tomba di famiglia. 3. Ad ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero ed entro sei mesi dalla concessione di loculo, tomba o cappella di famiglia, l'interessato dovrà provvedere all estumulazione del feretro dalla tomba comunale, salvo che non ottenga una proroga al compimento dei lavori. In caso contrario, il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dei familiari. 4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 31 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie 1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite, ai sensi dell art. 39 della L.R. Veneto n.18/2010, dopo dieci anni dall inumazione. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 3. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) essere trasferito in altra fossa (campo degli indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione; b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. 4. In caso di esumazioni ordinarie vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, le relative raccolta, traslazione, stoccaggio rifiuti e nuova tumulazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa, che verrà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. 5. È compito del Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria curerà periodicamente la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. Le esumazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente all ingresso cimiteriale e all albo pretorio on-line comunale almeno 60 giorni prima del periodo previsto per le operazioni di esumazione o prima del 2 novembre. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun familiare si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali esumati, 19/44

questi verranno collocati provvisoriamente in tomba comunale; passato il 2 novembre dell anno in corso, nell ossario comune. 6. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, ai sensi dell art. 40 della L.R. Veneto n. 18/2010. 7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 8. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà: a) essere inumato nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione; b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. 9. In caso di estumulazioni ordinarie vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, le relative raccolta, traslazione, stoccaggio rifiuti e nuova tumulazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa, che verrà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. 10. È compito del Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Il Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria curerà periodicamente la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l estumulazione ordinaria. Le estumulazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o, se non reperibili, tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente all ingresso cimiteriale e all albo pretorio on-line comunale almeno 60 giorni prima del periodo previsto per le operazioni di esumazione o prima del 2 novembre. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun familiare si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali estumulati, questi verranno collocati provvisoriamente in tomba comunale; passato il 2 novembre dell anno in corso, nell ossario comune. 11. È ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di sicurezza. Articolo 32 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie 1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima dei dieci anni stabiliti dall art. 39 L.R. Veneto n. 18/2010, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari, con oneri a carico degli stessi, previa autorizzazione del Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria, per trasferimento a tomba privata o in altro cimitero fuori del Comune o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare rispettando le prescrizioni e i periodi stabiliti dall art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e precisamente dal mese di ottobre al mese di aprile. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall Autorità Giudiziaria che si eseguono in 20/44

qualunque periodo dell anno. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 3. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) essere trasferito in altra fossa (campo degli indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione; b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. 4. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima dello scadere della concessione, ai sensi dell art. 40 della L.R. Veneto n. 18/2010. 5. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria esumazioni e/o estumulazioni straordinarie per esigenze di Polizia Cimiteriale e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del comune 6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste da privati, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono sottoposte al pagamento delle somme che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 7. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà: a) essere inumato nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione; b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. 8. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall art. 40 della L.R. Veneto n. 18/2010. Articolo 33 Raccolta delle ossa Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione, ai sensi del successivo art. 60. Articolo 34 Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione e in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del 21/44

Settore LL.PP. che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali. 3. Per il personale incaricato delle esumazioni o delle estumulazioni costituisce grave comportamento sanzionabile, oltre che perseguibile penalmente, l appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto. Articolo 35 Disponibilità di materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni. 2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà, di alienarli o di smaltirli in discarica. 3. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma 1. CAPO VIII C R E M A Z I O N E Articolo 36 Cremazione 1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla L. n. 130/2001 e dalla L.R. Veneto n. 18 /2010. 2. L autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall articolo 3 della L. n. 130/2001. 3. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 2. Articolo 37 Registro di cremazione 22/44

1. Presso l Ufficio di Polizia Mortuaria è istituito, ai sensi dell art. 48 della L.R. Veneto n. 18/2010, il registro per la cremazione dove sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. 2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall articolo 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione. 3. I dati contenuti nel registro di cremazione sono validi solo per la Regione Veneto. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, il richiedente è tenuto a rinnovare l iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. 4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell atto di volontà. Articolo 38 Urne cinerarie 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. 2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. 4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle apposite celle o mediante interramento ai sensi del precedente art. 27 nella fossa in terra. È altresì ammessa la collocazione all interno di loculi assieme al feretro del congiunto ivi tumulato, legato da vincolo di parentela o di affinità entro il 2 grado, o all interno di tombe/cappelle. 5. Le urne cinerarie possono essere poste anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari. 6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. Articolo 39 Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e, nel rispetto della volontà del defunto, possono essere consegnate agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 23/44