Anno 2014 N.RF344. La Nuova Redazione Fiscale FINANZIARIA NUOVO REGIME AGEVOLATO DDL DI STABILITÀ 2015 POST APPROVAZIONE MAXIEMENDAMENTO

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IL REGIME FORFETARIO. L. 23/12/2014 n. 190 commi da 54 a 89

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

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Anno 2014 N.RF344 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIFERIMENTI FINANZIARIA 2015 - NUOVO REGIME AGEVOLATO DDL DI STABILITÀ 2015 POST APPROVAZIONE MAXIEMENDAMENTO CIRCOLARE DEL 23/12/2014 IL NUOVO REGIME FORFETARIO CHE SOSTITUIRÀ IL REGIME DEI MINIMI DAL 2015 In seguito all approvazione in Senato del maxiemendamento presentato dal governo alla Legge di Stabilità 2015 (per il quale si attende il voto alla Camera) si profila come sostanzialmente definitivo il regime agevolato applicabile dal 2015. NUOVO REQUISITO: rispetto a quanto precedentemente previsto (v. Info Flash 297/2014), è stato introdotto un nuovo requisito d accesso e di permanenza per i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente (lavoratori subordinati e pensionati) o assimilati (co.co.co. e co.co.pro., ecc.). In particolare, imprenditori individuali e professionisti possono accedere dal 2015 al regime forfettario (oppure potranno permanervi, a decorrere dal 2016): in generale: se i redditi conseguiti dall attività agevolata sono prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati in deroga: tale prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente/assimilato è 20.000. REDDITI Caso1 Caso2 Caso3 Caso4 Caso5 IMPRESA/PROFESSIONALE 21.000 15.000 6.000 6.000 14.000 "CUD" 2015-6.000 15.000 14.000 6.000 Altri redditi (non rilevano) Totale 21.000 21.000 21.000 20.000 20.000 Regime forfettario: ammesso ammesso escluso ammesso ammesso ATTENZIONE: i soggetti che possiedono tali tipologie di reddito risulteranno nella maggior parte dei casi esclusi dall accesso al nuovo regime agevolato; sarà dunque importante in tal caso verificare: se sia possibile permanere nel regime dei vecchi minimi fino al 2014 (eventualmente aprendo una partita Iva entro il 31/12/2014) se sia il caso di cessare l attività di lavoro dipendente/collaboratore al 31/12/2014, al fine di rimuovere la causa ostativa all accesso al regime forfettario dal 2015. NUOVO REGIME FORFETTARIO - CONDIZIONI DI ACCESSO Come noto, l'art. 9 del Ddl stabilità 2015 istituisce un nuovo regime forfetario: riservato alle persone fisiche: imprese (incluse imprese familiari) e lavoratori autonomi che si propone di sostituire e abrogare, dal 2015, tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli "ex minimi").

Redazione Fiscale Info Flash 344/2014 Pag. 2 / 5 Tale nuovo regime: sarà applicabile a tutti coloro che ne rispettano i requisiti (con verifica da effettuare anno per anno, come avveniva in passato per il regime dei minimi) N.B.: il regime forfettario (a differenza del regime dei minimi e analogamente al regime superagevolato): non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una nuova attività, non trovando dunque applicazione le cause ostative previste dal 2012 per il regime dei minimi (mera prosecuzione di attività svolta come lavoro dipendente o assimilato; svolgimento di attività di impresa/lavoro autonomo nel triennio anche in forma associata; aver aperto l attività successivamente al 2008) non ha un limite di durata (non si applica limite alternativo dei 5 periodi o del 35 anno di età). è un regime naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l ingresso nello stesso, salvo la facoltà di optare per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale mantiene il criterio di cassa (sia per i professionisti che per le imprese). ACCESSO NEL 2015 Per accedere nel 2015 al regime agevolato, sul periodo 2014 devono essere verificati i seguenti requisiti: O COMPENSI SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPESE PER BENI STRUMENTALI ricavi/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO (v. sotto) che contraddistingue l attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata sostenimento di spese non superiori ad 5.000 lordi per: lavoro accessorio dipendenti e collaboratori (art. 50 c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR) compensi ad associati in partecipazione prestazioni di lavoro di familiari (art. 60, TUIR) sostenimento di spese per beni strumentali al 31/12 non superiori a. 20.000, al lordo degli ammortamenti, dove risultano: inclusi: i beni in leasing, locazione/noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo (es: autovetture) esclusi: i beni di costo <.516,46 e gli immobili utilizzati nell esercizio dell impresa, arte o professione. ULTERIORI REQUISITI: al pari dei contribuenti minimi, anche si applica l esclusione da accesso in caso di: soggetti che partecipano, contestualmente all esercizio dell attività, in soggetti trasparenti: - società di persone o studi associati - srl in regime di trasparenza fiscale. i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito i soggetti non residenti (tranne quelli che risiedono in un paese Ue o SEE, che producono redditi in Italia per almeno il 75% del reddito complessivo) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione: - di fabbricati (o porzioni di fabbricato) e terreni edificabili - di mezzi di trasporto nuovi.

Redazione Fiscale Info Flash 344/2014 Pag. 3 / 5 OPERAZIONI N IMPONIBILI - AMMESSE Non trova più applicazione il divieto di effettuazione di esportazioni, operazioni assimilate o servizi internazionali (art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72) Gruppo di settore LIMITE DEI / COMPENSI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA MAX Gruppo di settore MAX Industrie alimentari e delle bevande 35.000 Intermediari del commercio 15.000 Commercio all ingrosso e al dettaglio 40.000 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 Attività professionali, scientifiche, Commercio ambulante e di prodotti 30.000 tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi alimentari e bevande finanziari ed assicurativi 15.000 Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 Altre attività economiche 20.000 Costruzioni e attività immobiliari 15.000 Nota: per gli imprenditori, si ritiene che i ricavi saranno individuati per competenza (come avvenuto in passato per il primo accesso al regime dei minimi), sempreché non provengano dal regime dei minimi (da cui sono decaduti). ADEMPIMENTI IN SEGUITO ALL ACCESSO Si rendono applicabili le medesime disposizioni già previste per i contribuenti minimi e pertanto: A) AI FINI IVA: occorrerà: operare la rettifica (a sfavore) della detrazione dell IVA a credito chiedere a rimborso utilizzo in compensazione della eventuale Iva a credito del 2014 B) AI FINI DEI REDDITI: a) non risulteranno tassati per cassa i ricavi di competenza del 2014 incassati solo dal 2015 b) occorrerà far concorrere al reddito 2014 le quote residue di componenti positivi e negativi relativi esercizi precedenti rinviati per effetto di obbligo o facoltà (plusvalenze rateizzate, spese di manutenzione o di pubblicità) sempreché, per entrambi i casi, il contribuente non provenga dal regime dei minimi (dal quale fuoriesce dal 2015) LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata, che varia da un minimo del 40% ad un massimo dell 86% Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un imposta, pari al 15%, sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali e dell IRAP. START-UP: è prevista la riduzione di 1/3 del reddito imponibile determinato dall applicazione del coefficiente di redditività. a condizione che siano rispettati i vecchi vincoli previsti dal 2012 per l accesso al regime dei minimi: - il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare;

Redazione Fiscale Info Flash 344/2014 Pag. 4 / 5 - l attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del tirocinio - se si prosegue un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi (che non può eccedere i limiti previsti in base alla codice attività) deve considerare anche ricavi dell altro soggetto AGEVOLAZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I soggetti imprenditori che accedono al regime forfetario: possono applicando le aliquote contributive previste per l IVS Gestioni artigiani/commercianti senza considerare il cd. minimale (art. 1, L.233/90). Nota: l utilizzo dell agevolazione è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28/02 di ciascun anno. PASSAGGIO AL NUOVO REGIME Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i vecchi regimi (nuove iniziative, minimi, ex-minimi), abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni per gestire il passaggio al nuovo regime: transito automatico al nuovo regime forfetario, salvo opzione per l applicazione delle imposte nei modi ordinari nel 2015 (quadro VO nel Mod. IVA 2016) riconoscimento della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive ovvero dei minimi. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Per i contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi, è riconosciuta la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo che residua, alternativamente: al completamento dei 5 periodi d imposta (per gli over 35) fino al compimento del 35 anno di età (per gli under 35).

Redazione Fiscale Info Flash 344/2014 Pag. 5 / 5 CARATTERISTICHE DEI REGIMI A CONFRONTO REGIME NUOVI FORFETTARI REGIME DEI MINIMI / COMPENSI PRESTAZIONI DI LAVORO BENI STRUMENTALI DIPEND./PENSIONATI O CO.CO.CO. OPERAZIONI CON L ESTERO MERA PROSECUZ. DI ATT. DI LAV. DIPEND./ASSIMIL. DIVIETO ATTIVITÀ NEI 3 ANNI PRECEDENTI PARTECIPAZIONI TRASPARENTI REGIMI SPECIALI N RESIDENTI ATTIVITA ESCLUSE limiti a seconda del cod. ATECO. 30.000 5.000 lordi 20.000 (lordo ammort.) al 31/12 - esclusi: i beni di costo <.516,46 e gli immobili utilizzati nell attività assenza 15.000 (lordo ammort.) nel triennio - inclusi: i beni di costo <.516,46 e gli immobili utilizzati nell attività inclusi: beni in leasing, locazione, noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo (es: autovetture) se redd. forf. + lav. dip./ass. >. 20.000 redd. agev. > redd. lav. dip./assim. ammesse divieto di esportazioni o servizi internazionali accesso inibito in caso di partecipazione in società di persone/studi associati o srl in regime di trasparenza fiscale accesso inibito ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito accesso inibito ai soggetti non residenti accesso inibito in caso di soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi DURATA SENZA LIMITI 5 PERIODI O FI AL 35 AN D ETÀ IMP. SOSTITUTIVA 15% 5% COSTI DEDUC. FORFETTARI DEDUZIONE ANALITICA PER CASSA ESCLUSIONI RITENUTE da IRAP, studi di settore e parametri non sono assoggettati a ritenuta d acconto; non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte SI SI ESONERI IVA ULTERIORI ESONERI dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili esonerati dall applicazione e dal versamento dell IVA, (eccetto acquisti intra-ue); non possono esercitare il diritto alla detrazione dell IVA a credito esonerati da spesometro e comunicazione black list