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F.D.G. (BEMBERG) SpA in Amministrazione Straordinaria Commissario straordinario Prof. Avv. Francesco Fimmanò BANDO DI VENDITA Il sottoscritto Prof. Avv. Francesco Fimmanò, è interessato a ricevere offerte irrevocabili d acquisto dell azienda BEMBERG di Gozzano (No) in esercizio, avente ad oggetto l attività di produzione e vendita di filo CUPRO. L azienda si compone di: vasto compendio immobiliare di circa 176.000 mq (su un area scoperta di circa 278.000 mq), impianti (compresa una centrale elettrica), attrezzature e macchinari; mezzi di trasporto; contratti; know how e brevetti; nonché marchi e segni distintivi di proprietà esclusiva. Il tutto come individuato nella perizia del Prof. Piero Mella e relativa documentazione. pertanto gli interessati devono far pervenire offerte irrevocabili d acquisto, in conformità a quanto previsto nel Regolamento disponibile presso la sede della società e sui siti www.bemberg.it e www.bembergitalia.com L offerta dovrà avere come riferimento il valore di perizia pari a euro 35.000.000,00, e garantire la continuazione dell attività ed il mantenimento di un minimo di 241 dipendenti per almeno un triennio. L offerta dovrà essere indirizzata al Prof. Avv. Francesco Fimmanò e pervenire entro il nuovo termine delle ore 12.00 del 24 settembre 2007 al notaio Prof. Giuseppe Rescio presso lo studio di Milano, Corso Italia 8, a mezzo plico chiuso con dicitura offerta per l acquisto dell azienda Bemberg. L offerta dovrà essere accompagnata a titolo di cauzione - da un assegno circolare pari al 10 % del prezzo offerto, intestato a F.D.G. spa in amministrazione straordinaria. Si precisa che il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Commissario a contrarre con gli offerenti. Ogni definitiva determinazione in ordine alla cessione dell azienda sarà, previa consultazione sindacale, soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciascun interessato, previo appuntamento (tel. 0322 9142999), potrà visitare gli stabilimenti nonché, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e deposito di una cauzione di Euro 10.000,00, esaminare tutti i dati e documenti Il Commissario Straordinario Prof. Avv. Francesco Fimmanò 1

F.D.G. (BEMBERG) SpA in Amministrazione Straordinaria. Commissario straordinario Prof. Avv. Francesco Fimmanò REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI INERENTI L ACQUISTO DELL AZIENDA BEMBERG-CUPRO DI GOZZANO A) Con sentenza datata 3 maggio 2005 il Tribunale di NOVARA - verificata la sussistenza dei presupposti dì cui all art. 2 del D. Lgs. 270/99 -ha dichiarato lo stato d insolvenza della società FDG Spa. B) Con successivo decreto del 7 luglio 2005 lo stesso Tribunale ha ammesso la FDG spa alla procedura di Amministrazione Straordinaria. C) Il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma previsto dall art. 54 e ss. del D. lgs. 270/99 autorizzato dal Ministero con decorrenza 29 luglio 2006. D) Il Commissario Straordinario è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto da parte di società di capitali, italiane od estere, al fine di procedere alla vendita dell azienda di produzione e vendita di filo CUPRO. E) Con il presente regolamento s intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse - fatto salvo il potere autorizzativo del Ministero, sentito il comitato di Sorveglianza, come previsto dall art. 42 del D. Lgs. 270/99 - al fine di garantire condizioni d imparzialità e trasparenza tra gli offerenti. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. 1. Identificazione e requisiti essenziali dell offerente Le offerte potranno essere formulate esclusivamente da società di capitali, anche consortili, italiane od estere, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento. E ammessa anche la 2

presentazione di Offerte da parte di più soggetti raggruppati al fine di presentare l offerta alle condizioni specificate al punto 1.5 che segue. L Offerente dovrà allegare all Offerta i documenti di seguito elencati, fatta comunque salva l ulteriore documentazione, indicata in altri articoli del presente Regolamento; a) atto costitutivo dell Offerente; b) statuto vigente dell Offerente al momento della presentazione dell offerta con l indicazione delle eventuali modifiche apportate al medesimo nei 3 anni precedenti; c) estratto del libro soci - ove presenti - dei 10 maggiori soci dell Offerente. Qualora i predetti soci siano società di persone o di capitali, di diritto italiano o estero, l Offerente dovrà indicare i soci di riferimento di ciascuna società. Qualora i predetti soci siano società fiduciarie l indicazione espressa dei fiducianti. d) certificato dell ufficio del Registro delle Imprese, o Ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l Offerente, attestante l inesistenza a carico dell Offerente di procedure concorsuali, la vigenza delle cariche sociali, l indicazione nominativa degli Amministratori e di eventuali Procuratori nonché i poteri agli stessi conferiti, l indicazione nominativa dei membri del Collegio Sindacale o di altro Organo di Controllo, ove esistente; e) copia dei bilanci ( anche consolidati) dell Offerente inerenti agli ultimi tre esercizi ovvero degli ultimi bilanci approvati se l Offerente è stata costituita da meno di tre anni; f) certificato generale del Casellario Giudiziale, o Ente straniero equivalente, relativo a ciascun amministratore avente legale rappresentanza, nonché certificazione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. g) Relazione illustrativa dalla quale sia dato desumere storia e competenze dell offerente al fine di poterne valutare l affidabilità Gli Offerenti, in luogo degli originali o di copia autentica della documentazione indicata al paragrafo 1.2, lettere a), b), c), f) potranno allegare copia semplice della medesima documentazione, con l impegno del legale rappresentante dell Offerente, sotto la propria responsabilità, a produrre tali documenti in originale o copia autentica in tempo utile per corredare l istanza di autorizzazione, nel caso in cui l Offerente fosse scelto come contraente. Qualora l Offerente sia una società estera tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento dovranno essere tradotti in lingua italiana con traduzione giurata. Qualora l Offerta, ai sensi del punto 1.1, secondo periodo, del presente Regolamento sia presentata da una pluralità di soggetti raggruppatisi al fine di presentare l Offerta e tra gli stessi non sia stata ancora costituito un apposito veicolo societario, essi dovranno rilasciare al legale rappresentante di una delle società facenti parte del Raggruppamento mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, per atto pubblico ovvero per scrittura 3

privata autenticata, in modo che il mandatario agisca sia in nome e per conto proprio, sia in nome e per conto dei mandanti, con tutti i poteri necessari per la presentazione dell Offerta, come indicati all art. 4 che segue, per l effettuazione di eventuali trattative con il Commissario, nonché per il compimento di tutti gli altri atti, e la redazione di tutti i documenti, che si dovessero rendere necessari per il perfezionamento dell Operazione. Tale mandato speciale dovrà contenere l assunzione di responsabilità solidale di ciascuno dei mandanti con il mandatario per tutte le obbligazioni che questo assumerà verso il Commissario ovvero verso terzi nell esecuzione del mandato ricevuto. Tale mandato dovrà altresì identificare il soggetto giuridico - unico per tutti i partecipanti del Raggruppamento - che sarà designato quale mandatario per la stipulazione del contratto di compravendita, qualora il Raggruppamento sia scelto come contraente. I documenti indicati al paragrafo 1.2 dovranno essere prodotti da ciascuno dei membri soggetti giuridici facenti parte del Raggruppamento. 2. Termine per il deposito dell Offerta L offerta dovrà essere indirizzata al Prof. Avv. Francesco Fimmanò e pervenire entro le ore 12.00 del 24 settembre 2007 al notaio Prof. Giuseppe Rescio presso lo studio di Milano, Corso Italia 8, a mezzo plico chiuso raccomandato, recante la dicitura offerta per l acquisto dell azienda Bemberg. 3. Oggetto dell Offerta 3.1. L offerente dovrà formulare l offerta riferita, all azienda di cui al successivo comma. 3.2. L azienda si compone di vasto compendio immobiliare completo di impianti, attrezzature ed accessori nel quale si sviluppa l attività produttiva e le attività economiche connesse ed accessorie; almeno n. 241 dipendenti dei quali è necessario mantenere inalterate condizioni giuridiche, economiche e sociali di impiego per almeno un triennio; know how e brevetti; marchi e segni distintivi nella proprietà esclusiva. 3.3. In forza di quanto previsto dell art. 63, comma 4, del D. Lgs. 270/99, nell ambito delle consultazioni relative al trasferimento d aziende previste dall art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428, il Commissario Straordinario, l acquirente ed i rappresentanti dei lavoratori possono convenire ulteriori modifiche afferenti i rapporti di lavoro attualmente in corso consentite dalle norme vigenti in materia. 3.4. Sono esclusi dalla cessione d Azienda i crediti e i debiti maturati anteriormente alla data di stipulazione del contratto definitivo di cessione che resteranno pertanto rispettivamente a favore e a carico del cedente, incluso il trattamento di fine 4

rapporto maturato dai dipendenti e dei debiti per ratei relativi al costo del personale dipendente, ferie non godute, tredicesima mensilità, eventuali premi, etc. dalla data di dichiarazione di stato d insolvenza fino alla data di trasferimento dell azienda. 3.5. E altresì escluso il magazzino e le scorte merci che saranno, a richiesta dell acquirente, cedute al prezzo di carico e di produzione. 3.6. L azienda è meglio identificata nella perizia di stima redatta dal Prof. Piero Mella ed allegata al presente regolamento quale sua parte integrante. Tanto fermo restando che la vendita avverrà senza alcuna garanzia per vizi ed evizione anche dei singoli elementi che la compongono. 3.7. Successivamente alla stipula del contratto di cessione del ramo d azienda, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti verrà ordinata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, giusta il disposto dell art. 64 D. Lgs. 270/99. 3.8. L azienda verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essa si troverà nel momento della consegna, senza alcuna garanzia per vizi ed evizione che riguardi l azienda stessa e/o le sue singole componenti materiali e immateriali. 3.9. Eventuali adeguamenti dei beni oggetto di cessione alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale (ivi comprese in tema di bonifica da amianto e simili) e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell acquirente del ramo d azienda, che ne sopporterà ogni onere e spesa, con esonero della cedente da ogni garanzia al riguardo. 3.10. Ciascun offerente potrà prendere visione presso gli uffici di Gozzano - previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e dietro versamento di una cauzione d importo pari ad EURO 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla FDG spa in amministrazione straordinaria - dei dati e dei documenti disponibili, nonché formulare al Commissario Straordinario richieste di chiarimento. Ciascun Offerente potrà effettuare una visita all azienda al fine di prendere diretta visione dei suoi beni, impianti, macchinari, etc.. A tal fine l acquirente dovrà rivolgersi al Sig. ANTONIO CURCIO tel 0322 91 42999 4. Contenuto, modalità e condizioni dell Offerenti 4.1 L Offerta dovrà: 5

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante dell Offerente, il quale dovrà essere munito di ogni più ampio potere al fine di sottoscrivere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell offerta e dell eventuale successivo contratto di cessione, della facoltà di intraprendere eventuali trattative con gli organi della procedura in ordine alla definizione del prezzo, degli elementi attivi e passivi oggetto di cessione, nonché per il compimento di tutti gli altri atti e la redazione di tutti i documenti che si dovessero rendere necessari per il perfezionamento dell operazione; b) indicare i poteri in forza dei quali il legale rappresentante agisce; c) essere accompagnata da copia autentica dell atto in base al quale i poteri sono attribuiti o conferiti. 4.2 L Offerta dovrà contenere a pena di inammissibilità: a) l indicazione del prezzo offerto per l acquisto dell azienda sulla base del valore di perizia di 35.000.000,00 di euro; b) il piano di prosecuzione dell attività contenente almeno le informazioni di cui all art. 6 del presente Regolamento. c) l indicazione del numero dei dipendenti della società che s intendono utilizzare nell Azienda oggetto di offerta, non inferiore comunque a n. 241 unità alle medesime condizioni giuridiche ed economiche; d) l obbligo a proseguire, per almeno un triennio le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere i livelli occupazionali stabiliti nell atto della vendita, come sancito dall art. 63 del D. Lgs. 270/99; e) la dichiarazione di aver piena conoscenza dei beni e della documentazione disciplinante i rapporti oggetto di cessione e di riconoscere che l Azienda oggetto dell Offerta è idonea a realizzare le finalità e le attività alle quali l offerente intende destinarli e che la vendita avviene senza garanzia per vizi ed evizione; f) l accettazione espressa e incondizionata da parte dell Offerente delle condizioni di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell art. 1341 c.c. g) l assunzione da parte dell acquirente dell obbligo - secondo quanto previsto dall art. 63, II comma, dlgs. 270/99 - a proseguire per almeno un triennio le attività imprenditoriali - esercitate attraverso l azienda oggetto di cessione - e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali convenuti nell atto di vendita. A garanzia di dette obbligazioni l offerente potrà, a sua scelta, alternativamente: a) rilasciare apposita fideiussione, a prima richiesta, di primario Istituto di credito il cui importo deve essere pari al trenta per cento del prezzo di cessione; b) riservare, per lo stesso periodo di tre anni, in proprietà alla Procedura cedente Immobili e marchi. La scelta dovrà essere espressa nell offerta e la fideiussione o l impegno di cui al punto b) dovranno essere prestate all atto del contratto di cessione; 6

4.3 L Offerta dovrà essere espressamente dichiarata irrevocabile per una durata di almeno 180 (centottantagiorni) giorni dalla scadenza del termine di cui all art. 2 del presente Regolamento. 4.4. Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano subordinate, in tutto od in parte, a condizioni di qualsiasi genere. 4.5 Non è ammessa offerta per persone, società e/o enti, da nominare. 4.6 Il Commissario straordinario, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere all Offerente chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell Offerta. Potrà inoltre in caso di più offerenti, a suo insindacabile giudizio, invitarli ad una gara ristretta. 5. Cauzione 5.1 Unitamente all Offerta gli Offerenti dovranno prestare una cauzione pari al 10 % del prezzo offerto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati ad FDG SpA in Amministrazione Straordinaria. Nell ambito dell offerta, l offerente dovrà specificare che la restante parte del prezzo sarò versata all atto della vendita a mezzo di assegni circolari intestati a FDG spa in amministrazione straordinaria. 6. Piano di prosecuzione dell attività 6.1 Unitamente all Offerta ciascun Offerente dovrà allegare un piano di prosecuzione delle attività (di seguito, il Piano ) contenente almeno l illustrazione delle finalità imprenditoriali dell acquisizione del ramo di azienda, i programmi operativi e di sviluppo, gli obiettivi sottesi all acquisizione, la politica dell occupazione che intende perseguire, gli investimenti previsti e l arco di tempo nel quale verranno effettuati. 6.2 Il Piano dovrà altresì essere corredato da un business plan. 6.3 Il Piano dovrà essere sottoscritto dall Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per triennio successivo alla stipulazione del contratto definitivo di cessione, delle condizioni indicate nel Piano stesso. 6.4 Qualora l Offerente sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come indicato all art. 1.5 del presente Regolamento, il Piano dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento. 6.5 Il mancato rispetto - dell obbligo di mantenere, per almeno tre anni dalla stipula del contratto definitivo di cessione le attività imprenditoriali oggetto di cessione, nonché i livelli occupazionali fissati all atto della vendita - verrà sanzionato dal pagamento di una 7

specifica penale come sopra indicata (lett g par 4.2), salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno. 7. Apertura delle buste 7.1 Decorso il termine di deposito delle Offerte di cui all art. 2 che precede, il notaio provvederà all apertura delle buste pervenute redigendo processo verbale di apertura delle buste. 8. Criteri per la scelta del contraente 8.1 La scelta dell acquirente con il quale eventualmente stipulare il contratto di cessione dell azienda avverrà in considerazione dei parametri stabiliti dall art. 63, comma III, del dlgs 270/99 e, quindi, avuto prevalentemente riguardo alla finalità di assicurare la continuità e lo sviluppo dell attività imprenditoriale - esercitata dall azienda oggetto di cessione - ed il mantenimento del più elevato livello d occupazione. In particolare, la scelta dell Offerente verrà basata, tra l altro: a. sull affidabilità economico-finanziaria ed imprenditoriale dell Offerente; b. sui contenuti del Piano di cui all art. 6 che precede con particolare riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data di stipula dell atto di vendita ed agli investimenti garantiti dall Offerente; c. sull ammontare del prezzo offerto, sui termini e sulle garanzie per il pagamento dello stesso ed il mantenimento degli impegni di cui al punto b. 8.2 Qualora, a seguito della valutazione, gli Organi della procedura, ritengano, a loro giudizio, sostanzialmente equivalenti più di una Offerta pervenuta, si procederà a gara tra gli offerenti prescelti. In tal caso il Commissario Straordinario chiederà, la presentazione di un offerta migliorativa da produrre in busta chiusa nel termine di 7 giorni dalla richiesta. 8.3 Resta in ogni caso inteso che ogni definitiva determinazione in ordine alla stipulazione del contratto di cessione dell Azienda sarà soggetta all autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, come previsto dall art. 42 D.Lgs. 270/99, nonché a tutte le autorizzazioni e procedure previste dalla legislazione vigente ivi compresa quella concernente il procedimento di informazione e consultazione sindacale. 9. Modalità di stipula del contratto di cessione 8

9.1 Il contratto di cessione dell Azienda verrà stipulato, per atto pubblico da Notaio designato dal Commissario Straordinario entro 7 giorni dalla data del decreto ministeriale di autorizzazione alla cessione emesso in esito all istanza proposta dal Commissario. La data della stipula verrà comunicata a mezzo fax al numero che l offerente avrà cura di comunicare sull offerta. 9.2 Ogni onere o spesa, tassa, imposta, ecc. comunque inerente e/o conseguente al trasferimento dell Azienda sarà a carico dell acquirente, salvo che faccia carico al venditore per disposizione inderogabile di legge. 10. Obbligo di riservatezza 10.1 Le trattative per la cessione dell Azienda sono coperte dal dovere di riservatezza dell offerente. 10.2 Gli obblighi di riservatezza degli Offerenti sono regolati anche dall impegno sottoscritto per ottenere l accesso ai dati riservati ai fini della formulazione dell Offerta. 11. Disposizioni generali 11.1 Il presente Regolamento, la ricezione delle Offerte ed il procedimento di scelta non comportano, da parte dal Commissario Straordinario, alcun impegno a contrarre, né alcun diritto o pretesa per qualsiasi ragione o causa, in capo agli Offerenti. 11.2 Il presente Regolamento non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio. 11.3 Qualora una o più clausole del presente Regolamento siano dichiarate o da considerarsi invalide o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge. Nel caso in cui il soggetto offerente non stipuli il contratto definitivo di cessione la FDG spa incamererà la cauzione senza che nulla le possa essere eccepito. 12. Legge applicabile. Foro competente. 12.1 La procedura di vendita dell azienda, ed ogni altro atto connesso e/o conseguente, è in ogni caso regolata dalla legge italiana. 12.2 Qualunque controversia derivante o collegata al presente Regolamento, alla sua interpretazione, esecuzione, validità od efficacia nonché derivante dalla cessione dell azienda, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di NOVARA. 9