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Transcript:

La Lega Nazionale Professionisti, in relazione ai quesiti formulati da un operatore della Comunicazione, rende le seguenti risposte: 1) Canale Lega Calcio La domanda, attenendo ad una ipotesi in divenire e non ancora delineata nei suoi particolari, non può in questa sede trovare puntale riscontro. Anche laddove fosse possibile (quod non) fornire i richiesti chiarimenti, dovrebbe in ogni caso rilevarsi come essi afferirebbero alle strategie commerciali di un soggetto titolato, all evidenza di natura strettamente confidenziale in quanto costituenti segreto commerciale e/o industriale. In ogni caso, la Lega Calcio ritiene di precisare che ogni suo intendimento e futura eventuale iniziativa in relazione al proprio canale tematico si estrinsecherà nella più stretta osservanza delle previsioni di legge, in particolare del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 ( Decreto ), così come recepito dalle Linee Guida, sia nel testo approvato dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 14 maggio 2009, sia nel testo approvato dall Autorità della Concorrenza e del Mercato in data primo luglio 2009 ( Linee Guida ) e nel pieno rispetto dei diritti dei terzi. Pertanto la Lega Calcio attuerà ogni eventuale iniziativa finalizzata alla realizzazione di una propria piattaforma ovvero di propri prodotti audiovisivi da distribuire agli utenti nel rispetto del sopra richiamato quadro normativo. 2) Interviste Il Pacchetto A (Pacchetto Platinum Live) include alcuni diritti di effettuare interviste (come, ad esempio, in relazione alle interviste in diretta nella postazione Area Privilegiata tra 30 e 10 minuti prima dell inizio della gara) che sono concessi in esclusiva al licenziatario di tale pacchetto. La previsione di tali esclusive risponde al particolare criterio, enunciato al paragrafo 2.1, lett. d) dell Invito di composizione del Pacchetto che include le dirette di tutte le gare. Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità (quale evidente portato del più generale requisito di equità), risulta pertanto giustificato l esborso economico previsto a carico dell assegnatario del suddetto Pacchetto. La Lega Calcio non può modificare i termini dell Invito pubblicato e prevedere un diritto di seconda scelta per il Pacchetto C (Pacchetto Gold Live) e per il Pacchetto D (Pacchetto Silver Live) in riferimento ai diritti che sono qualificati come esclusivi nel Pacchetto A (Pacchetto Platinum Live). 3) Oggetto della licenza A mente del Decreto, art. 11, commi 5 e 6, l operatore della comunicazione che acquisisca in licenza i diritti audiovisivi deve esercitarli sulla piattaforma per la quale è

in possesso del titolo abilitativo e non può, né in tutto né in parte, disporre di tali diritti a favore di terzi (cfr. lett. j) del paragrafo 6.5.1 dell Invito). Il termine canale indicato al punto 6.1.2 dell Invito va comunque inteso nella sua accezione di veicolo tecnologico-imprenditoriale mediante il quale l operatore della comunicazione offre al pubblico i contenuti visivi e sonori che compongono la propria offerta. In questo contesto va interpretato il paragrafo 6.1.2 dell Invito: pertanto, il termine canale, utilizzato nell Invito, non è in contraddizione con il termine offerta. 4) Esercizi pubblici La Lega Calcio precisa che la previsione del paragrafo 6.4.3 si applica a tutti i pacchetti. Tale previsione vieta qualsiasi trasmissione su schermi giganti posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con l eccezione delle trasmissioni destinate a offerte riservate agli Utenti Commerciali, se e in quanto specificamente previste nel Pacchetto assegnato. Giova ricordare che, secondo la definizione contenuta nell Invito, gli Utenti Commerciali sono solo i soggetti esercenti Pubblici Esercizi che, attraverso l accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell ambito dei Pubblici Esercizi da essi gestiti. Nella nozione di Pubblici Esercizi, inoltre, non rientrano in alcun caso i luoghi pubblici o privati ai quali il pubblico sia ammesso al fine specifico di assistere a spettacoli, quali teatri, cinema o stadi. I soggetti diversi dagli Utenti Commerciali non possono trasmettere le gare su schermi giganti posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. A simile divieto si conforma anche la Lega Calcio. Tale specificazione esclude qualsiasi contraddizione con il paragrafo 6.1.6. Dal combinato disposto delle previsioni dell Invito va desunto quanto segue: (i) la Lega Calcio non autorizza, separatamente da quanto oggetto delle assegnazioni, la trasmissione delle gare su maxischemi (salvi gli schermi posizionati all interno degli stadi e comunque solo durante lo svolgimento della gara disputata in quello stadio o ordini in senso diverso di pubbliche autorità); (ii) gli assegnatari dei Pacchetti, i cui Diritti Audiovisivi includono la facoltà di offerte rivolte anche a Utenti Commerciali (cfr. Pacchetti A, C e D), possono rivolgere dette offerte ai soggetti esercenti Pubblici Esercizi, al fine dell esibizione al pubblico secondo le abituali modalità da questi ultimi praticate, anche qualora tali modalità contemplino schermi televisivi più ampi del normale; e (iii) non rientrano in alcun caso tra i Pubblici Esercizi cui può essere destinata l offerta dei Prodotti Audiovisivi dei licenziatari i cinema, i teatri, gli stadi o altri luoghi cui il pubblico accede al fine specifico di assistere a spettacoli. 5) Intermediario indipendente La definizione di intermediario indipendente è contenuta nel Decreto e recepita dalle Linee Guida e dall Invito. Si tratta del soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della competizione, con l organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un

unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi. Ne consegue che i requisiti di cui al paragrafo 4.1.3 dell Invito vanno esaminati sulla base della suddetta disposizione di legge che, di tutta evidenza, li limita al mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Inoltre, la comprovata capacità nel settore dei diritti audiovisivi (sportivi) contemplati dal Decreto e la dotazione di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all assegnazione vengono valutate in base alla documentazione messa a disposizione dall assegnatario e alle informazioni autonomamente assunte dalla Lega Calcio. In ultimo, la Lega Calcio non può imporre condizioni e tempistiche di sublicenza all intermediario indipendente assegnatario di pacchetti, il quale, in ogni caso, in coerenza ai principi che ispirano l operato della Lega Calcio medesima in relazione alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi, deve tuttavia intendersi obbligato al rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione imposti dal Decreto, con conseguente censura di eventuali comportamenti ostruzionistici. 6) Caratteristiche dell offerta I requisiti di ammissibilità dell offerta sono elencati nel paragrafo 4.1 dell Invito. Il paragrafo 4.5.1 dell Invito aggiunge e precisa che l offerta deve contenere un accettazione incondizionata di tutti gli obblighi connessi all accettazione, inclusi quello di garanzia di pagamento. L accettazione incondizionata delle previsioni dell Invito consente il funzionamento del meccanismo descritto al paragrafo 7.3, di talché una volta che la Lega Calcio abbia accettato un offerta, il relativo contratto di licenza si intende concluso sulla base dell offerta presentata e di tutti i termini e le previsioni contenute nell Invito medesimo. In caso contrario, si ammetterebbe la formazione delle licenze su basi non previamente note al mercato, con conseguente potenziale lesione delle condizioni di trasparenza e di equità nei confronti di tutti i potenziali offerenti. 7) Modifiche sostanziali del valore dei diritti La Lega Calcio non condivide l interpretazione del paragrafo 6.4.6 dell Invito proposta dalla richiedente. Tale norma impone al licenziatario di esercitare i diritti avuti in licenza nel rispetto e comunque compatibilmente con le Linee Guida, l Invito e il Regolamento Produzioni Audiovisive (lett. a) del paragrafo 6.4.6 dell Invito) nonché con la normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile (lett. b) del paragrafo 6.4.6 dell Invito). Si osserva, preliminarmente, che questi documenti sono già noti al momento in cui l interessato formula la propria offerta. Aggiungasi che l obbligo che grava sul licenziatario consiste nell ottenere una compatibilità finale tra la previsione normativa e l esercizio che egli attua dei diritti e non rientra nell ipotesi della norma la sopravvenienza di modifiche che possano incidere in modo sostanziale sul valore dei diritti assegnati.

Quanto alla lett. c) del paragrafo 6.4.6 dell Invito, la Lega Calcio sottolinea che le istruzioni dell organizzatore della competizione devono essere ragionevoli e devono essere volte alla salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli utenti. 8) Tutela della concorrenza Quanto all esclusiva di trasmissione, laddove espressamente prevista nell Invito, la Lega Calcio ricorda che l assegnatario deve trasmettere i prodotti audiovisivi che confeziona, nei limiti dei diritti lui assegnati, solo ed esclusivamente attraverso la propria piattaforma (cfr. paragrafo 6.1.2 dell Invito, in conformità all art. 11 del Decreto). Tutte le piattaforme cui si riferiscono i vari pacchetti sono definite nella Sezione 8 dell Invito unitamente al rispettivo ambito di utilizzazione. La piattaforma satellitare, cui in particolare fa riferimento la richiedente, è definita quale piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via satellite direct-to-home mediante le tecnologie di tipo DVB per satellite (quali DVB-S, DVB- S2, DVB-H by satellite) e loro future evoluzioni o sistemi derivati, e le tecnologie di tipo V-SAT e loro future evoluzioni o sistemi derivati. Pertanto, deve escludersi la possibilità di ritrasmissioni, in qualsiasi modalità, inclusa quella c.d. wholesale, su piattaforme diverse da quella individuata nel pacchetto assegnato, salva espressa autorizzazione da parte della Lega Calcio nell ipotesi disciplinata dall art. 11, comma 7, del Decreto. Quanto all esclusiva merceologica, la Lega Calcio intende rendere noto, con congruo preavviso rispetto all avvio della stagione sportiva interessata, i nominativi degli sponsor ufficiali del campionato di Serie A e della Lega Calcio della stagione successiva, unitamente all indicazione delle rispettive classi merceologiche. La Lega Calcio conferma, infine, il contenuto della lett. b), punto (ii) del paragrafo 6.5.1 e quindi l esistenza di un divieto, a carico del licenziatario, di promuovere al pubblico il proprio servizio presentandolo con formule che mettano in dubbio la sua natura di servizio oneroso e, quindi, con esclusione, anche in sede promozionale, di aggettivi quali gratuito, gratis e similari. 9) Interviste post gara Al licenziatario del Pacchetto A (Platinum Live) è concesso il diritto di prima scelta ad effettuare interviste a 6 allenatori nel post gara delle partite in contemporanea (cfr. punto 6, ultimo paragrafo dell Allegato 1 dell Invito). Orbene, la fascia in cui vige tale diritto di prima scelta dura 30 minuti, con inizio 10 minuti dopo il termine della gara, e ogni intervista non può eccedere i sette minuti. Pertanto, l allenatore che non fosse intervistato dal licenziatario del Pacchetto A, o rispetto al quale fosse esaurito il termine di sette minuti, è disponibile per gli altri licenziatari senza necessità di attendere lo scadere del 30 minuto. Come è evidente la previsione in analisi è finalizzata a concedere una prima scelta all avente diritto, e non a inibire i diritti di intervista subordinati a tale prima scelta.

10) Aspetti produttivi L Invito individua una modalità di commercializzazione che può favorire, in ossequio a quanto disposto dall art. 6, comma 5 del Decreto, la vendita dei diritti audiovisivi del campionato di Serie B. La Lega Calcio ha infatti facoltà di sostituire, in limitate occasioni, l anticipo del sabato alle ore 18.00 con un posticipo il lunedì alle ore 20.45 qualora un solo soggetto abbia acquisito sia la licenza del Pacchetto Platinum Campionato di Serie A sia la licenza del Pacchetto Platinum Campionato di Serie B e ne faccia richiesta alla Lega Calcio, dandone comunicazione ai licenziatari con il massimo anticipo possibile (cfr. paragrafo 1.3, ultimo comma, punto (iv) dell Invito). Trattasi, peraltro, di una facoltà che la Lega Calcio si riserva di esercitare e deve pertanto escludersi un qualsiasi automatismo. Inoltre, la Lega Calcio può esercitare tale facoltà solo in limitate occasione e quindi la sostituzione non può essere una regola. E comunque intenzione della Lega Calcio di inserire nell invito a presentare offerte relativo al campionato di Serie B indicazioni sul numero massimo di volte in cui sarà concessa tale sostituzione, in modo da consentire ai soggetti interessati una piena valutazione dei termini in cui sarà concretamente possibile beneficiare della sostituzione.