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IL PRESIDENTE INQUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 3 del 22 giugno 2012 Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili, n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo) e n. 86 del 6 gennaio 2012 Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3). Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 1

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; Visti: - la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm. recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ; - l art. 8 della Legge regionale n.1 del 2005, recante Norme in materia di protezione civile ; - la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale - la Legge regionale n. 43 del 2001, recante Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna ; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286; - i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico; - il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, e in particolare l art. 3, comma 13; - il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; Richiamata l Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive, con la quale, al paragrafo 1, si prevede che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di 2

competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe; Richiamata l Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili ; Richiamata l Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo). Richiamata l Ordinanza n. 86 del 6 gennaio 2012 Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3). Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni temporanee già comunicate o autorizzate, anche oltre il termine del 31 dicembre 2012; Considerata la necessità di uniformare le scadenze delle procedure relative alle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. e n. 86 del 6 dicembre 2012 relativamente al pagamento degli interventi iniziati prima del 14 novembre 2012; Considerato inoltre, di dover includere, per uniformità con l ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012, nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. e n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i., relativamente al calcolo del costo convenzionale la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli); Ritenuto di dover correggere un mero errore materiale nella Tabella 3 allegata all ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012; Visto l art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell organo emanante, provvisoriamente efficaci; Ritenuto che l estrema urgenza di concludere le procedure oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340; 3

Tutto ciò premesso e considerato, DISPONE 1) di sostituire, al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/dia/scia di competenza comunale) dell Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive le parole fino al 31 dicembre 2012 salvo proroghe con le parole fino al 30 giugno 2013, salvo proroghe ; 2) che la proroga di cui al punto 1 che precede si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi del paragrafo 1 dell Ordinanza n. 3 del 2012; 3) di inserire, all art. 3 c. 2 secondo punto elenco dell ordinanza commissariale n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., dopo le parole calcolata senza la limitazione al 60% le parole e con l inclusione della superficie delle parti comuni di condominiali ; 4) di inserire, all art. 3 dopo il comma 2bis dell ordinanza commissariale n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., il comma 2ter con il seguente testo: 2ter per coloro che abbiano già presentato il calcolo del costo convenzionale ai sensi del precedente comma 2 non includendo la superficie delle parti comuni di condominiali possono presentare un integrazione della documentazione inserendo tali superfici. 5) di sostituire, all art. 8 c. 3bis lettera a) dell ordinanza commissariale n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., le parole sia già stato effettuato anteriormente all entrata in vigore della presente ordinanza con le parole sia stato effettuato anteriormente al 31 dicembre 2012 ; 6) di inserire, all art. 3 c. 2 secondo punto elenco dell ordinanza commissariale n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i., dopo le parole calcolata senza la limitazione al 60% le parole e con l inclusione della superficie delle parti comuni di condominiali ; 4

7) di inserire, all art. 3 dopo il comma 2ter dell ordinanza commissariale n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i., il comma 2quater con il seguente testo: 2quater per coloro che abbiano già presentato il calcolo del costo convenzionale ai sensi del precedente comma 2 non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una condominiali possono presentare un integrazione della documentazione inserendo tali superfici. 8) di sostituire all art. 8 c. 4 lettera a) dell ordinanza commissariale n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i., le parole sia già stato effettuato anteriormente all entrata in vigore della presente ordinanza con le parole sia stato effettuato anteriormente al 31 dicembre 2012 ; 9) di sostituire, nella Tabella 3 - Definizione dei livelli operativi allegata all ordinanza 86 del 6 dicembre 2012, all interno della definizione di vulnerabilità alta Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 o alto grado carenze la congiunzione o con la congiunzione e. 10)di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994; 11)la presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Bologna lì, 21 dicembre 2012 Vasco Errani 5