COMUNE DI ALEZIO - Provincia di Lecce - Settore Polizia Locale Protezionee Civile

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COMUNE DI ALEZIO - Provincia di Lecce - Settore Polizia Locale Protezionee Civile Ordinanza n. 46/2016 Alezio, 20.06.2016 OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2016, AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R. 7/2014. DECRETO DEL PRESIDENTEE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 118DEL 03.03.16. I L S I N D A C O Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03.03.16 pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 10.03.16, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno -15 settembre 2016; Vista la D.G.R. Puglia n. 674 del 11.04.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per gli anni 2012-2014; Vista la Deliberazione n. 140 del 10.02.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l anno 2015; Vista al Deliberazione n. 68 del 09.02.16 con la quale la la Giunta Regionale ha approvato l estensione del Piano di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l anno 2016; Vista la D.G.R. n. 1928 del 02.10.2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi dello Sviluppo Rurale ; Visto che in forza del D.P..C.M. 20.12.2001 recante Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dell art. 3 della Legge n. 353/2000 e dell art. 15 della Legge Regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2016 la pericolosità degli incendi boschivi; Tenuto conto che è opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggettee ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà; Visti: la nota della Prefettura di Lecce acquisita al prot. gen. n. 5033 del 09.05.2016 con cui si rende nota la pubblicazione sul B.U.R.P. n 25 del 10.03.16 del D.P.G.R. n. 118 del 03.03.2016; il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1932 T.U.LL.P.S. e s.m.i.; la Legge n 225 del 24.02.92 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ; la Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997 Norme in materia di bruciatura delle stoppie ; il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I delle Legge 15.03.1997 n. 59 ; la Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi ; la Legge n. 353 del 21.11.2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi ;

O R D I N A Per i motivi in premessa indicati: 1. Ai sensi dell art. 1) del D.P.G.R. n. 118/2016, nel periodo dal 15.06.2016 al 15.09.2016 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi di tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell evento; 2. Ai sensi dell art. 2) del D.P.G.R. n. 118/2016 per tutto il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo di cui all art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti è tassativamente vietato: a. accendere fuochi di ogni genere; b. far brillare mine o usare esplosivi; c. usare apparecchi a fiamma e elettrici per tagliare metalli; d. usare motori( fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che provocano faville o brace; e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all interno di aree boscate; i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; j. abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive. 3. ai sensi dell art. 3) del D.P.G.R. n. 180/2015 le Società di Gestione delle Ferrovie, Anas, l Acquedotto Pugliese, la Provincia di Lecce, i Comuni, i Consorzi di Comuni e i Consorzi di bonifica, entro il 15.06.2015, lungo gli assi viari di propria competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi;i gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. 4. ai sensi degli artt. 4) e 5) del D.P.G.R, n. 180/2015: a. Attività ad alto rischio esplosivo: i proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) del territorio comunale, entro il 1 maggio, devono comunicare al Comune l ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio

valido anche per le aree esterne; Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della sala Operativa Unificata Permanente. b. Fuochi pirotecnici e fiamme libere: il Sindaco può autorizzare l attività pirotecnica, compresa quella riferita all utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall art. 2 del decreto 180/2015 (richiamato dal punto 2 della presente ordinanza), a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente l a documentazione attestante la dotazione, a cura dell Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell immediato l eventuale innesco e propagazione di incendi. L Azienda dovrà certificare, con specifica documentazione, l utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055. XV). Prima dell inizio dell attività pirotecnica deve essere verificata sul posto l effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l attività pirotecnica. 5. Ai sensi degli artt. 6,7,8,e 9 del D.P.G.R. n. 118/2016: a. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive (art. 6 D.P.G.R. 118/2016): i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici(15) metri, e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere, comunque, realizzata entro il 15 luglio 2016; b. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali (art. 7 D.P.G.R. 118/2016):: al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del D.P.G.R. 118/2016; c. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo (art. 8 D.P.G.R. 118/2016):: i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici (15) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti; d. Interventi di prevenzione negli oliveti e vigneti (art. 9 D.P.G.R. 118/2016): i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli oliveti e dei vigneti devono provvedere all eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio. Gli organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale all Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario/affittuario/conduttore del fondo agricolo. Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

6. Ai sensi dell art. 10 del D.P.G.R. n. 118/2016: é fatto obbligo ai proprietari, affittuari,conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2016, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque (5) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore all altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell avvio dei lavori, secondo il modello allegato al Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 10.03.2016 e reperibile presso l Ufficio di Polizia Locale. 7. Le suddette attività di prevenzione sono consentite sino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente 8. Ai sensi dell art. 11 del D.P.G.R. n. 118/2016: i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali del territorio comunale esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quidici (15), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il perimetro del proprio insediamento. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive devono adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre disporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili. 9. Ai sensi dell art. 12 del D.P.G.R. n. 118/2016: lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiale ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. 10. Ai sensi della L. R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, le Province e i comuni concorrono alla lotta agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le amministrazioni comunali, nell ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nei termini di cui all art. 16 della Legge Regionale n. 18 del 30/11/2000 e all art. 18 della L.R. n. 7 del 10.03.14 e a darne tempestiva ed eauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile Regionale 11. in deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal D.P.G.R. n. 118/2016 potranno essere attuati interventi disposti dalla normativa vigente per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio la Xylella degli olivi. 12. i proprietari di fondi confinanti con la strada, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art 29 del Codice della Strada, ovvero: mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della stessa; tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall angolazione necessaria.

13. ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale di provvedere, alle necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile. Vigilanza: Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del D.P.G.R. 118/2016 e della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle altre aree a rischio perseguendo i trasgressori nei modi previsti dalla legge. Sanzioni: Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall art. 2 del D.P.G.R. n. 118/2016 (punto 2 della presente Ordinanza) saranno punite a norma dell art. 10 commi 6 7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di 1.032,91 fino ad un massimo di 10.329,14. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dagli artt. 3,6,10, 11 e 12 del D.P.G.R. n. 180/2015 (punti 3, 5 lett. a, 6, 8 e 9 della presente Ordinanza) saranno punite a norma dell art. 11 lett. b della Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997, nonché delle altre disposizioni di Legge vigenti. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dagli artt. 7 e 8 del D.P.G.R. n. 118/2016 (punto 5 b e 5 c della presente Ordinanza) saranno punite a norma dell art. 11 lett. c della Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997, nonché delle altre disposizioni di Legge vigenti. Alle trasgressioni dei divieti e prescrizioni previsti dall art. 9 del D.P.G.R. n. 226/2014 (punto 5 d della presente Ordinanza) si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. 30125/2009 e s.m.i.. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l azione penale ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/1981. Ogni altra inosservanza al D.P.G.R. n. 180/2015, nonché alla presente Ordinanza, sarà punita a norma dell art. 10 della Legge n. 353/2000 I N V I T A Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente ordinanza di collaborare con l Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute al fine di attuare quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 180/2015. I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno d ei seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale 1515; Vigili del Fuoco 115; Ufficio Polizia Locale 0833281121; R E N D E N O T O A norma dell art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notificazione, al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce. In alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica. A norma dell art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l Avvv. Bruno MANCO, Comandante della Polizia Locale.

D I S P ON E Di trasmettere la presente Ordinanza: alla Prefettura U.T.G. di Lecce Area Protezione Civile Via XXV Luglio n. 1 Lecce; alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile Via Delle Magnolie 6/8 70026 Modugno Z.I. (Ba); alla Provincia di Lecce Via Umberto I n 16 Lecce; alla stazione Carabinieri di Alezio; al Comando Compagnia di Finanza di Gallipoli; al Corpo Forestale dello Stato di Gallipoli; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Viale Grassi n 86 Lecce; al Comando Polizia Provinciale di Lecce Via Umberto I n 16 Lecce ; Al Comando Polizia Locale sede; Alle Ferrovie del Sud Est Via Oronzo Quarta n 38 Lecce; All Acquedotto Pugliese S.P.A. Via Monteroni Lecce; Al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi - S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2-73059 Ugento (LE); Associazione di Volontariato di Protezione Civile La Nuova Fenice Via M. Albina Alezio; Di pubblicare il presente provvedimento all Albo Pretorio, per 30 giorni, e sul sito internet del Comune. Dalla Residenza Municipale 20.06.2016 f.to IL SINDACO Dott. Vincenzo ROMANO