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Ministero dell'economia e delle Finanze DECRETO 22 dicembre 2014 Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (14A09975) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014) IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 1 / 8

di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107; 2 / 8

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; Visto il decreto dell'11 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2015; Decreta: Art. 1 1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità. 2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità. 3 / 8

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto. Art. 2 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio 2015. Allegato 4 / 8

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,5 per cento. Età del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente da 0 a 20 190,00 da 21 a 30 180,00 da 31 a 40 170,00 5 / 8

da 41 a 45 160,00 da 46 a 50 150,00 da 51 a 53 140,00 da 54 a 56 130,00 da 57 a 60 120,00 da 61 a 63 6 / 8

110,00 da 64 a 66 100,00 da 67 a 69 90,00 da 70 a 72 80,00 da 73 a 75 70,00 da 76 a 78 7 / 8

60,00 da 79 a 82 50,00 da 83 a 86 40,00 da 87 a 92 30,00 da 93 a 99 20,00 8 / 8