La compartecipazione dell utente alle spese per l assistenza sociale: orientamenti giurisprudenziali

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La compartecipazione dell utente alle spese per l assistenza sociale: orientamenti giurisprudenziali Viviana Molaschi Bergamo, 15 aprile 2011 1 Art. 3, c. 2 ter, d.lgs. 109/1998 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Viviana Molaschi 2

Art. 3, c. 3, d.lgs. 109/1998 Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Viviana Molaschi 3 Tar Catania, sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 42 È illegittimo l articolo del regolamento del servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non prescrive che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente. Viviana Molaschi 4

Tar Lombardia, Brescia, 350/2008 In assenza del D.P.C.M. attuativo della disposizione di cui all'art. 3 comma 2-ter, d.lg. n. 109 del 1998 (che in materia di applicazione delle disposizioni sull' ISEE ai soggetti diversamente abili reca l'obbligo di valorizzare la situazione economica del solo assistito) pare evidente che la proposizione normativa introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole - di natura immediatamente precettiva - debba essere nella sua globalità tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio. Viviana Molaschi 5 Tar Lombardia, Brescia, 350/2008 L art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98 afferma l'obbligo di sviluppare l'indagine sul reddito familiare valorizzando la posizione individuale del soggetto colpito da gravi limitazioni psico-fisiche e dunque assumendo in via prioritaria i suoi redditi come autonomi e separati ai fini del calcolo della contribuzione al costo della prestazione resa. Ciò tuttavia non avviene senza limite alcuno, potendosi allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata... Viviana Molaschi 6

Tar Lombardia, Brescia, 350/2008 In buona sostanza se la disposizione non ha inteso precludere "a priori" un coinvolgimento della famiglia, d'altro canto i valori costituzionali richiamati e la finalità dichiarata dall'art. 3 comma 2-ter di favorire la permanenza della persona diversamente abile nel nucleo di appartenenza costituiscono puntuali ed inderogabili punti di riferimento per le scelte concrete degli Enti locali, nonché parametro di valutazione della loro legittimità Viviana Molaschi 7 Tar Lombardia, Brescia, 1470/2009 L'art 3 comma 2, d.lg. n. 109 del 1998 introduce un principio giuridico sufficientemente preciso, tale da vincolare le competenti autorità amministrative anche in assenza del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio. Nelle situazioni di maggiore difficoltà come quelle che investono i soggetti diversamente abili le regole ordinarie dell' ISEE incontrano una deroga necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare ospitante: tale obiettivo è perseguito attraverso l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito Viviana Molaschi 8

Tar Lombardia, Brescia, 1470/2009 Dette conclusioni non vengono depotenziate nell'ipotesi di soggetti usciti dalla famiglia d'origine in quanto ospitati in strutture residenziali: la norma citata infatti contempla espressamente le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, e d'altra parte la finalità di favorire la convivenza con i prossimi congiunti ben può costituire un traguardo da conseguire nel futuro ovvero può essere riletta nel senso del mantenimento e dello sviluppo di legami e contatti, in modo da evitare fenomeni di istituzionalizzazione con chiusura definitiva dei rapporti con i parenti più vicini. Viviana Molaschi 9 Cons. Stato, sez. III, 569/2009 Ai fini della determinazione della partecipazione alla spesa dei soggetti fruitori delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai centri diurni in favore delle persone con disabilità, in assenza del d.p.c.m. previsto dall art. 3, 2º comma ter, d.leg. 31 marzo 1998 n. 109, non può trovare immediata applicazione il principio secondo cui, ai fini della contribuzione al costo della prestazione, deve rilevare la situazione economica del solo assistito, con la conseguenza che è legittima la disciplina adottata dall ente locale ispirata a principi di logicità e proporzionalità, in quanto, pur allargando la valutazione al nucleo familiare di appartenenza della persona assistita, consente di graduare la partecipazione al costo in base alle condizioni di reddito della famiglia secondo diverse fasce di reddito Viviana Molaschi 10

Tar Venezia, sez. III, 830/2010 Premesso che l'ordinamento giuridico vigente prevede che gli utenti dei servizi sociali per l'handicap sono chiamati a partecipare alla spesa necessaria per coprire i costi dei servizi medesimi, va rilevato che l'art. 3, comma 2 ter, d. lgs. n. 109 del 1998, nella parte in cui stabilisce di "evidenziare la situazione economica del singolo assistito", è norma immediatamente applicabile, indipendentemente dalla mancata adozione del d.p.c.m. Richiama Tar Lombardia, Brescia, 350/2008 Viviana Molaschi 11 Tar Lombardia, Brescia, 350/2008 Poiché ai sensi dell art. 34 comma 3 del D.P.R. 601/73 i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti da IRPEF, è evidente che tali provvidenze costituiscono entrate non computabili nella determinazione dell I.S.E.E. - pensione di invalidità - assegno di accompagnamento Viviana Molaschi 12

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1488/2010 I criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, essendo funzionali all accesso alle attività e ai servizi essenziali delineati dalla legge 2000 n. 328 (sul punto si richiama ancora l art. 25 della legge n. 328), sono preordinati al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell articolo 117, comma 2 lettera m), Cost., sicché integrano essi stessi un livello essenziale di prestazione, la cui definizione spetta al legislatore statale (v. C.d.S., sez. cons. atti norm., 29 agosto 2005, n. 4699/03, nonché C.d.S., sez. V, ord. 14 settembre 2009, n. 4582). Viviana Molaschi 13 Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1488/2010 Ai sensi degli artt. 433 e seg. c.c. e dell art. 2, comma 6, del d.l.vo 1998 n. 109, agli enti locali non è consentito né di subordinare l accesso ai servizi alla preventiva attivazione del credito alimentare, né di parametrare il costo del servizio gravante sull utente alla capacità economica degli obbligati alimentari (non può essere valorizzata la presenza di eventuali obbligati alimentari che non siano riconducibili ai soggetti da considerare necessariamente ai fini dell I.S.E.E.), né di surrogarsi al richiedente pretendendo il pagamento di una parte dei costi da parte degli obbligati alimentari. Viviana Molaschi 14