Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza 10 luglio 2012, n. 4085
|
|
- Romolo Martina
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza 10 luglio 2012, n N /2012REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2012, proposto da: O.F., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Trebeschi ed Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso l avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico n. 24; contro Comune di Rodengo-Saiano, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori, Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso l avv. Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari n. 13; nei confronti di Genesi Impresa Sociale società cooperativa sociale onlus; Marcantonio Ferri; A.M.; per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n /2011, resa tra le parti, concernente partecipazione al costo della retta R.S.A. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rodengo-Saiano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Romagnoli e Ramadori su delega di Berluzzi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con atto inoltrato per la notifica il 6 febbraio 2012 e depositato il 6 marzo seguente la signora O.F., figlia della signora A.M., disabile ex art. 3, co. 3, della legge n. 104 del 1992 ricoverata in RSA, ha appellato la sentenza 24 giugno 2011 n. 938 del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la deliberazione 21 luglio 2010 n. 173 della Giunta comunale di Rodengo Saiano, di diniego della chiesta integrazione della retta per mancanza del requisito dell indispensabilità del ricovero e di sola concessione di un contributo
2 al fine di garantire un percorso assistenziale adeguato alle sue esigenze, possibilmente alternativo al ricovero in RSA (CDI/CASA ALBERGO/BADANTE) con rivalutazione annuale, la deliberazioni consiliare 18 luglio 2007 n. 25, di approvazione dei piani socio assistenziale comunali , e di Giunta 27 gennaio 2010 n. 19, di proroga del piano, delle note comunali in date 9 luglio, 16 settembre e 29 ottobre 2010, delle deliberazioni e dei provvedimenti non noti con cui sono stati determinati i criteri di compartecipazione al costo del servizio fruito dalla signora M. o comunque concernenti le modalità di partecipazione al costo dei servizi per disabili gravi ed anziani non autosufficienti. Premesso che la reiezione è avvenuta essenzialmente nella considerazione che dagli atti non sarebbe stato possibile evincere un adeguato principio di prova della condizione di non autosufficienza al momento dell adozione degli atti impugnati, che comunque il Comune aveva erogato un parziale contributo, che non sarebbe stata applicabile la regola di evidenziazione economica del solo assistito di cui all art. 3, co. 2 ter del d.lgs. n. 109 del 1998 e che non sarebbe esaminabile la proporzionalità del contributo concesso in mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, l appellante ha dedotto: 1.- Motivazione insufficiente, carente e contraddittoria, falsa applicazione art. 3, co. 2 ter, d.lgs. 109/1998, artt. 3, 12, co. 1, e 25 Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 23, 38, 53 e 117, co. 2, lett. m), Cost., art. 17, co. 3, l. 400/1988, artt. 1, 3 e 4 preleggi. 2.- Motivazione carente e contraddittoria, o comunque insufficienza della motivazione in relazione alla prova delle condizioni di non autosufficienza al momento dell adozione dei provvedimenti impugnati. Falsa ed errata interpretazione art. 3 Cost., art. 1 l. 18/1980, artt. 3 e 4 l. 104/1992, art. 1 l. 118/1971, art. 3 l. 241/1990, artt. 3 e 4 d.p.c.m , all. 1 C punto 9 d.p.c.m , art. 10 l.r. 33/2009, artt. 6 co. 4, 7 co. 1 lett a), e 24 l.r. 3/2008, d.g.r. 7438/ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all esclusione della violazione del principio di proporzionalità; falsa applicazione artt. 3, 38, 53, 97 Cost., art. 3 Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, artt. 1, 2, 3, tab. 1 e 2 d.lgs. 109/1998; artt. 433 e 438 c.c., art. 24 d.l. 112/2008, 1 bis, 2, 3, 4 e 5 d.p.c.m. 221/1999, artt. 25, 8 co. 3 lett. g) l. 328/2000, art. 4 e 5 d.p.r. 223/1989, art. 4 e tab. 1 d.p.c.m ; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ai vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento. Il Comune di Rodengo Saiano si è costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni, a cui l appellante ha replicato con memoria datata 16 aprile All odierna udienza pubblica l appello è stato posto in decisione. DIRITTO La controversia in esame si incentra sulla sussistenza o meno dell obbligo di compartecipazione dei familiari - nella specie della signora O.F., attuale appellante, figlia dell assistita signora A.M. - al sostenimento delle spese per il ricovero definitivo del disabile; compartecipazione del parente nella specie pretesa dall appellato Comune di Rodendo Saiano Brescia che con l impugnata deliberazione 21 luglio 2010 n. 173, nel rifiutare la propria integrazione per il pagamento della retta chiesta dall interessata già con una prima istanza datata 22 febbraio 2010, ha opposto in diritto le previsioni contenute nel piano socio assistenziale comunale approvato con deliberazione 18 luglio 2007 n. 18 del Consiglio comunale e prorogato per l anno 2010 con deliberazione 27 gennaio 2010 n. 19 della Giunta comunale, e, in fatto, l insussistenza del prescritto requisito dell indispensabilità del ricovero sulla scorta del certificato medico datato 31 marzo 2010 del direttore sanitario della R.S.A. in cui l assistita è inserita, nonché dell esito della visita della Commissione invalidi dell ASL di Brescia in data 12 aprile 2004, limitandosi così a concedere un contributo mensile per il periodo giugnodicembre 2010.
3 L appello è fondato. Il più recente orientamento giurisprudenziale espresso in materia dal Consiglio di Stato ha affermato, si, la legittimità ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 della regolamentazione da parte degli enti erogatori al fine di fissare i requisiti per accedere alle prestazioni o alle agevolazioni economiche anche in base al criterio dell ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ed anche prevedendo la partecipazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell art. 433 cod. civ., dal momento che tale elemento non contrasta con alcuna disposizione statale e rientra nella riconosciuta possibilità di introdurre criteri differenziati e aggiuntivi di selezione dei destinatari degli interventi (artt. 1 e 3, d. lgs. n. 109/98) e che è ragionevole valutare in modo diverso chi ha comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti, da chi tale fonte non ha. Tuttavia ha ritenuto illegittimo il regolamento che non operi una distinzione tra la posizione dei disabili gravi o anziani non autosufficienti e quella degli altri utenti, poiché lo stesso d.lgs. n. 109 del 1998 prevede per tali particolari situazioni l utilizzo di un diverso parametro, basato sulla condizione economica del solo interessato. Ciò sulla base, in particolare, dell art. 3, co. 2 ter, il quale stabilisce: limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell atto di indirizzo e coordinamento di cui all articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al riguardo è stato osservato che la deroga rispetto alla valutazione dell intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti - come accertato, in entrambi i casi, dalle aziende unità sanitarie locali - e, circa l ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo; sicché, ricorrendo tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito (cfr. Cons. St., sez. V, 16 marzo 2011 n e 16 settembre 2011 n. 5185). E stata altresì disattesa la tesi che esclude l immediata applicabilità della norma, in virtù dell attuazione demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rilievo che il menzionato art 3, co. 2 ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, ha introdotto un principio immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito rispetto alle persone per le quali sia stato accertato un handicap permanente grave o, trattandosi di soggetti ultra sessantacinquenni, la non autosufficienza; di contro, detta regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito stesso. Conseguentemente, ed ancorché il decreto non sia stato adottato, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi a tale principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull intero territorio nazionale, mirando proprio ad una facilitazione all accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza (cfr. citt. Sez. V, nn e 5185 del 2011, nonché, sul punto, 26 gennaio 2011 n. 551). La riferita tesi dell immediata applicabilità della norma in parola si fonda, oltreché sul dato letterale
4 della legge, sul quadro costituzionale e sulle norme di derivazione internazionale, in particolare sulla legge 3 marzo 2009 n. 18, di ratifica della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità. In proposito, è stato evidenziato come la Convenzione si basi sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell autonomia individuale e dell indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (cfr. ancora citt. nn e 5185 del 2011 della sez. V). Ciò posto, nella fattispecie in trattazione non è dubbia l applicabilità al caso della signora M. della normativa in parola che, come si è visto, non richiede la totale non autosufficienza del disabile o dell anziano, tanto meno così soggettivamente valutata dall ente erogatore, bensì la ricorrenza di handicap permanente grave o di non autosufficienza fisica o psichica nel soggetto ultra sessantacinquenne, accertate ai sensi dell art. 4 della legge n. 104 del E nei confronti della signora M. la sussistenza delle condizioni di cui all art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (secondo cui qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume valore di gravità ) è stata debitamente accertata nei modi di legge, ossia dalla commissione medico-legale di Brescia ai sensi della legge 104/92 art. 4 in data 16 marzo 2010 su domanda del 24 dicembre 2009, come da certificato in atti. Nessuna rilevanza ha, pertanto, la mancata concessione, allo stato, dell indennità di accompagnamento in sede di riconoscimento dell invalidità al 100%. Sotto altro aspetto, il ricovero nella R.S.A. è stato effettuato, a termine del regolamento comunale, mediante l UCAM del distretto ASL n. 2 con sede in Gussago, il quale ne ha evidentemente riconosciuto l appropriatezza. Ne deriva che, alla stregua del riferito orientamento interpretativo, al quale il Collegio aderisce in assenza di fondate ragioni per discostarsene, si deve dissentire dalle difese dell amministrazione appellata e ritenere illegittimi gli atti impugnati per la dedotta violazione del ripetuto d.lgs. n. 109 del 1998; atti che pertanto, in accoglimento dell appello, assorbita ogni altra doglianza ed in riforma della sentenza appellata, vanno annullati, ivi compresi gli atti regolamentari accennati, nella parte in cui subordinano l intervento comunale nel pagamento della retta di degenza anche nei riguardi dei soggetti di cui all art. 3, co. 2 ter, del medesimo decreto legislativo alla indispensabilità del ricovero ed alla mancata presenza di familiari tenuti agli alimenti in grado di intervenire laddove le risorse economiche del ricoverato sono insufficienti. Tuttavia, nell emersione del medesimo orientamento in epoca successiva agli stessi atti si ravvisano motivi affinché sia disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
5 Bruno Rosario Polito, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore Roberto Capuzzi, Consigliere Hadrian Simonetti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ha pronunciato la presente
1 di 10 12/07/2012 17:11 N. 04085/2012REG.PROV.COLL. N. 01602/2012 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
contro nei confronti di per la riforma
N. 04085/2012REG.PROV.COLL. N. 01602/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza - 10 luglio 2012, n. 4071
Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza - 10 luglio 2012, n. 4071 N. 04071/2012REG.PROV.COLL. N. 01599/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Contribuzione utenti. Il Consiglio di Stato annulla 3 sentenze del TAR Brescia, che riconoscevano solo parzialmente il principio della evidenziazione della situazione economica del solo assistito. Di seguito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 00551/2011REG.PROV.COLL. N. 04466/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 01908/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza 10 luglio 2012, n. 4077
Sentenza del Consiglio di Stato Sezione terza 10 luglio 2012, n. 4077 N. 04077/2012REG.PROV.COLL. N. 01601/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
contro nei confronti di per la riforma
N. 04077/2012REG.PROV.COLL. N. 01601/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
1 di 8 16/09/2011 17.13 N. 05185/2011REG.PROV.COLL. N. 10400/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00950/2011 REG.PROV.COLL. N. 01926/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la
contro per l'accertamento ha pronunciato la presente
N. 00411/2014 REG.PROV.COLL. N. 01145/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
1 di 8 N. 01672/2013 REG.PROV.COLL. N. 01253/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 05355/2013REG.PROV.COLL. N. 03111/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 03045/2012REG.PROV.COLL. N. 03614/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 01926/2013 REG.PROV.COLL. N. 03229/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 04548/2011REG.PROV.COLL. N. 07938/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00181/2017 REG.PROV.COLL. N. 00075/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro
N. 01037/2011REG.PROV.COLL. N. 00505/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
per l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
Il commercio sulle aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche Autore: sentenza In: Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
contro per la riforma
N. 01235/2013REG.PROV.COLL. N. 04573/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
contro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
N. 03588/2010 REG.SEN. N. 01675/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Revoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
ha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 01094/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
ha pronunciato la presente
N. 01468/2011REG.PROV.COLL. N. 00210/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
1 di 10 N. 01570/2013 REG.PROV.COLL. N. 01064/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02256/2016REG.PROV.COLL. N. 08098/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ha pronunciato la presente
1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA
N. 02427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
ha pronunciato la presente
N. 00390/2015 REG.PROV.COLL. N. 01105/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 29/08/2017 N. 04104/2017REG.PROV.COLL. N. 09443/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
N. 06497/2009 REG.DEC. N. 00757/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ha pronunciato la presente
N. 04893/2015REG.PROV.COLL. N. 00325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Esame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 01/02/2019 N. 00809/2019REG.PROV.COLL. N. 01541/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
contro per la riforma
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale
ha pronunciato la presente
N. 04588/2012REG.PROV.COLL. N. 09120/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 01106/2011REG.PROV.COLL. N. 07554/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha
contro nei confronti di per la riforma
N. 01639/2012REG.PROV.COLL. N. 00554/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per la riforma
N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 00060/2015REG.PROV.COLL. N. 09704/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
La compartecipazione dell utente alle spese per l assistenza sociale: orientamenti giurisprudenziali
La compartecipazione dell utente alle spese per l assistenza sociale: orientamenti giurisprudenziali Viviana Molaschi Bergamo, 15 aprile 2011 1 Art. 3, c. 2 ter, d.lgs. 109/1998 2-ter. Limitatamente alle
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 02782/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 00674/2012REG.PROV.COLL. N. 11244/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA
Page 1 of 5 N. 01465/2013 REG.PROV.CAU. N. 02413/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul