CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA DIFESA E l Armatore, che intende fruire dei servizi di cui alla presente Convenzione, mediante proposta di adesione attraverso sottoscrizione e invio di apposito modulo di richiesta di servizio, annesso al presente atto e costituente parte integrante dello stesso. Premesso che in data 11 ottobre 2011 è stato siglato il Protocollo di intesa tra Confitarma e il, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Definizioni ai fini della presente Convenzione si intende per: Nave: Nave battente bandiera italiana; Comandante della Nave: colui che ha il Comando della Nave a cui viene fornito il servizio; 1
Nucleo Militare di Protezione (di seguito NMP): nuclei militari, costituiti da personale della Marina Militare o altra Forza Armata, imbarcabibili su Navi mercantili ed in grado di assicurarne la protezione da atti di pirateria o depredazione armata; Comandante del Nucleo di Protezione Militare: colui che ha il Comando del Nucleo Militare di Protezione che rende il servizio; Armatore: persona fisica o giuridica che ha presentato la dichiarazione di armatore ai sensi dell art. 265 del Codice della Navigazione; CINCNAV: Comando In Capo della Squadra Navale della Marina Militare, sito in Santa Rosa (Roma); Area di rischio: gli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria, nell ambito dei quali, le navi battenti bandiera italiana in transito, possono richiedere l eventuale servizio di scorta offerto dai (NMP), definita nel Decreto del Ministero della Difesa del 1 settembre 2011 pubblicato su G.U. n. 212 del 12 settembre 2011. Art. 2 Oggetto della convenzione 2.1 Il, per dare completezza alle azioni di sorveglianza condotte in mare dalle navi militari e assicurare efficaci forme di protezione diretta delle Navi dalla pirateria e dalla depredazione armata, si rende disponibile a fornire all armatore richiedente, subordinatemente alla disponibilità, un idoneo contingente di personale operante nell Area di rischio alle condizioni e ai termini di se- 2
guito menzionati. In relazione alle modalità di fornitura del servizio, i Nuclei Militari di Protezione sono composti da militari armati con armamento individuale e di squadra. Il numero dei componenti ciascun Nucleo è definito nell Addendum alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante. L imbarco e lo sbarco dei Nuclei Militari di Protezione avviene, sulla base degli accordi esistenti con i Paesi rivieraschi dell area di rischio, nei porti elencati nell Addendum. La protezione delle Navi viene effettuata negli spazi marittimi internazionali e per tutta la durata della permanenza a bordo dei Nuclei Militari di Protezione, anche nei casi in cui, per ragioni di natura tecnica o operativa, gli NMP dovessero imbarcare o sbarcare in zone di traffico esterne alle aree individuate dal Ministero della Difesa con apposito Decreto. 2.2 L Armatore richiedente s impegna a: a) Fornire al personale del NMP imbarcato, per tutta la durata della permanenza a bordo: - vitto, alloggio e idonei locali per la custodia delle armi, le quali rimarranno sempre e comunque sotto la responsabilità del Nucleo stesso; - servizi di comunicazione in favore del NMP, per lo scambio di informazioni con la Catena di Comando e Controllo nazionale e l A.G. competente all esercizio dell azione penale sugli atti di pirateria occorsi in danno della Nave; - supporto, per mezzo delle attrezzature di bordo e delle pertinenti a- genzie a terra, nelle operazioni di imbarco e sbarco del personale e dei 3
relativi equipaggiamenti; b) assicurare la piena libertà di movimento sulla Nave, conformemente alle disposizioni di sicurezza stabilite dal Comandante della stessa ed alle norme in vigore, nonché la possibilità di individuare le postazioni da presidiare; c) mantenere idonee coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi, e specificatamente per i danni al personale NMP che dovessero derivare per colpa imputabile all armatore o i suoi ausiliari; d) rinunciare ad ogni azione di rivalsa per responsabilità contrattuali in cui dovesse incorrere l Armatore in ragione delle deviazioni dalla rotta commerciale effettuate per consentire l imbarco e/o lo sbarco del NMP, nonché delle esigenze di custodia e sbarco delle persone eventualmente arrestate o fermate; e) comunicare, con ogni consentito anticipo, partenza, destinazione e transito della Nave all interno dell Area di rischio alla centrale operativa di CIN- CNAV; f) informare tempestivamente la predetta centrale operativa e il NMP di ogni possibile implicazione per lo sbarco del predetto NMP in relazione alla rotta della Nave; g) consentire e facilitare l imbarco e lo sbarco del personale del NMP, nei siti individuati da CINCNAV lungo la direttrice di traffico, non escludendo l incrocio con la rotta di altra Nave sulla quale dovrà imbarcare successivamente il nucleo. 4
Art. 3 Fornitura del servizio di protezione 3.1 Nel valutare la richiesta d imbarco di NMP, e previa specifica richiesta, CIN- CNAV verificherà: a) l effettiva disponibilità di personale, equipaggiamenti e supporto logistico per dislocare un NMP rispetto alla tempistica e rotta del transito; b) i criteri di priorità determinati dai fattori di rischio delle Navi richiedenti il servizio (tipologia nave e carico trasportato, rotta, condizioni meteorologiche, velocità, bordo libero e possibilità di difesa passiva); c) la possibilità di raccordare i servizi di protezione in relazione alla rotta e destinazione dei transiti per i quali è richiesta la protezione, in modo da agevolare lo sbarco e il reimbarco dei NMP o il trasbordo degli stessi su altra Nave. La Difesa confermerà o rifiuterà l imbarco del NMP. Qualora la Nave non rispetti i requisiti minimi di protezione passiva così come previsti dalle Best Management Practices riconosciute dall International Maritime Organization (di seguito IMO, e inclusa la disponibilità a bordo di una cittadella o di altra struttura protetta) e già comunicati nella richiesta del servizio, la Difesa potrà anche disporre lo sbarco di un NMP imbarcato. 3.2 Il servizio sarà richiesto, con contestuale adesione alla presente Convenzione, dall Armatore mediante apposito modulo (allegato 1 all Addendum della presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante) trasmesso via fax alla Cen- 5
trale Operativa istituita presso CINCNAV. Verificati i criteri indicati al precedente paragrafo, la Difesa comunicherà senza ritardo all Armatore richiedente l assegnazione o meno del NMP e, nel caso di assegnazione, fornirà le istruzioni relative all imbarco e allo sbarco dello stesso. Art. 4 Responsabilità del Comandante e del Nucleo Militare di Protezione 4.1 In seguito all imbarco di un NMP, il Comandante della Nave manterrà tutte le responsabilità che allo stesso sono conferite dal Codice della Navigazione, su base di non interferenza con le attività di ordine militare del Comandante del NMP per la difesa della Nave, del suo equipaggio e del carico. 4.2 Le scelte inerenti la Navigazione e la manovra della Nave saranno di competenza del Comandante che si orienterà alle pratiche marinaresche e a quelle altresì raccomandate dall IMO. La predisposizione della difesa passiva non dovrà aggravare il compito del NMP e dovrà essere gestita in coordinamento con il Comandante dello stesso Nucleo. 4.3 Il Comandante della Nave, quando richiesto dal Comandante del NMP, impartirà disposizioni affinché l equipaggio della Nave, salvo eventualmente quello necessario per il governo della stessa, si rifugi nella cittadella o altra struttura protetta o nei locali altrimenti definiti nei piani di emergenza. 4.4 Ai sensi dell articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al Coman- 6
dante del NMP saranno attribuite, per la durata dell imbarco sulla Nave da proteggere, le funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle operazioni compiute nella repressione di un attacco dei pirati, ferme restando, per il resto, le attribuzioni del Comandante della Nave. 4.5 Il Comandante del NMP informerà il Comandante della Nave nel caso di feriti o naufraghi a seguito di conflitto a fuoco al fine di mettere in atto le opportune azioni di soccorso. 4.6 Quale che sia il livello di minaccia e rischio determinato da un attacco armato, il Comandante della Nave non potrà addurre ragioni di sicurezza per cedere alla minaccia senza l espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte del Comandante del NMP. Art. 5 Responsabilità nei confronti di terzi estranei alla Nave 5.1 In ragione del riparto di responsabilità tra il Comandante della Nave e il Comandante del NMP, nei confronti di terzi estranei alla Nave: - il Comandante della Nave rimane responsabile delle scelte inerenti la sicurezza della Navigazione e la manovra, incluse, quelle elusive; - il Comandante della Nave non è responsabile delle scelte inerenti le operazioni compiute nel respingimento di un attacco dei pirati. 7
Art. 6 Rimborso per il servizio prestato 6.1 Per assicurare lo svolgimento dell attività, l armatore aderente procederà, in aggiunta a quanto previsto al par. 2.2, al rimborso degli oneri connessi con l impiego degli NMP, incluse le spese accessorie per il personale, il funzionamento e il sostegno logistico in area. L importo della quota giornaliera di utilizzo, a bordo, a persona, è quantificato nel dettaglio nell Addendum alla presente Convenzione. 6.2 L importo della suddetta quota potrà essere soggetta a revisione sulla base della variazione dei costi sostenuti dall Amministrazione Difesa durante il periodo di esecuzione del Protocollo. 6.3 Le modalità di versamento del corrispettivo saranno comunicate dall Amministrazione Difesa alla ricezione della richiesta, di cui al precedente para 3.2. Art. 7 Durata 7.1 La durata della Convenzione è stabilita tra le parti, fatti salvi emendamenti o abrogazioni delle norme di riferimento che prevedano o impongano l interruzione del servizio. 7.2 L Amministrazione della Difesa, previo formale avviso dell Armatore, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, qualora so- 8
pravvenuti prioritari interessi istituzionali risultassero ostativi all esecuzione della stessa. In presenza delle medesime circostanze, l Amministrazione della Difesa, si riserva altresì la facoltà di sospendere cautelativamente le obbligazioni assunte, ovvero di procedere, ove praticabile, e con il consenso dell Armatore, ad una rimodulazione delle stesse. 9