Guida per il neo imprenditore artigiano



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GUIDA ALL IMPRENDITORIA Guida per il neo imprenditore artigiano A cura di Tiziana Zagni In collaborazione con Milena Berti Provincia di Ferrara 1

IL PIANO D IMPRESA LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO L ARTIGIANO L ATTIVITA I TIPI DI SOCIETA ARTIGIANE IL COLLABORATORE ARTIGIANO AVVIO DELL ATTIVITA AMBIENTE DI LAVORO ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE I SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI E DELL ABBIGLIAMENTO SU MISURA IL CREDITO E I CONTRIBUTI PAG.3 PAG.5 PAG.8 PAG.12 PAG.14 PAG.15 PAG.17 PAG.19 PAG.20 PAG.25 2

IL PIANO D IMPRESA Individuata l idea, l aspirante imprenditore, quale è a tutti gli effetti l Artigiano, deve innanzitutto valutare a fondo: LE MOTIVAZIONI: alla base di tale scelta deve esservi una chiara e forte motivazione di voler lavorare in proprio. Sicuramente è sconsigliabile decidere di fare l'artigiano perché ad esempio non si trova un'occupazione o perché lo propone un possibile committente. Occorre anche valutare se si è "pronti" a svolgere un'attività che non avrà, di norma, orari fissi. LE ABILITA' TECNICHE: sono indispensabili una capacità tecnico-manuale ed una professionalità acquisite mediante una precedente esperienza lavorativa nel settore prescelto e attraverso un apposito percorso di studio. LE CAPACITA' ORGANIZZATIVE: appare determinante possedere una capacità organizzativa che consenta di indirizzare in modo efficace ed accorto gli investimenti e la gestione dell'azienda. Sicuramente è questa una delle qualità vitali dell'artigiano. I VINCOLI LEGISLATIVI: occorre valutare preventivamente ed attentamente i numerosi vincoli normativi che interessano il settore prescelto onde poterli affrontare correttamente. Superata tale fase, altro punto di fondamentale importanza è la predisposizione del "business plan" o piano di fattibilità: una valutazione delle opportunità e delle difficoltà che si dovranno affrontare. La realizzazione del business plan relativo a un progetto imprenditoriale è differente a seconda delle caratteristiche dell'attività che si va ad esaminare; risulta quindi difficile indicarne i contenuti. Si riporta, comunque, qui di seguito, un elenco di fattori di cui bisognerà tener conto nella realizzazione del business plan: L'idea imprenditoriale - il progetto; - i punti di forza e di debolezza; - gli obiettivi. L'impresa - la localizzazione; - la forma e la struttura. Il mercato - descrizione; - dimensione; - clientela; - prospettive di sviluppo. 3

La concorrenza - analisi dei principali concorrenti; - analisi della strategia di ingresso nel settore. I fornitori - le fonti di approvvigionamento; - affidabilità e forza contrattuale. L'offerta - il prezzo; - la distribuzione; - gli strumenti di marketing; - eventuali prospettive di esportazione. La struttura organizzativa: - i collaboratori; - il personale dipendente. Le previsioni economiche e finanziarie - il conto economico di previsione; - gli investimenti; - il fabbisogno finanziario; - ricerca delle fonti di finanziamento. Un'attenta stesura del business plan permetterà di verificare, innanzitutto, se l'idea imprenditoriale sia economicamente valida, e successivamente, di individuare quali siano le risorse umane e finanziarie necessarie alla fase di avvio dell'iniziativa. 4

LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO L ARTIGIANO La LEGGE 8 AGOSTO 1985 n. 443 "LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO" è la norma che definisce le caratteristiche per essere riconosciuto artigiano (determina i requisiti oggettivi dell'impresa e soggettivi dell'imprenditore). La nuova norma, oltre a determinare i requisiti oggettivi (dell'impresa) e soggettivi (dell'imprenditore), demanda alle Regioni la promulgazione di leggi che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino il comparto nell'ambito del proprio territorio. Va in proposito ricordato che l'artigianato è materia di decentramento, in quanto compreso nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione. La legislazione del settore, stabilisce l'obbligo dell'iscrizione all'albo Imprese Artigiane (AIA) per le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi, per l'imprenditore e oggettivi per l'impresa, indicati dalle norme citate. Viene inoltre specificato che solamente le imprese iscritte all'albo professionale possano utilizzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Chiunque non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative. Definizione di: IMPRENDITORE ARTIGIANO: ai sensi dell art.2 della Legge 443/85 è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. E' inoltre previsto che lo stesso imprenditore possa essere titolare di una sola impresa artigiana, mentre può essere socio non operante in altre società. NOTA: l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla vigente normativa. IMPRESA ARTIGIANA: ai sensi dell art.3 e 4 della legge 443/85 è artigiana l impresa che, esercitata dall imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti (vedi tabella in fondo a questo capitolo), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di: un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali), di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa. 5

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti e con gli scopi di cui al precedente capoverso è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È, infine, artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti, e con gli scopi di cui al primo capoverso: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, (semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti previsti e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice); b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, (semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti previsti e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice). In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società a responsabilità limitata o in accomandita semplice, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti previsti. L'attività artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore (o di uno dei soci) o in appositi locali o in altra località designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Le citate leggi inerenti l'artigianato prevedono e regolamentano degli appositi organi di autogoverno della Categoria: le Commissioni Provinciali per l'artigianato (C.P.A.) e la Commissione Regionale per l'artigianato (C.R.A.). Tali organismi sono costituiti, in prevalenza, da imprenditori artigiani. Inoltre tali disposti legislativi prevedono l'istituzione di Albi provinciali, presso le Camere di Commercio, cui le Imprese artigiane debbono iscriversi. NOTA: l'iscrizione all'albo territorialmente competente deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei richiesti requisiti (è il caso ad esempio degli installatori di impianti e degli autotrasportatori che devono chiedere precedentemente la qualifica, ossia l'accertamento dei requisiti tecnico professionali, alla CPA). Entro gli stessi termini il soggetto interessato deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che interessino l'azienda, come pure la cessazione dell'attività. Il mancato rispetto dei termini fa scattare sanzioni amministrative. Contro le decisioni della CPA è possibile presentare ricorso alla CRA entro 60 giorni. Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione davanti al tribunale competente per territorio. Occorre sottolineare che l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la concessione delle previste agevolazioni nei confronti delle imprese artigiane. 6

LIMITI DIMENSIONALI: L'art. 4 della Legge 443/85 stabilisce che una impresa, per essere considerata artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei suoi occupati. TIPO D'IMPRESA LEGGE-QUADRO N. 443/85 LIMITE MASSIMO RAGGIUNGIBILE Impresa che non lavora in serie Impresa che lavora in serie Con processo non del tutto automatizzato Impresa costruzioni edili Impresa trasporto Impresa artistico, tradizionale, abbigliamento su misura come elencati dal DPR537/64 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 + 4 apprendisti aggiuntivi 22 posti lavoro 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 + 3 apprendisti aggiuntivi 12 posti lavoro 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 + 4 apprendisti aggiuntivi 24 posti lavoro 8 dipendenti 8 posti lavoro 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 + 8 apprendisti aggiuntivi 40 posti lavoro 18 dipendenti qualificati + 4 apprendisti 9 dipendenti qualificati + 13 apprendisti 9 dipendenti qualificati + 3 apprendisti 4 dipendenti qualificati + 8 apprendisti 10 dipendenti qualificati + 4 apprendisti 5 dipendenti qualificati + 9 apprendisti 8 dipendenti qualificati 32 dipendenti qualificati + 8 apprendisti 16 dipendenti qualificati+ 2 apprendisti E concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi all anno. Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra indicati: non sono computati: - per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio; - i lavoranti a domicilio di cui alla legge 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana; - i dipendenti con contratto di formazione; - i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali. Sono invece computati: - i familiari dell imprenditore anche se solo partecipanti all impresa familiare ai sensi dell art.230/ bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana; - i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana; 7

- i dipendenti qualunque sia l attività da essi svolta. Computo dei dipendenti assunti a part time L'art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28/1/2000 sui rapporti di lavoro a part-time prevede che il sistema più equo di calcolo dei dipendenti assunti a tempo parziale sia quello di computare per settimana o per mese, tutte le ore lavorate dai dipendenti assunti a part-time; il monte complessivo così ottenuto va diviso per il numero delle ore previste per ciascun lavoratore a tempo pieno, ed il quoziente ottenuto costituisce il numero dei lavoratori a tempo parziale da calcolare ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana o industriale. Tale quoziente va arrotondato all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello previsto. L ATTIVITA La Professionalità Esistono nel comparto alcune attività soggette al rispetto di particolari leggi professionali volute dalla Categoria a tutela del lavoro degli artigiani regolarmente iscritti. Ciò è stato voluto dalla categoria per contrastare il fenomeno dell'abusivismo e per garantire alla clientela professionalità e assunzione di responsabilità sullo svolgimento ad opera d'arte dei lavori eseguiti dagli imprenditori "in regola". Queste leggi prevedono il rilascio da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato o di altre Commissioni di determinate certificazioni, sulla base del possesso da parte del richiedente di specifici requisiti. Le attività regolamentate da leggi professionali sono: Servizi alla persona (Barbiere-parrucchiere uomo donna): Legge 23.12.70 n. 1142 Estetista: Legge 4.1.90 n. 1 Installazione impianti (Elettricisti, antennisti, idraulici, termoidraulici, ascensoristi, impianti di sicurezza...): Legge 5.3.90 n. 46 Autotrasporto merci conto terzi: Legge 6.6.74 n. 298 Trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea: Legge 15.1.92 n. 21 Autoriparazione (autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti): Legge 5 febbraio 92 n. 122 Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione: Legge 25.1.94 n. 82. - Regolamento di attuazione D.M.274 del 7/7/97 DISTINZIONE TRA LAVORO IN SERIE E NON IN SERIE: In premessa va precisato che la natura di un processo di lavorazione in serie non discende necessariamente dalla presenza di un livello elevato di meccanizzazione o dalla semplice presenza di lavorazioni automatizzate nell'ambito del processo produttivo dell'azienda con l'impiego di attrezzature e strumentazioni tecnologicamente avanzate, ma dipende da un complesso di elementi e di circostanze che devono concorrere nell'ambito del singolo processo produttivo preso in esame. Quindi la presenza di fasi meccanizzate e/o automatizzate nel processo produttivo di per sè non implica necessariamente la sussistenza di una lavorazione in serie. La Giurisprudenza ha stabilito che la definizione di lavorazione in serie va inteso non con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di 8

produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso della macchina e minimo l'intervento dell'uomo. Pertanto, si ha lavorazione non in serie, quando: Esiste una prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti rispetto ai macchinari e alle attrezzature Il processo produttivo risulta sottoposto a normali e ricorrenti variazioni a causa della modifica delle commesse o della tipologia delle materie da usare. I macchinari possono essere utilizzati in modo differenziato e variare anche in senso alternativo fra loro in funzione del risultato produttivo da realizzare Le mansioni tecniche affidate agli addetti possono essere modificate in funzione del risultato da perseguire Nella variazione delle commesse e delle mansioni si può verificare una utilizzazione alternata della manodopera in relazione alle mansioni tecniche e in rapporto all'utilizzo dei macchinari Non sussiste una scomposizione rigida e permanente del processo produttivo in una serie di fasi di lavorazioni In sostanza viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale la partecipazione ed il lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in presenza di macchinari tecnologicamente avanzati, con elevati gradi di meccanizzazione e automazione. Viene quindi considerata la centralità della risorsa umana. Lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata Per identificare una lavorazione in serie devono esistere i seguenti criteri concorrenti e non alternativi: Deve sussistere una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo, tecnicamente autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ad un modello; Il processo produttivo deve essere scomponibile in una successione permanente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine ed operai diversi, ma funzionalmente legate fra di loro e deve essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la produzione del prodotto finito; Le medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso dei macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una successione ordinata e continua di identiche operazioni. Si può quindi definire che l'impresa rientra nei limiti dimensionali più ridotti (Max: 9 Dipendenti, elevabili a 12), quando nel processo produttivo, le singole fasi di lavorazione non risultino totalmente automatizzate, ma lo siano solo in parte. Comunque eventuali contenziosi sull'argomento devono essere chiariti ricorrendo alla C.P.A.. SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PLURIME: I casi possono essere di due tipi: a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio; b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua). Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana. 9

In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è "complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo. Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta. Per applicare criticamente il principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità. Ad esempio nel caso dell'imbianchino che installa anche infissi, oppure al tappezziere che esegue anche interventi di stuccatura delle pareti, sono attività compatibili e che possono essere svolte in contemporanea da parte dello stesso titolare; logicamente però una delle due deve essere l'attività prevalente. La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se riconducibili all'artigianato fossero completamente contraddistinte, ad esempio l'attività di fotografo con svolgimento contemporaneo di quella di tipografo, oppure installazione impianti elettrici con quella di movimento terra ed opere stradali. In tali casi lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe considerare precluso in quanto non potrebbe essere soddisfatta la condizione della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare rispetto all'organizzazione del processo produttivo. L'unica ipotesi nella quale sarebbe legittimo riconoscere lo svolgimento di due attività del tutto differenziate è qualora una delle due fosse svolta con carattere periodico o stagionale. MOSTRE ESPOSIZIONI: L'esposizione di propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove avviene la produzione o comunque non adiacente non necessita di particolari norme autorizzatorie a condizione che questi siano chiusi al pubblico e non venga eseguita la vendita. Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione aperti al pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, viene ipotizzata la vendita anche attraverso la mera raccolta di ordinativi. Pertanto viene richiesta la comunicazione al Comune per l'apertura di un esercizio commerciale. E' comunque richiesto all'imprenditore artigiano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa del commercio. L'ATTIVITA' DI VENDITA L'art. 5 della legge quadro per l'artigianato (L.443/85), così come modificata dalla legge 114/98 (decreto Bersani) prevede che l'artigiano possa vendere, nei locali di produzione o in quelli ad essi contigui, beni di propria produzione, senza rientrare nell'ambito del 10

commercio. In tal caso non scatta quindi l'obbligo dell'iscrizione al registro Esercenti del Commercio (REC) e neppure quello relativo al possesso di una licenza di commercio. Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'artigiano fornisca al proprio committente il materiale strettamente necessario per la fornitura del servizio o l'esecuzione dell'opera. In caso contrario scatta l'obbligo dell'iscrizione al REC e della autorizzazione Comunale apposita. SEDI SECONDARIE: E' ammessa la presenza di appositi "laboratori" distaccati, rispetto alla sede dell'impresa, nei quali il titolare, i soci, i familiari ed i dipendenti possono svolgere in modo decentrato una o più fasi del processo produttivo o di lavorazione dell'impresa (es. forni di autocarrozzerie, laboratori di ceramica). Il requisito costitutivo essenziale per il riconoscimento della qualifica artigiana è la partecipazione tecnico-funzionale del titolare. Pertanto, sarebbe auspicabile, soprattutto per alcune attività relative ai settori dei servizi alla persona, che l'apertura della sede principale e della filiale, con i relativi contatti con la clientela ed il mercato in generale, non avvenga contemporaneamente. Questo consentirebbe, al medesimo titolare, di organizzare tempi ed orari differenziati di apertura assieme ai propri collaboratori. Per la definizione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della 443/85, i dipendenti occupati nelle sedi secondarie vengono aggiunti a quelli operanti nella sede principale. Risulta pertanto possibile ritenere che l'imprenditore artigiano abbia la facoltà di aprire ed esercitare filiali senza infrangere il divieto della contitolarità di più imprese artigiane. Per le imprese artigiane non è invece ammessa l'apertura di sedi distaccate, filiali o succursali o unità locali, da intendersi come sedi decentrate dell'impresa sotto la responsabilità di un preposto. In definitiva la preposizione institoria nell'artigianato è preclusa, tranne casi particolarissimi previsti dalla 122/92. DISTINZIONE TRA LAVORO A DOMICILIO E ATTIVITA IMPRENDITORIALE La distinzione tra le due fattispecie non è mai stata semplice. Ora grazie anche ad una circolare dell'inps, sono state identificate alcune caratteristiche che certamente potranno essere di valido aiuto per dirimere la questione. Anzitutto è stato chiarito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà tra le parti". Gli elementi concreti e concomitanti che sono stati individuati, sono: a) la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all'albo delle Imprese Artigiane; b) la ditta fattura il lavoro svolto; c) non sussistono di norma termini rigorosi per la consegna del prodotto; d) il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana; e) l'oggetto della prestazione è il risultato e non la estrinsecazione di energie lavorative; f) esiste l'assunzione del rischio in proprio, intendendo per rischio quello di impresa, presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione. 11

I TIPI DI SOCIETA L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società. In tal caso, qualunque sia l'attività, l'atto di costituzione va formalizzato presso un notaio e registrato alla Camera di Commercio. L'art. 3 della Legge 443/85 definisce quali tipi di società possono rientrare nell'artigianato. Esse sono: Società in nome collettivo (S.N.C.) = due o più persone esercitano in comune un'attività allo scopo di dividerne gli utili, stipulando un formale contratto che non abbia le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con il proprio patrimonio personale dei debiti contratti dalla società se il patrimonio di questa non è sufficiente a coprirli. Società Cooperative = almeno nove persone/soci costituiscono per atto pubblico una società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia limitata che illimitata. La Legge 7/8/97 N.266 (Legge Bersani), inserisce nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta "Piccola società cooperativa" che può essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere esclusivamente persone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa. Anche tale nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le imprese artigiane dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'albo delle Imprese Artigiane. Con l'approvazione della Legge 133 del 20 Maggio 97, l'art. 3 della 443/85, Legge quadro per l'artigianato, ha subito una profonda modifica. La nuova norma, infatti prevede che le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.) e le Società in Accomandita semplice (S.A.S.) sono obbligate ad iscriversi all'albo delle Imprese Artigiane. Ciò vale, logicamente, se i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi e l'impresa di quelli oggettivi. I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) di queste nuove società sono: Per le società a responsabilità limitata unipersonale (S.R.L.U.): Possesso da parte dell'unico socio dei requisiti indicati nell'art. 2 della 443/85 Incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana la Società oltre ad essere costituita ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. Pluripersonale. Per le società in accomandita semplice (S.A.S): Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della 443/85 I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o 12

accomandatari di altra S.A.S. Per i soci accomandatari iscrivibili all'a.i.a. non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti. Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali requisiti tecnico professionali. Per le Società a responsabilità limitata (S.R.L.) pluripersonali: Con l entrata in vigore delle Legge 57 del 5/3/2001 è stato modificato l art. 3 della Legge 443/85 introducendo anche per le società a responsabilità limitata pluripersonale la possibilità di rientrare nell ambito dell artigianato. L iscrizione all Albo professionale è riconosciuta, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci: svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell assemblesa e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito. La società inoltre non deve superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla Legge 443/85 e deve esercitare un attività di produzione o fornitura di servizi. Rimangono escluse le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società per azioni (S.p.A.) I Consorzi Più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune, il consorzio, per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo delle imprese artigiane. SOCI ARTIGIANI: Per alcune società che rientrano tra quelle iscrivibili all'albo professionale, deve essere rispettata la "regola" che prevede che la maggioranza dei soci, uno nel caso di società costituita solo da due soggetti, devono lavorare anche manualmente nel processo produttivo dell'azienda. Ciò non vale invece per le S.A.S., in quanto è espressamente previsto dalla 133/97, che tutti i soci accomandatari debbano essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della 443/85. 13

IL COLLABORATORE ARTIGIANO Nello svolgimento della sua attività, il titolare artigiano, può essere affiancato da una particolare figura (oltre ai dipendenti) chiamata "collaboratore". Tale soggetto è individuato (L. 463/59 art.2) nei familiari dell'imprenditore artigiano che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda. Quindi per essere definito "collaboratore familiare" tale soggetto deve avere un rapporto di parentela con il titolare artigiano. Occorre infine sottolineare che sono assoggettabili all'obbligo assicurativo i parenti sino al terzo grado, nonché gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa. Il titolare dell'impresa deve effettuare anche il pagamento dei contributi dovuti per i collaboratori, salvo il diritto di rivalsa. PARENTELA ENTRO IL III GRADO PARENTI GRADI IN LINEA DIRETTA IN LINEA COLLATERALE I i genitori ed il figlio II il nonno o la nonna e il nipote i fratelli e le sorelle III il bisavolo e la bisavola lo zio e la zia ed il nipote da (bisnonni) ed il pronipote fratello e sorella GRADI I II III AFFINITA' ENTRO IL III GRADO AFFINI I suoceri, con i genitori e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri I cognati ( va notato che il coniuge del cognato non è affine. Cioè non sono affini dell'artigiano i cognati e le cognate del coniuge; né sono affini tra loro i coniugi dei due fratelli). La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote ed il marito della nipote. (non iscrivibili come collaboratori) 14

INAIL e gli infortuni sul lavoro AVVIO DELLA ATTIVITA Adempimenti obbligatori per l inizio della attività L'imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R.1124 DEL 30/6/65, è obbligatoriamente soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione obbligatoria è l'i.n.a.i.l.. Alla copertura assicurativa, sono soggetti pure i soci, i collaboratori e i dipendenti dell'artigiano. La denuncia d'iscrizione, deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell'attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni dall'evento. L'iscrizione all'i.n.a.i.l. fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta. A fronte del premio pagato, l'istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. E' fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inabilità temporanea superiore ai tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza. Registri Paghe, Matricola, Infortuni. Il Decreto 547/55 prevede l'obbligatorietà della tenuta del registro infortuni, paghe e matricola per le aziende che occupano personale dipendente. Nel caso in cui l'impresa non occupi personale dipendente, ma sia formata da almeno 2 o più unità lavorative (es: titolare e collaboratore, o 2 o più soci lavoranti) deve obbligatoriamente avere il solo registro infortuni. IVA Per iniziare l'attività l'imprenditore deve munirsi di partita I.V.A.. Per ottenerla deve presentare all'ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 giorni dalla data d'inizio attività. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere "semplificato" o "ordinario". La partita I.V.A., con apposita procedura, può essere richiesta anche direttamente presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla denuncia di inizio attività. Con il regime semplificato sono obbligatori i registri I.V.A e il Libro dei Cespiti Ammortizzabili: Con il regime ordinario, oltre ai registri previsti per il regime semplificato è necessario avere anche il libro Giornale ed il Libro Inventari. L'avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni delicate. È quindi opportuna una analisi approfondita e il consiglio di un esperto in materia. REGISTRO IMPRESE Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e 15

presso le Camere di Commercio dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali. Per le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per le società, il termine dei 30 giorni decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo. Le modifiche nello stato di fatto e di diritto e le cessazioni delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciare entro 30 giorni dal loro verificarsi. Nel caso di omissione o ritardo nella presentazione delle denunce si applica la sanzione di cui alla legge 4.11.81 n. 630. ALBO IMPRESE ARTIGIANE La domanda di iscrizione all'albo Imprese Artigiane, deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge 443/85. Questa deve essere presentata, in applicazione della Legge 63/93 istitutiva degli sportelli polifunzionali, presso uno di questi ultimi, che sono autorizzati a ricevere anche le domande di modifica e cessazione di attività. La Commissione Provinciale per l'artigianato è a tutti gli effetti considerata "sportello polifunzionale". La domanda di iscrizione deve essere esaminata entro 60 giorni dalla data di presentazione previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell'albo. In mancanza di comunicazioni da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato, entro il termine di 60 giorni, l'azienda è comunque iscritta all'albo professionale a partire dal 61 giorno. (Vedi anche capitolo "attività artigianali - Commissione Provinciale per l'artigianato"). L'iscrizione all'albo Imprese Artigiane, fa nascere automaticamente l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali. Con l'entrata in vigore della Legge 233 del luglio 90 è stato stabilito un importo minimo imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, variabile di anno in anno, al titolare dell'azienda, sia per i propri disotto del quale non è possibile effettuare il versamento dei contributi di pensione. I versamenti vengono effettuati in 4 rate. A questi, nel caso di reddito superiore al limite minimo previsto bisogna aggiungere ulteriori versamenti a titolo di acconto. L'obbligo assicurativo grava sul titolare dell'azienda, sia per i propri contributi che per quelli dei familiari collaboratori. E' infine importante sottolineare che l'attività commerciale non deve essere prevalente su quella artigiana. La definizione di prevalenza viene definita considerando l'impresa nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano ad una o l'altra attività. Inoltre viene fatta una valutazione anche sul tipo di attrezzatura presente in azienda e sulle qualifiche del personale dipendente. COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO E COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO La Legge 443/85, nel costituire l'albo delle Imprese Artigiane, sancisce che l'organismo preposto alla sua gestione in ambito provinciale, sia la Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA). L'organismo di secondo livello che opera invece al livello Regionale, è la Commissione Regionale per l'artigianato (CRA). La domanda di iscrizione all'albo, deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge 443/85. 16

Entro lo stesso termine l'imprenditore deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che interessano l'azienda, compresa la denuncia di cessata. Il mancato rispetto del termine fa scattare l'applicazione di sanzioni amministrative. Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l'artigiano, gli Ispettorati del Lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, qualsiasi pubblica amministrazione interessata ed eventuali terzi interessati, possono entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione assunta per il caso, presentare ricorso alla CRA. Questa, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso deve deliberare l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso. In caso di "silenzio" da parte della Commissione Regionale il ricorso va considerato non accolto. Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione o dal decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente per territorio. E' di grande rilevanza sottolineare che le decisioni deliberate dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, hanno valore nei confronti di qualsiasi Pubblica Amministrazione, così come è da evidenziare il valore costitutivo della iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane; in ogni caso, l'iscrizione all'albo professionale, è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore dell'impresa artigiana. L'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo. contributi che per quelli dei familiari collaboratori. L AMBIENTE DI LAVORO Adempimenti obbligatori relativi ai locali In questi ultimi anni la legislazione ambientale che ha investito il mondo produttivo si è rivelata come una dei più importanti e preoccupanti problemi per numerose imprese artigiane, ciò soprattutto a causa della complessità burocratica della vigente normativa e per la sua taratura basata in funzione della grande industria. Considerata la complessità della normativa e le pesanti sanzioni, penali ed amministrative, a carico delle imprese che non la rispettano, riteniamo opportuno indicare qui di seguito, in sintesi, i principali aspetti ed adempimenti previsti. Si raccomanda comunque di rivolgersi ai nuovi uffici del Comune ove si intende avviare l attività: Sportello Unico per risolvere ogni problematica inerente la legislazione ambientale e/o la sicurezza sul lavoro. EMISSIONI IN ATMOSFERA L'inquinamento atmosferico è stato oggetto fin dal 1988 di un'attenzione particolare da parte della Pubblica Amministrazione, nella prospettiva di una sua sostanziale riduzione. La vigente normativa prevede che tutti gli impianti di produzione, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili, debbono richiedere l'autorizzazione, salvo il caso in cui l'emissione in atmosfera sia considerata, sempre dalla normativa, irrilevante. Quindi chiunque intenda svolgere un'attività che ricada nell'ambito di applicazione dell'attuale legislazione deve presentare, prima di dar inizio all'attività stessa, una domanda di autorizzazione alla Provincia e al Comune, competenti per territorio, ed al Ministero dell'ambiente. 17

INQUINAMENTO IDRICO La disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi è normata in gran parte dalla Legge 319/76 meglio conosciuta come legge Merli e successive integrazioni e modifiche. Prima di iniziare l'attività occorre ottenere l'autorizzazione allo scarico presentando apposita richiesta al Sindaco del Comune, in taluni casi al Consorzio di fognatura locale, competente per territorio. Ogni anno i titolari di scarichi nelle pubbliche fognature devono presentare all'ente gestore del servizio una comunicazione ai fini della determinazione della tariffa applicabile, qualora le condizioni di tassabilità siano variate rispetto a quelle precedentemente denunciate, sia per quanto riguarda la destinazione d'uso sia per la quantità e la qualità delle acque scaricate. Analoga comunicazione va presentata anche da chi apre una nuova attività entro 90 giorni dall'attivazione dello scarico. INQUINAMENTO ACUSTICO Esterno Le attività che danno luogo a rumore che si propaghi all'esterno dell'azienda sono soggette a precisi vincoli legislativi. In particolare il rumore che si propaga dall'attività lavorativa deve rimanere nell'ambito di determinati limiti, variabili da zona a zona e dal periodo diurno e notturno, che l'impresa deve rispettare. La normativa di riferimento a cui devono attenersi tutte le nuove attività o ampliamenti di fabbricati industriali è la seguente: - DPCM 01/03/1991 - L.R.31/94 - L.447/95 Interno: La norma che individua i rischi derivanti dal rumore è il D.Lgs. 277/91. Tale decreto riguarda la tutela dei dipendenti in relazione all'esposizione quotidiana al rumore; pertanto, tutte le aziende con dipendenti o società anche senza dipendenti, rientrano nel suo ambito di applicazione. L'obbligo principale imposto dal decreto consiste nella valutazione dell'esposizione al rumore, corredata da una indagine fonometrica. 18

ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI Esistono alcune attività soggette a particolari autorizzazioni che vengono rilasciate dal Comune, dalla Pubblica Sicurezza, dalla Provincia, etc. Tali attività sono (tenendo presente che potrebbero esserci alcune variazioni in base al Comune di appartenenza): Alimentari Autorizzazione sanitaria Arti grafiche Licenza comunale Autofficine Qualifica professionale (CCIAA) Autoscuole Autorizzazione rilasciata dalla Provincia Autoservizi Autorizzazione Comunale Autotrasporto oltre 60 quintali Autorizzazione M.C.T.C. Barbieri Qualifica professionale (CCIAA) e Autorizzazione Comunale. Cesellatori/incastonatori di pietre Licenza Pubblica Sicurezza (Questura) preziose Distillerie Licenza UTF Elettrauto Qualifica professionale (CCIAA) Elettricista Qualifica professionale (CCIAA) Escavatore (cave a alvei fiumi) Licenza del Genio civile Estetista Qualifica professionale (CCIAA) e Autorizzazione Comunale. Fotografo, fotoceramista e Licenza di Pubblica Sicurezza (Questura) fotocompositore Gommista Qualifica professionale (CCIAA) Impiantisti Qualifica professionale (CCIAA) Macinazione Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini Odontotecnico Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Orafo Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e Panificatori Ortopedico meccanico Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Ottico Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Panificatore Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e Panificatori Parrucchiere Qualifica professionale (CCIAA) Pompe funebri Licenza di Pubblica Sicurezza e Licenza del Comune Puliture a secco Autorizzazione Comunale Radioriparatori Registro UTF Taxista Autorizzazione Comunale Termoidraulici Qualifica professionale (CCIAA) 19

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI E DELL ABBIGLIAMENTO SU MISURA L elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell abbigliamento su misura classifica complessivamente 158 lavorazioni, suddivise in 13 categorie, le attività sono state individuate sulla base delle seguenti definizioni: a) Settore delle lavorazioni artistiche: 1. Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonchè le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. 2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. 3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti. b) Settore delle lavorazioni tradizionali: 1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. 2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. 3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso. 4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e 20