Dalla carta al bit, dal faldone al folder.

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D a Dalla carta al bit, dal faldone al folder. This work is under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

I vantaggi dell'informatizzazione sono noti a tutti, così come sono noti i relativi problemi.

La legge e la tecnica hanno difficoltà di comprensione reciproca. Molti giuristi non vogliono acquisire le necessarie conoscenze tecniche di base, mentre molti tecnici considerano il diritto come inutile sovrastruttura che complica il lavoro.

Tuttavia, il progresso e l'innovazione sono inevitabili. Commercio Elettronico, Pubblica Amministrazione Digitale, Processo Civile Telematico, implicano necessariamente la sostituzione dei documenti cartacei con i documenti in formato digitale.

Trasformare un documento da cartaceo a digitale non vuol dire renderlo immateriale. Anche nel documento digitale esiste qualcosa di materiale. E' solo in uno stato fisico diverso (elettrico, magnetico, elettronico ).

Il vero problema è altrove. Documento digitale e cartaceo hanno lo stesso valore?

Il documento cartaceo ha una consistenza fisica evidente. Posso sapere immediatamente dove si trova e cosa contiene.

Il documento digitale è inconsistente. Non posso sapere dove si trova e cosa contiene se non con l'ausilio di un elaboratore elettronico.

Molti dei problemi legati alla rivoluzione culturale dell'informatizzazione sono tuttavia superati. Il vero problema continua ad essere il diverso valore che le due tipologie di documenti hanno per la legge.

Alcuni documenti cartacei hanno valore solo se sono originali. La copia di un assegno bancario o di una cambiale non ha alcun valore. Tutti i documenti digitali hanno invece lo stesso valore della loro copia.

Sappiamo tutti che un documento cartaceo assume, di volta in volta, diversi effetti giuridici. Quasi mai abbiamo le idee chiare su che valore ha un documento digitale e questo comporta non poche incertezze sui suoi effetti giuridici.

La direttiva 1999/93/CE ha tracciato un confuso assetto normativo cui si è aggiunta la ancor più confusa attuazione nell'ordinamento italiano.

Il passaggio dalla carta al bit resta traumatico per molti aspetti.

Siamo certi solo del fatto che il documento digitale non possiamo vederlo, toccarlo, verificarlo. Saper che è fisicamente presente da qualche parte in forma di bit non ci aiuta.

I bit, di per sé, non possono offrire alcuna certezza legale. Sappiamo che la loro sequenza può cambiare, senza lasciare traccia, modificando il contenuto del documento digitale.

Per ovviare tale inconveniente esiste un rimedio tecnico che si chiama DIGITAL SIGNATURE. Digital signature NON SI TRADUCE firma digitale o, peggio, elettronica.

La digital signature, che al più potremmo tradurre segnatura digitale, è una complessa procedura informatica che permette di congelare il contenuto di un documento digitale, non perché lo rende immodificabile ma perché consente di verificare se ci sono state alterazioni dopo la generazione della segnatura (tecnicamente hash ) stessa.

Inoltre, permette di attestare l'attribuzione del documento stesso ad un determinato soggetto. E da qui, anche, l'equivoco. Il documento digitale può essere segnato, marcato ma non firmato o timbrato.

Con la segnatura digitale posso attestare che il documento digitale non è stato modificato (validazione) e che l'ha generato un determinato soggetto (paternità). I segni di validazione (firma, timbro ) apposti ad documento cartaceo hanno nel nostro ordinamento giuridico un altro valore, oltre che significato (artt. 2699 e ss. del c.c.).

In altre parole: apporre una segnatura digitale ad un documento digitale non assume il valore legale di validazione del contenuto del documento, come avviene con la firma autografa (o segno equivalente).

Sino a quando alcune leggi, ed alcuni principi fondamentali del diritto, non sono stati stravolti.

Grazie dell'attenzione.

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