Traduzione 1. Conchiuso il 10 agosto 1961 Entrato in vigore il 10 agosto 1961

Documenti analoghi
I. Statuto giuridico, privilegi e immunità della Banca. Traduzione 1. (Stato 10 febbraio 2004)

Accordo

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Titolo III Della protezione degli investimenti

Convenzione

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Accordo amministrativo

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Accordo

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

PROTOCOLLO (n. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Accordo. Traduzione 1

Decreto del Consiglio federale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza sull assicurazione militare

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Richiesta di una rendita per superstiti

Traduzione 1

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Codice civile svizzero

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

4.12 Prestazioni dell AI Rilevamento e intervento tempestivi

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Transcript:

Traduzione 1 0.192.122.632.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l Associazione europea di libero scambio per determinare lo statuto giuridico di questa Associazione in Svizzera Conchiuso il 10 agosto 1961 Entrato in vigore il 10 agosto 1961 Il Consiglio federale svizzero da una parte, e l Associazione europea di libero scambio dall altra, visto l articolo 35, capoverso 2 della Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio, del 4 gennaio 1960 2, visto la risoluzione di detta Associazione di stabilire la sede permanente in Ginevra, hanno conchiuso il seguente Accordo che determina lo statuto giuridico dell Associazione europea di libero scambio, in Svizzera. Art. 1 Personalità Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell Associazione europea di libero scambio (dappresso: Associazione). Art. 2 Immunità L Associazione gode delle immunità e dei privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali. 1 privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale 3 del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali, allegato al presente Accordo. Art. 3 Inviolabilità 1. I terreni e i locali del l Associazione, nonché i locali occupati dalla medesima per le sue conferenze e riunioni, sono inviolabili. Nessun agente dell autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l esplicito consenso del Segretario generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato. 2. Gli archivi dell Associazione e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili. RU 1961 779 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS 0.632.31 3 Non pubblicato nella RU. 1

0.192.122.632.3 Organizzazioni internazionali Art. 4 Libertà di riunione Il Consiglio federale svizzero riconosce all Associazione e ai rappresentanti dei suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione. Art. 5 Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure 1. L Associazione, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore o il luogo ove si trovano, godono dell immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Segretario generale o da una persona da esso delegata. 2. Le proprietà e i beni dell Associazione, qualunque sia il loro detentore o il luogo ove si trovano, godono dell immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità. Art. 6 Pubblicazioni Le pubblicazioni dell Associazione e quelle a essa destinate non sono sottoposte a divieti o limitazioni d importazione e di esportazione. Art. 7 Regime fiscale 1. L Associazione è esente dalle imposte dirette, federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, l esenzione vale solo per quelli di proprietà del l Associazione e occupati dai suoi servizi, come anche per i redditi da essi prodotti. 2. L Associazione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Tuttavia, quanto all imposta federale sulla cifra d affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l esenzione vale solo per gli acquisti destinati all uso ufficiale dell Associazione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi 100 franchi svizzeri. 3. L Associazione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, eccettuate quelle costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici. 4. Le esenzioni menzionate potranno eventualmente, a domanda dell Associazione, essere effettuate mediante rimborsi, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l Associazione stessa e le competenti autorità svizzere. Per quanto concerne i diritti doganali, resta riservato l Articolo 36 del regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali. Art. 8 Libera disponibilità dei fondi 1. L Associazione può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera sia all estero. 2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri o a quelli associati, nelle loro relazioni con l Associazione. 2

Statuto giuridico dell Associazione europea di libero scambio 0.192.122.632.3 Art. 9 Comunicazioni ufficiali 1. L Associazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera: a. per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto; b. per le tasse e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche, radiotelefoniche, telefotografiche, ecc.; c. per le tariffe preferenziali applicabili alle comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente sia per intermediario. 2. L Associazione ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Art. 10 Esenzione da censura Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell Associazione. Art. 11 Libertà di entrata e di dimora 1. Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l entrata in territorio svizzero, l uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata, in qualità ufficiale, presso l Associazione, e precisamente: a. i rappresentanti d ogni Stato membro, qualunque sia il rapporto fra la Svizzera e questo Stato; b. il Segretario generale e il personale dell Associazione; c. le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate dall Associazione. 2. I provvedimenti concernenti la polizia federale degli stranieri e intesi a limitare l entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo. Art. 12 Rappresentanti Ai fini del presente Accordo, il termine «rappresentanti» indica tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione. Art. 13 Immunità dei rappresentanti dei membri 1. I rappresentanti dei membri dell Associazione, ufficialmente chiamati presso la medesima, sono parificati agli agenti diplomatici e godono pertanto, nell esercizio delle loro funzioni in Svizzera nonché durante i viaggi al e dal luogo di riunione, le immunità e i privilegi generalmente riconosciuti in Svizzera a detti agenti. 1 privilegi e le agevolazioni doganali sono tuttavia consentiti soltanto giusta le disposizioni del regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali. 3

0.192.122.632.3 Organizzazioni internazionali 2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri dell Associazione non come favore personale, ma allo scopo di garantire loro completa indipendenza nell esercizio delle funzioni inerenti all Associazione. Un membro dell Associazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l immunità al suo rappresentante nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa. Art. 14 Immunità dei rappresentanti degli Stati associati I rappresentanti degli Stati associati godono, quanto a privilegi ed immunità, di un trattamento identico a quello dei rappresentanti degli Stati membri. Art. 15 Immunità del Segretario generale e di alcuni altri funzionari 1. Il Segretario generale dell Associazione e i principali funzionari appartenenti alle classi designate dal Consiglio dell Associazione o dalla persona da esso delegata e ammesse dal Consiglio federale svizzero, godono dei privilegi e delle immunità concessi agli agenti diplomatici. 2. I privilegi e le agevolezze di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali. Art. 16 Immunità di giurisdizione dei funzionari I funzionari dell Associazione, qualunque sia la loro nazionalità, godono, anche dopo aver lasciato il servizio dell Associazione, dell immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti. Art. 17 Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri I funzionari dell Associazione che non sono cittadini svizzeri: a. sono esenti dalle imposte federali, cantonali, e comunali sul reddito, per quanto concerne gli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati dall Associazione; l esenzione concerne anche il versamento di prestazioni in capitale, fatte, a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un istituzione di previdenza, ai sensi dell articolo 20; essa non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le rendite o le pensioni pagate agli ex-funzionari dell Associazione; b. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera; c. non sono sottoposti, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri; d. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera; 4

Statuto giuridico dell Associazione europea di libero scambio 0.192.122.632.3 e. godono, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici nei periodi di crisi internazionale; f. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali. Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri 1. Il Segretario generale dell Associazione o la persona da lui delegata comunica al Consiglio federale svizzero l elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi militari. 2. Il Segretario generale dell Associazione o la persona da lui delegata e il Consiglio federale svizzero compilano, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, godono di dispense. 3. In caso di mobilitazione, il Segretario generale dell Associazione ha la facoltà di chiedere, tramite il Dipartimento politico federale, per i funzionari di cittadinanza svizzera, la dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento. Art. 19 Carta d identità 1. Il Dipartimento politico federale rilascia all Associazione, per ogni funzionario, compresi il coniuge e i figli a carico viventi nella comunità domestica, una carta d identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall Associazione, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale. 2. L Associazione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l elenco dei propri funzionari e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono. Art. 20 Cassa pensioni e fondi speciali 1. Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell Associazione, riceve la capacità giuridica in Svizzera se provvede ad osservare le modalità previste all uopo dal diritto Svizzero. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all Associazione. 2. I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell Associazione e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all Associazione. 5

0.192.122.632.3 Organizzazioni internazionali Art. 21 Previdenza sociale L Associazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l Associazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione gli agenti che non godono, presso di essa, di una equivalente assicurazione sociale. Art. 22 Ragione delle immunità 1. I privilegi e le immunità contemplati dal presente Accordo non sono istituiti nell intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell Associazione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell Associazione e la completa indipendenza dei suoi agenti. 2. Il Segretario generale ha il diritto e il dovere di levare l immunità a un funzionario, qualora ritenga che l immunità sia d impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi del l Associazione. Il Consiglio è competente a decidere la levata delle immunità al Segretario generale. Art. 23 Prevenzione degli abusi L Associazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l adempimento dei regolamenti di polizia e d impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni, previsti nel presente Accordo. Art. 24 Contestazioni di carattere privato L Associazione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente: a. le contestazioni derivanti da contratti, di cui l Associazione è parte, e le altre contestazioni di diritto privato; b. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell Associazione che gode, per la sua qualità ufficiale, dell immunità, qualora l immunità non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell articolo 22. Art. 25 Irresponsabilità della Svizzera Dalla presenza dell Associazione su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell Associazione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire, nell ambito delle loro funzioni. 6

Statuto giuridico dell Associazione europea di libero scambio 0.192.122.632.3 Art. 26 Sicurezza della Svizzera 1. Nessuna disposizione del presente Accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell interesse della sicurezza della Svizzera. 2. Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno di valersi del paragrafo 1 del presente articolo, deve mettersi in relazione, il più presto possibile, con l Associazione, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest ultima. 3. L Associazione collabora con le autorità svizzere per evitare, nell esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera. Art. 27 Esecuzione dell accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento politico federale è incaricato dell esecuzione del presente Accordo da parte della Confederazione svizzera. Art. 28 Giurisdizione 1. Ogni contestazione sull applicazione o sull interpretazione del presente Accordo, che non sia potuta essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, al giudizio di un tribunale trimembre, costituito all entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il Consiglio federale svizzero o l Associazione designano ciascuno un membro del tribunale. 3. I membri in tal modo designati nominano il loro presidente. 4. Qualora i membri non si accordino sulla nomina del Presidente, questo è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, a richiesta dei membri del tribunale. 5. Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti. 6. Il tribunale stabilisce la propria procedura. Art. 29 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore all atto della firma in nome del Consiglio federale svizzero e del Consiglio dell Associazione. Art. 30 Modificazione dell Accordo 1. Il presente Accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte. 2. In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente Accordo. 3. Qualora i negoziati non conducano ad un intesa, l Accordo può essere disdetto dall una o dall altra parte con preavviso di due anni. 7

0.192.122.632.3 Organizzazioni internazionali Fatto e firmato presso la sede dell Associazione europea di libero scambio, in Ginevra, Il 10 agosto 1961, in doppio esemplare. Per il Consiglio federale svizzero: Campiche Per il Consiglio dell Associazione europea di libero scambio: Figgures 8