Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Documenti analoghi
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Spiegazione delle note

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Accordo

Accordo. Testo originale. (Stato 20 marzo 2010)

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Protocollo. Progetto

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo del 21 giugno 1999

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Testo originale. Bruxelles, 14 luglio 1986

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

Codice civile svizzero

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Decreto federale Disegno

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Traduzione 1. Concluso il 12 aprile 2007 Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 giugno 2008

Accordo. Traduzione 1

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

DECISIONI (2014/737/UE)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Codice penale svizzero

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia 0.362.32 Concluso il 17 dicembre 2004 Approvato dall Assemblea federale il 17 dicembre 2004 2 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1 marzo 2008 (Stato 1 marzo 2008) La Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda, e il Regno di Norvegia, in appresso «le Parti contraenti», Avuto riguardo alle ottime relazioni che intercorrono nei settori più diversi tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia; Considerando il desiderio di consolidare e approfondire tali relazioni, in particolare nei settori della cooperazione in materia di polizia e di giustizia e della politica in materia di visti e di asilo; Considerando, da un lato, gli accordi conclusi dalla Repubblica d Islanda e dal Regno di Norvegia con l Unione europea e la Comunità europea sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen e sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia e, dall altro, gli accordi corrispondenti conclusi dalla Confederazione Svizzera con l Unione europea e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all accordo del 18 maggio 1999 tra il Consiglio dell Unione europea e tali due Stati riguardante l associazione di questi ultimi all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell acquis di Schengen e dal suo RU 2008 529; FF 2004 5273 1 Traduzione dal testo originale inglese. 2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 17 dic. 2004 (RU 2008 447). 1

0.362.32 Cooperazione tra le autorità di polizia sviluppo conformemente all accordo del 26 ottobre 2004 3 tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l Unione europea e la Comunità europea. Art. 2 I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e tali due Stati relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all accordo del 26 ottobre 2004 4 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con la Comunità europea. Art. 3 1. Per quanto concerne l attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l Unione europea e la Comunità europea. Per quanto concerne l attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l accordo corrispondente concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest ultimo accordo cessa di applicarsi a uno solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato. 2. Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l accordo corrispondente concluso dalla Comunità europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest ultimo accordo cessa di applicarsi a uno 3 RS 0.362.31 4 RS 0.142.392.68 2

Attuazione, applicazione e sviluppo dell acquis di Schengen, nonché criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo Acc. con la Norvegia e l'islanda 0.362.32 solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato. Art. 4 1. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l adempimento dei requisiti legali cui è subordinata l entrata in vigore del presente accordo. L accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell ultima notifica. 2. Per quanto concerne l attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l Unione europea e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell entrata in vigore di cui al capoverso 1. 3. Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell entrata in vigore di cui al capoverso 1. Fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2004, in tre esemplari autentici in lingua inglese. Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica d Islanda: Per il Regno di Norvegia: Bernhard Marfurt Greta Gunnarsdottir Björn T. Grydeland 3

0.362.32 Cooperazione tra le autorità di polizia Atto finale I plenipotenziari della Confederazione Svizzera, della Repubblica d Islanda e del Regno di Norvegia riuniti a Bruxelles il 17 dicembre 2004 per la firma dell accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate in appresso e allegate al presente atto finale: Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d Islanda e del Regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all accordo riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen; Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d Islanda e del Regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera. Fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2004. Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica d Islanda: Per il Regno di Norvegia: Bernhard Marfurt Greta Gunnarsdottir Björn T. Grydeland 4

Attuazione, applicazione e sviluppo dell acquis di Schengen, nonché criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo Acc. con la Norvegia e l'islanda 0.362.32 Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d Islanda e del regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all accordo riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen Si richiama la dichiarazione comune sulle riunioni congiunte nella quale le parti hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall accordo riguardante l associazione dell Islanda e della Norvegia all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, e, dall altro, all accordo riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione. Nella dichiarazione comune le parti rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen oppure dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. Nella dichiarazione comune si prende inoltre atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall entrata in vigore dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. I tre Stati associati convengono di applicare il sistema pragmatico che prevede di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza dei comitati misti. All atto pratico, la partecipazione della Confederazione Svizzera non modifica la prassi attuale di Islanda e Norvegia, ad eccezione del fatto che la Confederazione Svizzera viene inclusa tra gli Stati cui è attribuita, a rotazione, la presidenza. 5

0.362.32 Cooperazione tra le autorità di polizia Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti Le delegazioni che rappresentano gli Stati membri dell Unione europea, La delegazione della Commissione europea, Le delegazioni che rappresentano i Governi della repubblica d Islanda e del Regno di Norvegia, La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera, hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti i- stituiti, da un lato, dall accordo di associazione dell Islanda e della Norvegia all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, e, dall altro, dall accordo riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione; rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen oppure dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen; prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall entrata in vigore dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. 6

Attuazione, applicazione e sviluppo dell acquis di Schengen, nonché criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo Acc. con la Norvegia e l'islanda 0.362.32 Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d'islanda e del Regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera Si richiama la dichiarazione comune sulle riunioni congiunte nella quale le parti hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall accordo tra la Comunità europea, l Islanda e la Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, e, dall altro, dall accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Nella dichiarazione comune le parti rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera oppure dell accordo tra la Comunità europea, l Islanda e la Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Nella dichiarazione comune si prende inoltre atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall entrata in vigore dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. I tre Stati associati convengono di applicare il sistema pragmatico che prevede di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza dei comitati misti. All atto pratico, la partecipazione della Confederazione Svizzera non modifica la prassi attuale di Islanda e Norvegia, ad eccezione del fatto che la Confederazione Svizzera viene inclusa tra gli Stati cui è attribuita, a rotazione, la presidenza. 7

0.362.32 Cooperazione tra le autorità di polizia Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti La delegazione della Commissione europea, Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d Islanda e del Regno di Norvegia, La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera, hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, e, dall altro, dall accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera oppure dell accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia; prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall entrata in vigore dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera. 8