OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013 IL CONSIGLIO COMUNALE

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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all anno 2012; VISTO l art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1); CONSIDERATO altresì che, l art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l abrogazione dell art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012; CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell applicazione del nuovo tributo; CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell applicazione di una entrata che non assume natura 1

sinallagmatica (come previsto invece dall art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l esigenza per la mano pubblica di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); CONSIDERATO che, in base all art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento i valore compresi tra un minimo e un amassimo minimi così come riportato nelle tabelle allegate 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, CONSIDERATO CHE è riconosciuta al Comune la possibilità di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2

CONSIDERATO che l art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; RITENUTO opportuno, sulla base delle simulazioni effettuate dall Ufficio Tributi, dover prendere come riferimento nella generalità dei casi i coefficienti KB e kc minimi ad esclusione delle seguenti categorie, per le quali sono stati presi come riferimento coefficienti compresi tra quelli medi e minimi stabiliti dalla normativa: Campeggi, distributori di carburanti; Edicola, farmacie tabaccaio, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante CONSIDERATO che l art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n 26 del 28/10/2013 è stato approvato il Piano finanziario per l anno 2013 e modificato in data odierna, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune; CONSIDERATO che l art 10, comma 2 D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L.64/2013, prevede l applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione standard pari a 0,30 /mq, non modificabile, riservata allo stato; CONSIDERATO pertanto che l introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.; 3

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio finanziario; ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano; DELIBERA 1. di determinare per l anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, come risultanti dalle tabelle A ( utenze domestiche) tabella B (utenze non domestiche) allegate alla presente deliberazione qui di seguito riassunte: Utenze domestiche CODICE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE NUCLEO FAMILIARE /MQ/ANNO /ANNO 10100 1 componente 0,88 59,17 10200 2 componenti 1,03 138,05 10300 3 componenti 1,17 177,50 10400 4 componenti 1.26 216,94 10500 5 componenti 1,30 285,97 10600 6 o più componenti 1,29 335,27 Utenze non domestiche CODICE CATEGORIA ATTIVITA QUOTA FISSA /MQ/ANNO QUOTA VARIABILE /MQ/ANNO 20100 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 0,12 0,91 20200 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,25 2,14 20300 Stabilimenti balneari 0,28 2,07 20400 Esposizioni, autosaloni 0,14 1,86 20500 Alberghi con ristorante 0,42 3,18 20600 Alberghi senza ristorante 0,36 2,68 20700 Case di cura e riposo 0,37 2,78 20800 Uffici, agenzie, studi professionali 0,38 2,81 20900 Banche ed istituti di credito 0,18 1,39 21000 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri 0,39 2,94 beni durevoli 21100 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,43 3,20 21200 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 0,33 2,44 elettricista 21300 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,38 2,84 4

21400 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,17 1,29 21500 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,28 2,11 21600 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,33 17,37 21700 Bar, caffe', pasticceria 1,84 13,73 21800 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 0,71 5,29 21900 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,90 6,70 22000 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,98 1,78 22100 Discoteche, night club 0,43 3,19 2. di stabilire che l importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, è determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 /mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale; 2. di dare atto che sull importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, ai sensi del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni ambientali di cui all art. 19 D.Lgs 504/1992, stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 105 Del 26/06/2013, nella misura del 3,14%; 5