URP Servizi di comunicazione ai cittadini Modifiche e integrazioni del Regolamento per l'installazione delle antenne emittenti radio televisive E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 15/09/2005 il Regolamento Comunale per l installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari. Antenne emittenti radiotelevisive. Le modifiche riguardano l'integrazione degli artt. 3 e 7 e l'introduzione dell'art. 11. Dal Palazzo di Città 15 ottobre 2005
CITTÀ DI MONOPOLI (Provincia di Bari) DELIBERAZIONE DI C.C n. 55 Data di adozione 15.09.2005 Oggetto: Delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2004. Modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per l installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari e per le antenne emittenti radiotelevisive. ********************** Il Consiglio Comunale Premesso che con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 204, è stato approvato il Regolamento Comunale per l installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle antenne per le emittenti radiotelevisive; che, successivamente alla pubblicazione di tale regolamento, sono pervenute osservazioni da parte dei gestori di reti televisive e radiofoniche locali e dalle società di gestione delle reti di telecomunicazione mobile; che alcune delle osservazioni formulate potrebbero essere accolte anche al fine di evitare l instaurarsi di un contenzioso, con conseguenti ritardi nella applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento; Considerato che l intera questione è stata, più volte, esaminata e discussa dalla V Commissione Consiliare, competente per materia, che in proposito ha ritenuto di dover variare il Regolamento, integrando gli artt. 3 e 7, come segue: ART. 3 (Regime autorizzativi) L installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell ambito del territorio comunale, sono soggette al permesso di costruzione, se di potenza superiore a 20 watt, o alla denuncia di inizio attività se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell art. 87 del D.L. 259/03, dell art. 3, comma 1, lett e), punto 4), art. 10, dell art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, nr. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, nr. 5. Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Dirigente dell U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario della A.S.L. BA 5 e dell A.R.P.A.; analoga documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli adempimenti soggetti a tale denuncia.
Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenuto conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall impianto. Art. 7 (Divieti) In conformità al disposto dell art. 10, comma 1) della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. E inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune. Sono permessi, solo per i concessionari già operanti nel centro urbano al momento di entrata in vigore del presente regolamento, ponti di comunicazione con potenza non superiore a 2 watt.. Per la telefonia mobile UMTS non sono previste particolari limitazioni salvo le seguenti: a. Rendere più bassa possibile la potenza di emissione; b. Mitigare l impatto ambientale adattando gli impianti il più possibile al contesto urbano circostante; c. Fornire all U.T.C. preventiva comunicazione con le caratteristiche tecniche dell impianto, sua esatta localizzazione e gli accorgimenti adottati per ottemperare a quanto previsto dai punti a) e b); d. Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. ed introducendo in aggiunta il seguente articolo: ART 11 (norme transitorie) 1) Le disposizioni di cui al comma 2) dell art. 10 non si applicano agli impianti UMTS e agli impianti e strutture radiofoniche autorizzate ed insistenti nel centro urbano a condizione che: a) la potenza di emissione dell impianto si mantenga nei limiti delle proprie concessioni ed autorizzazioni; b) espresso divieto di concessione a terzi dell utilizzo dell impianto, di concessione, cessione o locazione a terzi dell utilizzo dell antenna per qualsiasi attività anche diversa da quella radiofonica; c) in caso di cessione o trasferimento della stazione radio,( anche in gestione) o dell attrezzatura impiantistica a terzi, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 10, comma 2). d) In caso di inosservanza alle prescrizioni del presente articolo decadono automaticamente i benefici di cui al comma 1) del presente articolo e l emittente radio sarà soggetta agli obblighi di cui al comma 2 dell art. 10; RITENUTO, per le ragioni innanzi espresse, di dover modificare il Regolamento di cui trattasi; VISTO il verbale n. 2/05 della V Commissione Consiliare permanente, relativo alla seduta del 28 febbraio 2005;
VISTI gli Artt. 114 e 118 della Costituzione e l art. 2 dello Statuto del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre 2000; VISTI gli Artt. 3 e 13 del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato sul supp. n. 246 alla G.U. n. 266 del 15.11.2001), con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Dec. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (pubblicato sulla G.U.n.16 del 21.1.2003); VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. n. 227/28.9.2000, supp. ord. n. 162) recante disposizioni in materia di Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle Province e dei Comuni ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell art. 49 dello stesso e dato atto che il presente provvedimento, non determinando variazioni in entrata e in uscita al bilancio comunale, non necessita del parere contabile; PER TUTTO quanto premesso e considerato, con gli esiti della votazione, innanzi riportati, Delibera 1. DI MODIFICARE, come modifica, il Regolamento Comunale per l installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari e per le antenne emittenti radiotelevisive, approvato con delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2004 integrando gli artt. 3 e 7, come segue: ART. 3 (Regime autorizzativi) L installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell ambito del territorio comunale, sono soggette al permesso di costruzione, se di potenza superiore a 20 watt, o alla denuncia di inizio attività se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell art. 87 del D.L. 259/03, dell art. 3, comma 1, lett e), punto 4), art. 10, dell art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, nr. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, nr. 5. Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Dirigente dell U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario della A.S.L. BA 5 e dell A.R.P.A., analoga documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli adempimenti soggetti a tale denuncia. Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenuto conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall impianto.
Art. 7 (Divieti) 1) In conformità al disposto dell art. 10, comma 1) della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. E inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune. Sono permessi, solo per i concessionari già operanti nel centro urbano al momento di entrata in vigore del presente regolamento, ponti di comunicazione con potenza non superiore a 2 watt. 2) Per la telefonia mobile UMTS non sono previste particolari limitazioni salvo le seguenti: a) Rendere più bassa possibile la potenza di emissione; b) Mitigare l impatto ambientale adattando gli impianti il più possibile al contesto urbano circostante; c) Fornire all U.T.C. preventiva comunicazione con le caratteristiche tecniche dell impianto, sua esatta localizzazione e gli accorgimenti adottati per ottemperare a quanto previsto dai punti a) e b); d) Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. ed introducendo il seguente articolo: ART 11 (norme transitorie) 1) Le disposizioni di cui al comma 2) dell art. 10 non si applicano agli impianti UMTS e agli impianti e strutture radiofoniche autorizzate ed insistenti nel centro urbano a condizione che: a) la potenza di emissione dell impianto si mantenga nei limiti delle proprie concessioni ed autorizzazioni; b) espresso divieto di concessione a terzi dell utilizzo dell impianto, di concessione, cessione o locazione a terzi dell utilizzo dell antenna per qualsiasi attività anche diversa da quella radiofonica; c) in caso di cessione o trasferimento della stazione radio,( anche in gestione) o dell attrezzatura impiantistica a terzi, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 10, comma 2; d) in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente articolo decadono automaticamente i benefici di cui al comma 1) del presente articolo e l emittente radio sarà soggetta agli obblighi di cui al comma 2 dell art. 10; 2. DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.
Città di Monopoli Regolamento Comunale per l installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari. Antenne emittenti radiotelevisive. Testo integrato con modifiche apportate dalla delibera di C.C. n. 55 del 15/09/2005 Art. 1 ( Finalità ) Il presente regolamento comunale disciplina, per la parte che la Legge demanda agli Enti Locali, l installazione di nuovi impianti, fissi o mobili, per l emittenza radiofonica, televisiva, telefonica, dei radar, di tutti gli impianti di emittenza per telecomunicazioni e per teleradiodiffusione e comunque di tutti gli impianti e le apparecchiature che comportano esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza. Il presente regolamento, inoltre, individua le aree all interno delle quali è possibile installare tali impianti ovvero rilocalizzare quelli esistenti. Art. 2 ( Campo di applicazione ) Il presente regolamento si applica agli impianti, di cui all art.1, di potenza inferiore o superiore a 20 watt, che possono comportare l esposizione a frequenze tra 0 HZ e 300 GHZ, così come definiti dall art. 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dall art. 2 della legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 e con le modificazioni ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Art. 3 ( Regime autorizzativi ) L installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell ambito del territorio comunale, sono soggette al permesso di costruzione, se di potenza superiore a 20 watt, o alla denuncia di inizio attività se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell art. 87 del D.L. 259/03, dell art. 3, comma 1, lett. e), punto 4), art. 10, dell art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, nr. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, nr. 5. Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Dirigente dell U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario della A.S.L. BA 5 e dell A.R.P.A., analoga documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli adempimenti soggetti a tale denuncia. Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenuto conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il
parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall impianto. Art. 4 ( Individuazione dei siti ) I siti in ambito urbano in cui localizzare gli impianti, tenendo conto dei criteri di salvaguardia della salute pubblica e delle esigenze di funzionalità del servizio, sono stati individuati dal Comune e sono riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Con separato provvedimento, si procederà alla individuazione dei siti in ambito extra urbano. Art. 5 ( Catasto Comunale ) Tutte le autorizzazioni concesse dovranno essere riportate, a cura dell UTC, su una mappa del territorio comunale insieme a una scheda delle caratteristiche dell impianto, tenuta aggiornata con ogni eventuale modifica, in modo da costituire un catasto comunale degli impianti anch esso conservato a cura dell UTC e accessibile alla consultazione, gestito attraverso un sistema informativo geografico. Art. 6 ( Controlli) Il Comune potrà procedere, senza preavviso, a controlli sui valori del campo elettromagnetico intorno agli impianti esistenti sul territorio e sulla corrispondenza con i dati forniti dal gestore; tali controlli dovranno altresì essere effettuati da struttura da esso incaricata, in base a richiesta motivata di abitanti della zona o di associazioni di tutela. Art. 7 ( Divieti ) In conformità al disposto dell art. 10, comma 1) della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. E inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune. Sono permessi, solo per i concessionari già operanti nel centro urbano al momento di entrata in vigore del presente regolamento, ponti di comunicazione con potenza non superiore a 2 watt. Per la telefonia mobile UMTS non sono previste particolari limitazioni salvo le seguenti: a) Rendere più bassa possibile la potenza di emissione; b) Mitigare l impatto ambientale adattando gli impianti il più possibile al contesto urbano circostante; c) Fornire all U.T.C. preventiva comunicazione con le caratteristiche tecniche dell impianto, sua esatta localizzazione e gli accorgimenti adottati per ottemperare a quanto previsto dai punti a) e b); d) Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale.
Art. 8 ( Attestazione di Conformità) Contestualmente alla comunicazione di intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza, allegata alla istanza per l ottenimento del titolo edilizio, un attestazione giurata in cui si certifichi che l impianto, così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l impianto non potrà essere attivato. Art 9 ( Compatibilità ) Tutti gli impianti dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti. Dovrà essere in genere mitigato, per quanto possibile, l impatto visivo e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici e architettonici. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all esercizio della attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà comunali, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo sarà applicato anche nel caso in cui il concessionario decida autonomamente di disattivare l impianto ricetrasmittente. Art. 10 ( Adeguamento degli impianti esistenti ) Il Comune, ad integrazione del presente regolamento, come indicato nell art. 4, procederà all individuazione dei siti extraurbani in cui localizzare gli impianti. Al fine di favorire lo spostamento degli impianti esistenti nelle zone individuate dal Comune, l Amministrazione si impegna a concedere in diritto di superficie aree comunali, ove disponibili ed a ciò utilizzabili, ai soli gestori di impianti già esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, per cinque anni a costo zero, con obbligo, successivamente, di concordare un congruo canone di utilizzo, riferito ai prezzi di mercato. In alternativa ai siti individuati e solo per gli impianti già installati ed operativi alla data di esecutività del presente atto, qualora non vi siano aree pubbliche disponibili, l Amministrazione Comunale potrà esaminare anche eventuali proposte di altre localizzazioni purché rispondenti ai medesimi criteri con cui sono state individuate le aree di cui all art. 4, nel rispetto del presente regolamento. I gestori, entro duecentoquaranta giorni dalla entrata in vigore del regolamento con l individuazione delle aree, dovranno presentare istanza per l assegnazione del sito, pena la disattivazione e rimozione dell impianto.
Il trasferimento dell impianto nel sito indicato e/o concesso dal Comune dovrà avvenire entro novanta giorni dal rilascio del nuovo permesso di costruzione. Art. 11 (norme transitorie) Le disposizioni di cui al comma 2) dell art. 10 non si applicano agli impianti UMTS e agli impianti e strutture radiofoniche autorizzate ed insistenti nel centro urbano a condizione che: a) la potenza di emissione dell impianto si mantenga nei limiti delle proprie concessioni ed autorizzazioni; b) espresso divieto di concessione a terzi dell utilizzo dell impianto, di concessione, cessione o locazione a terzi dell utilizzo dell antenna per qualsiasi attività anche diversa da quella radiofonica; c) in caso di cessione o trasferimento della stazione radio, (anche in gestione) o dell attrezzatura impiantistica a terzi, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 10, comma 2; d) in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente articolo decadono automaticamente i benefici di cui al comma 1) del presente articolo e l emittente radio sarà soggetta agli obblighi di cui al comma 2 dell art. 10;