COMUNE DI RIZZICONI (Provincia di Reggio Calabria) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 12

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COMUNE DI RIZZICONI (Provincia di Reggio Calabria) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 12 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014. L anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 19.00 convocato per determinazione del Presidente del Consiglio si é riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale,composto da i signori: Presente N Cognome e nome Qualifica (si no) 1 Colosi Giuseppe Presidente SI 2 Di Giorgio Giuseppe Sindaco Presidente SI 3 Loiacono Rosario Assessore- Vice Sindaco SI 4 Argirò Vincenzo Assessore SI 5 Mamone Giuseppe Assessore SI 6 Giovinazzo Alessandro Assessore SI 7 Condello Giuseppe Consigliere SI 8 Ventrice Michele Consigliere SI 9 Rottura Giuseppe Consigliere SI 10 Coppola Domenico Consigliere SI 11 Mazzù Carlo Consigliere NO PRESENTI 10 ASSENTI 1 Presidente del Consiglio, Colosi Giuseppe, Partecipa e assiste il Segretario comunale Dr.ssa Ester D Amico; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 1

TENUTO CONTO, inoltre, quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124 e dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; VISTO il comma 677 dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; VISTO l articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. VISTO l art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; CONSIDERATO pertanto, che dal 2014 saranno esenti dall IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.05.2013 con la quale venivano approvate le aliquote dell imposta municipale propria IMU per l anno 2013; RITENUTO di variare per l anno 2014, le predette aliquote come di seguito: 1) CONFERMARE l ALIQUOTA RIDOTTA nella misura dello 0,40 % per l abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, come definita all art. 10 cap. 2 del Regolamento IUC, e stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 2

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2) RIDURRE l ALIQUOTA dallo 0,86% allo 0,85% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili come specificate nel Regolamento IUC quali ad esempio: a) immobili ad uso abitativo che non rispondono al requisito di abitazione principale; b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all'a.i.r.e. nel Comune di Rizziconi; c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell' abitazione principale; d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); f) le aree edificabili - artigianali; g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; h) i terreni agricoli e le aree fabbricabili, se non dichiarati esenti per legge. L' aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,85 % si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote, salva diversa disposizione di legge. VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D.Lgs. n.267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell Organo di revisione contabile, nota prot.4844 del 20.05.2014; UDITA la relazione dell assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Mamone; con voti favorevoli 9 (nove), contrari 0 (zero), astenuti 1 (uno) - Coppola Domenico - espressi per alzata di mano, DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare le seguenti Aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2014: - ALIQUOTA 0,40% per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; - ALIQUOTA 0,85% per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014; 3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2014: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC; 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 7) di dare atto che a decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni 3

italiani.l efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Con separata votazione espressa nelle forme di legge, con voti favorevoli 9 (nove), contrari 0 (zero), astenuti 1 (uno) - Coppola Domenico -, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 4

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Sig.r Giuseppe COLOSI PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio f.to Dr. Giuseppe CARISTENA PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio f.to Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 c.1 D.Lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione all Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, attestata dalla certificazione/relata di pubblicazione che si allega alla copia originale. COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Lì 22.05.2014 ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/2000) Si certifica che la su estesa deliberazione, regolarmente pubblicata all Albo pretorio, è divenuta esecutiva in data odierna. X perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; perché decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. Lì 22.05.2014 Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.l'originale è agli atti dell'ente. 5