DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 537

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4454 PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia. d iniziativa del senatore COSTA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, STUCCHI, VOLPI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI

COMUNE DI FAVIGNANA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, e

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SBARCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SBARCO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

COMUNE DI MAGIONE (Provincia di Perugia) Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

E M A N A il seguente decreto legislativo:

REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1248

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Servizio Tributi REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento sull imposta di soggiorno nel Comune di Camerota

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 123

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FUORI SEDE

Comune di Vibonati. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

COMUNE DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA. Regolamento per la disciplina e l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI-

C I T T A D I S T R E S A

COMUNE DI FORIO PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF

Roma, 2 dicembre Circolare n. 195/2008

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Regolamento Sull Imposta di Soggiorno nel Comune di Squillace

d iniziativa dei senatori RAMPONI e BURGARETTA APARO

Comune di Borgia Provincia di Catanzaro REGOLAMENTO COMUNALE SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO

D.M. 18 marzo 2010 (1).

COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

[COMUNE DI ROCCELLA IONCIA - REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO] 23 febbraio 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

d iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, BIANCHI, GIAI, PROCACCI e THALER AUSSERHOFER

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

DECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOMMARIO. Art. 1 - Oggetto. Art. 2 - Istituzione e presupposto. Art. 3 - Soggetti passivi. Art. 4 - Esenzioni. Art. 5 - Misura dell imposta

SENATO DELLA REPUBBL1C

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN, TONINI, BENCINI, DALLA ZUANNA, FUCKSIA, GIANNINI, SUSTA, REPETTI e BUEMI

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni

COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa Carrara Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI SENIGALLIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MARAVENTANO e BODEGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011 Disposizioni per l istituzione di una zona extradoganale nel territorio di Lampedusa e Linosa TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2830 Onorevoli Senatori. Le isole di Lampedusa e di Linosa distano dalla costa siciliana 205 chilometri e sono situate a 113 chilometri dalla Tunisia. Territorialmente appartengono allo Stato italiano, ma a causa della distanza dalla terraferma vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi. Le due isole hanno una superficie di 20 chilometri quadrati ed hanno un unico centro abitato, Lampedusa, posto in un insenatura della costa sud-orientale. L isola non ha per conformazione geografica possibilità di espansione del trasporto commerciale e marittimo, in quanto la costa alta e frastagliata non consente uno sviluppo portuale. Data la loro vicinanza alle coste africane, le due isole costituiscono il naturale approdo per tutte quelle persone che, disperate, cercano rifugio in Italia ed in Europa, con la speranza di migliorare le proprie condizioni economiche e sociali e di sfuggire alla tirannia dei regimi autoritari dei Paesi africani. Le rivoluzioni politiche che da qualche mese si stanno susseguendo nel continente africano stanno accentuando il fenomeno degli sbarchi di clandestini sulle coste di Lampedusa. Al di là delle considerazioni di politica estera che non è il caso di approfondire in questa sede, emergono drammatiche le conseguenze che tale fenomeno causa sull isola, in particolare sul tessuto sociale ed economico. L economia isolana si basa sulle entrate di due soli settori, la pesca e il turismo, e la pressione migratoria che in questi primi mesi del 2011 sta aumentando esponenzialmente mette in serio pericolo entrambe le realtà. Le strutture ricettive e i commercianti sono i più penalizzati dai giornalieri approdi di imbarcazioni provenienti dall Africa, che frenano le prenotazioni. Al pari dei territori colpiti da gravi catastrofi naturali, quindi, l economia di Lampedusa necessita di importanti aiuti da parte dello Stato italiano e dell Unione europea. L articolo 1 del presente disegno di legge prevede la delega al Ministro dell economia e delle finanze per procedere con l istituzione di un territorio extradoganale nel comune di Lampedusa e Linosa. I territori extradoganali sono esplicitamente elencati nell articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che prevede che il territorio doganale della Comunità comprende, per quanto ci riguarda, «il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.» È necessario, quindi, che lo Stato italiano, ai sensi dell articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea richieda formalmente l autorizzazione all istituzione di tale beneficio, considerate le particolari condizioni geografiche, sociali ed economiche del territorio di Lampedusa e Linosa e la fase di particolare instabilità del continente africano. L articolo 2 istituisce un diritto speciale su alcuni generi introdotti sul territorio del comune di Lampedusa e Linosa in esenzione da imposta sul valore aggiunto e da accisa; benzina, gasolio, tabacchi lavorati ed alcool etilico. L articolo 3 specifica che tale diritto è determinato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentito il comune di Lampedusa e

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2830 Linosa, e non può eccedere il 50 per cento delle aliquote di accisa relative ai medesimi generi vigenti nel territorio nazionale alla data di adozione del decreto. L articolo 4 definisce i soggetti passivi del diritto e le modalità di corresponsione, mentre l articolo 5 definisce le modalità di accertamento e di riscossione di tale diritto. L articolo 6 fissa una compartecipazione a tale diritto, pari al 6 per cento, che il comune di Lampedusa e Linosa devolve annualmente alla provincia di Agrigento, per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico o interventi a tutela dell ambiente.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2830 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Considerate le particolari condizioni geografiche, politiche, sociali ed economiche, il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato a richiedere alla Commissione europea, ai sensi dell articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, la costituzione del comune di Lampedusa e Linosa in territorio extradoganale. Art. 2. 1. Nel territorio extradoganale del comune di Lampedusa e Linosa è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione da imposta sul valore aggiunto e da accisa: benzina gasolio, tabacchi lavorati, alcool etilico. Art. 3. 1. L ammontare del diritto speciale sui generi di cui all articolo 2 è determinato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentito il comune di Lampedusa e Linosa, con decreto avente validità annuale e non può eccedere il 50 per cento delle aliquote di accisa relative ai generi medesimi, vigenti nel territorio nazionale alla data di adozione del decreto. Art. 4. 1. Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi di cui all articolo

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2830 2 nel territorio extradoganale del comune di Lampedusa e Linosa, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l immissione al consumo. 2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di introduzione delle merci. 3. Il diritto speciale è corrisposto in un unica soluzione all atto della presentazione della dichiarazione. Art. 5. 1. L accertamento e la riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Lampedusa e Linosa, che provvede con proprio regolamento a disciplinarne l applicazione. 2. La rettifica della dichiarazione, l accertamento d ufficio, il provvedimento esecutivo e la prescrizione sono disciplinati dalle disposizioni di cui all articolo 1, commi da 161 a 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto compatibili. 3. Il contenzioso nelle materie di cui al presente articolo è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il saggio degli interessi dovuti è determinato nella misura legale. Art. 6. 1. Le somme provenienti della riscossione del diritto speciale di cui alla presente legge sono di competenza del comune di Lampedusa e Linosa, il quale provvede a devolvere annualmente alla provincia di Agrigento una compartecipazione in misura pari al 6 per cento, da vincolare alla realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico o a interventi a tutela dell ambiente.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2830 Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00