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SOLIDARIETA NEGLI APPALTI Per effetto di quanto stabilito dall art. 28 del D.Lgs. n. 175/14 viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del Fare n. 69/13. La data di entrata in vigore della norma abrogativa è stabilita a decorrere dal 13 dicembre 2014, di conseguenza a partire da tale data si può affermare con certezza la piena abrogazione dell art. 35 del D.L. n. 223/06. Con la stessa disposizione normativa sopra citata è altresì disposta l abolizione della sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro nell ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall appaltatore e dal subappaltatore. I diversi interventi legislativi non hanno, tuttavia, modificato la disciplina dell art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 mantenendo ferma la responsabilità, entro due anni dalla cessazione dell appalto, tra committente datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi. Con l integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d imposta. In altri termini, quindi, i committenti ed appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare con il vecchio sistema di chiedere il Durc per verificare la regolarità contributiva. NUOVE TABELLE ACI PER IL 2015 In data 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall Aci - art. 3 co. 1 D.Lgs. n. 314/97. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d imposta, dell autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall art. 164 del D.P.R. n. 917/86 e sul versante Iva consente l integrale detrazione dell imposta assolta sull acquisto e sui costi di gestione dell autovettura. L art. 51 del D.P.R. n. 917/86 dispone al co. 4 lett. a) che le tabelle Aci debbano essere applicate al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di km 15.000, al fine di determinare la quota di uso privato dell autovettura aziendale da parte del dipendente: per gli autoveicoli indicati nell'art. 54 co. 1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n. 285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. 2

Chiariamo il tutto con un esempio. Esempio La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura: Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120 cv. In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,5467 euro per chilometro. Secondo la regola contemplata dall art. 51 del Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato: 0,5467 euro x 30% x 15.000 km = euro 2.460,00 benefit convenzionale annuo. Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle: quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura); quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell art. 95 co. 3 del D.P.R. n. 917/86 il limite massimo deducibile in capo all azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore); quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della vettura aziendale). Vale la pena di sottolineare che l azienda ha due strade per addebitare il fringe al proprio dipendente: 1. 2. può attribuire il fringe come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l importo sconterà l immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente; può scegliere di addebitare al dipendente l utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme: trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all utilizzo privato, ovvero emissione di fattura con addebito di Iva. Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura. Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento dell integrale detrazione dell Iva sui costi relativi all autovettura: nel caso di attribuzione del benefit in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l azienda è comunque tenuta ad assolvere l Iva su detto benefit mediante emissione di autofattura; nel caso di riaddebito tramite fattura, l importo del benefit deve risultare pagato entro l anno di riferimento. 3

MODIFICHE ALLE REGOLE ENASARCO A decorrere dal 1 gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti. Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote, massimali e minimali. Aliquote della contribuzione Le aliquote della contribuzione sono così previste per l anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aliquota contributiva % 14,20 14,65 15,10 15,55 16,00 16,50 17,00 Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%. Massimali provvigionali Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto): Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario Anno 2015 25.000,00 37.500,00 Anno 2014 23.000,00 35.000,00 Minimali di contribuzione La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari ed 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Ad esempio, per l anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l anno 2015. Esempio di fattura Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l addebito di provvigioni dal 2015: Provvigioni relative al mese di gennaio 2015, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del... Imponibile 1.000,00 Iva 22% 220,00 4

Totale fattura 1.220,00 Ritenuta Enasarco 7,325 % su 1.000,00-73,25 Ritenuta Irpef 23% su 500,00-115,00 Netto da pagare 1.031,75 AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS Per l anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (n. 147/13), intervenendo sulla progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall art. 1 co. 79 della L. n. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l incremento accelerato dell aliquota previdenziale al 22% (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva mantenuto l aliquota del 27%, già vigente nel 2013. L aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo per gli altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati. Non essendo intervenuti provvedimenti di blocco analoghi a quello adottati dalla Legge di Stabilità 2014, l aumento a partire dal 1 gennaio 2015 riguarderà tutti ed in particolare: - sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell 1,5%; - sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% nel caso dei lavoratori parasubordinati e del 3% nel caso dei professionisti cosiddetti scassati. Pertanto: per i soggetti iscritti anche ad un altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l aliquota contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%; nell ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece: per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita Iva, l aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale; dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un aliquota previdenziale del 27% ad una del 30%, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale. Va inoltre tenuto presente che: - in virtù del principio di cassa allargata (art. 51 co. 1 del Tuir) l aumento non riguarderà, continuando ad applicarsi le vecchie aliquote del 22 o del 28,72%, i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso; - per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente (in particolare i professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1 gennaio 2015, anche se relativi ad anni precedenti. Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1 gennaio 2015, anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative. 5

Lavoratori iscritti solo alla gestione separata Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica 2015 30,72 % 23,50 % 2016 31,72 % 24,00 % 2017 32,72 % 24,00 % 2018 33,72 % 24,00 % Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso. 6