OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Commissario delegato emergenza canali di Venezia. IVA. Art. 9 D.P.R. n.



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO

Oggetto: Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali.

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto Direzione Centrale Normativa

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

OGGETTO: Interpello n /2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità sociale.

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 113/E

Risoluzione n. 343/E

Oggetto: Interpello /2001-Art.11, Legge , N Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 69/E. Quesito

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti

RISOLUZIONE N. 390 /E

Roma 22 settembre 2004

Roma, 03/08/2009 QUESITO

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

Roma, 19 novembre 2014

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

Roma, 03 agosto Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Roma, 07 novembre 2007

RISOLUZIONE N. 84/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.350/E. agosto Roma,07 agosto 2008

RISOLUZIONE N.333/E. OGGETTO: Istanza di interpello Cessione alloggi ATER - art. 32 DPR n. 601/73 imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.121. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 3 giugno 2003

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione n. 375/E

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n Erogazioni liberali ai sensi dell art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR.

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, 22 febbraio 2008

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

Roma,05 novembre 2009

RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N.60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2004

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento.

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

Transcript:

Direzione Prot. Centrale 2005/ Normativa e Contenzioso Roma, 05 giugno 2008 RISOLUZIONE N. 226/E OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Commissario delegato emergenza canali di Venezia. IVA. Art. 9 D.P.R. n. 633/72 Con l interpello in oggetto, concernente l esatta applicazione dell art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 03/12/2004 è stata disposta la nomina del Segretario Regionale all'ambiente quale Commissario Delegato. Il Commissario ha il compito di provvedere alla individuazione e alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il porto di Venezia. Tra le attività demandate al Commissario la citata ordinanza individua, in particolare, "la realizzazione del dragaggio dei canali di grande navigazione portuale", "il reperimento dei siti di recapito finale dei sedimenti" e "il reperimento dei siti di stoccaggio provvisorio". L Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n del 2006 ha già avuto modo di precisare che il dragaggio dei canali di grande navigazione portuale, la localizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio e il recapito finale dei sedimenti, come descritti nell'ordinanza, costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA ex articolo 9, numero 6, del D.P.R. 633 del 1972.

2 Nel prosieguo delle attività del Commissario, è stato di recente promosso un accordo di programma tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti di scavo dei canali portuali di Venezia e alla realizzazione degli interventi idraulici, viabilistici e ambientali dell'area di Malcontenta. Più in dettaglio, con il pre-accordo di programma "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 03/08/2007, è stata concordata la realizzazione di una serie di interventi che consentono la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale della zona. Nello specifico gli interventi consistono in: interramento di 4 elettrodotti; interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale; interventi sulla rete idraulica con creazione di bacini di espansione attrezzati a bosco; realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dimessa a ridosso dell'abitato di Malcontenta; bonifica di altre discariche dimesse; creazione di una cintura verde nel quadrante sud-occidentale di Marghera; delocalizzazione del deposito di carburanti ubicato a ridosso dell'abitato di Malcontenta. Considerato che il comma 992 dell articolo 1 delle legge Finanziaria 2007 ha esteso il regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, numero 6, del D.P.R. 633 del 1972, alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, viene chiesto di conoscere il regime IVA applicabile alle seguenti attività: a) infrastruttuazione nell'area "43 ettari" comprendente: infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei fanghi di dragaggio; impianti di inertizzazione/stabilizzazione; impianto di smaltimento definitivo; impianto per la gestione transitoria;

3 b) interventi sulle linee elettriche comprendenti: interramento e razionalizzazione della rete elettrica; ampliamento e risistemazione di esistenti stazioni elettriche; realizzazione di un ulteriore nodo di connessione; c) interventi sulla viabilità, consistenti in: realizzazione di svincoli a rotatoria e di nuove carreggiate; percorso ciclabile; adeguamento della viabilità di accesso nell'area portuale; d) interventi sulla rete idraulica; e) tombinamento di un canale di scarico e trasformazione della sede in pista ciclabile; f) ulteriori interventi sulla rete idraulica; g) realizzazione di un parco urbano; h) realizzazione di un bosco; i) sistemazione dell'area di smaltimento dei rifiuti; demolizioni di impianti esistenti, bonifica di area, realizzazione di banchina e di nuovi serbatoi per lo stoccaggio carburanti; l) interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Commissario interpellante è dell'avviso che tutti gli interventi sopra descritti si configurino quali adeguamenti tecnico-funzionali alle attività del Porto di Venezia e che quindi vadano fatturati in regime di non imponibilità IVA ex articolo 1, comma 992, della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007). PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto.

4 Detta norma è stata interpretata dall art. 3, comma 13, del D.L. n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, con cui si è precisato che nell agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente. La prassi ministeriale ha costantemente interpretato la norma citata nel senso che il beneficio in questione non possa essere concesso per la realizzazione di un opera ex-novo (tra le altre, risoluzione n. 465298 del 23/12/1991 e n. 257 del 17/11/1994). Sulla materia è intervenuta la norma interpretativa di cui all art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo cui ai sensi per gli effetti dell art. 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. Come evidenziato con la circolare n. 41 del 2008 la norma introdotta dalla finanziaria chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell articolo 3, comma 13 del decreto legge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, come chiarito con risoluzione n. 118 del 31 marzo 2008 dal tenore delle norme in esame, che riguardano le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, si evince che il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato alle predette

5 prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale; dette prestazioni possono quindi essere rese: - dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere; - dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale; - per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto). Si segnala, infine, che la riconducibilità dei predetti interventi nelle ipotesi ammesse dalla norma al beneficio della non imponibilità IVA, attiene a questione di fatto non rientrante nelle competenze esercitabili dall Agenzia in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e dell ambito operativo delle norme tributarie ai sensi dell art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.