Titolo I Principi generali. Art. 1 Contenuto del regolamento

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/278 del 21.12.98, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 24.03.03) Titolo I Principi generali Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Con il presente regolamento il Comune di Firenze si avvale della facoltà prevista dall art. 50 della L.449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l istituto dell accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza della Direzione Entrate, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi" o "entrate". Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'art. 3, comma 120, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, opera una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, viene esteso alle entrate comunali. 2. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione, adeguato a quello della conciliazione giudiziale, non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione. 3. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento. Art. 3 Ambito soggettivo 1. L istituto dell accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali. 2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. 3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali: a. l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall art. 6 del presente regolamento. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà; b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta,

come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa; c. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97). 4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti. Art. 4 Ambito oggettivo 1. L accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza della Direzione Entrate e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione all'amministrazione e permette agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo. 2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso. 4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati. Titolo II Il procedimento Art. 5 Criteri generali 1. La competenza per la definizione dell accertamento con adesione spetta al Direttore delle Entrate o, al fine di consentire una maggiore snellezza del procedimento, ai Dirigenti responsabili di ciascun Servizio, su delega del Direttore stesso. 2. Il procedimento farà carico all Unità operativa cui corrisponde il tributo interessato all accertamento con adesione, la quale, se necessario, provvederà a richiedere l intervento di altre Unità Operative (anche estranee alla Direzione) e ad assicurare il coordinamento delle relative attività. 3. Il procedimento può essere attivato: a. d'ufficio, per iniziativa della Direzione delle Entrate, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97); b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97). 4. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 6 Avvio del procedimento a iniziativa dell' ufficio 1. L'innesco del procedimento di adesione da parte della Direzione delle Entrate si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati: a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento; b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica. 4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato 5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio. 6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione della Direzione delle Entrate. 7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria. Art. 7 Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art.6 del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione. 2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata alla Direzione delle Entrate mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. 4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio. 5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742. 6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 7. L eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell' eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli. 8. La Direzione Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. 9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato. 11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere alla Direzione Entrate, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D. Lgs 218/97, l ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili. Art. 8 Contraddittorio con il contribuente 1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento. Art. 9 Conclusione del procedimento 1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. a. Redazione dell'atto scritto: dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto: dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale; dal direttore delle Entrate o da un suo delegato; le deleghe dovranno essere espressamente conferite ai Dirigenti di ciascun Servizio. Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti: l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio; la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. b. Perfezionamento della definizione: Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso la Direzione Entrate, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. 3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente. 4. L'insieme del procedimento di accertamento con adesione sarà assistito da apposita procedura automatizzata che consentirà di realizzare le singole fasi sopra descritte; in particolare sarà prevista la predisposizione degli inviti al contraddittorio, dei relativi verbali e dell'atto di adesione. Dovrà essere assicurato, a cura dei servizi interessati, il costante monitoraggio delle attività e dei loro esiti, anche relativamente alle somme riscosse per effetto del perfezionamento delle definizioni. 5. Nelle more dell'attivazione della predetta procedura automatizzata, si provvederà a predisporre i vari atti del procedimento sulla base delle indicazioni e delle precisazioni contenute nel presente Regolamento. Titolo III Effetti della definizione Art. 10 Effetti tributari 1. i sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione: a. - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente; b. - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento. c. - comporta la riduzione di alcune sanzioni; 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria. 4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi: a. il tributo oggetto dell'adesione; b. il contenuto della dichiarazione; c. la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. 5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione. 6. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi. Art. 11 Effetti extratributari 1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all art. 21 del D.Lgs. 472/97. Art. 12 Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Titolo IV Versamenti Art. 13 Modalità di versamento delle somme dovute 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento previste per ciascun tributo da leggi e regolamenti. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici acquisiti. 2. E ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute siano superiori a Euro 51.645,69. In tal caso, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. Art. 14 Pagamenti rateali e prestazione della garanzia 1. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata. 2. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. 3. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali. 4. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. 5. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta. 6. La garanzia deve essere intestata al direttore della Direzione delle Entrate del Comune di Firenze. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia alla Direzione delle Entrate presso L Unità operativa che ha redatto l'atto di accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima rata. 7. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso la Direzione delle Entrate, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento. Titolo V Conciliazione giudiziale Art. 15 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.

Art. 16 Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo 1. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92. 2. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale. 3. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto conto che il termine di venti giorni decorre dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, da quella della comunicazione del decreto presidenziale di estinzione. Titolo VI Disposizioni finali e transitorie Art. 17 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 1999. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.

Allegato 1 POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE O PER OMESSA IMPUGNAZIONE (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) PREMESSO - che la ditta..., con sede in..., codice fiscale n...., partita Iva... (in seguito denominata "Contraente"), a seguito di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale o per omessa impugnazione di avviso di accertamento o di liquidazione è debitrice nei confronti dell'amministrazione finanziaria di Euro.... (Euro...); - che le somme dovute possono essere versate ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano lire 100 milioni; - che l'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento o del processo verbale di conciliazione o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione nel caso di omessa impugnazione, e che lo stesso versamento è stato effettuato il...; - che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati nella misura vigente alla data di perfezionamento dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale o dell' eseguito pagamento della prima rata nel caso di omessa impugnazione di avviso di accertamento o di liquidazione; - che per il versamento di tali somme, pari alle singole rate successive alla prima e ai relativi interessi di rateazione, il Contraente è tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno; CIO` PREMESSO La Società... (in seguito denominata "Società "), autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento del..., pubblicato nella G.U. n.... del..., e quindi in regola con il disposto della L. 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in..., con la presente polizza si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'amministrazione finanziaria, alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno: a) somme dovute dal Contraente Euro... b) rata versata in contanti Euro... c) sub totale (a - b) (esposizione del Contraente) Euro... d) interessi complessivi di rateazione Euro... e) totale (importo massimo complessivo garantito) Euro... da versare in ulteriori n.... rate trimestrali, con scadenza la prima il... e l'ultima il... LIQUIDAZIONE DEL PREMIO Premio Totale... Ai fini della determinazione del premio, la presente polizza ha durata dal... al... Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in... il... il pagamento dell'importo di Euro... dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi... alle ore... in... L'agente o esattore

CONDIZIONI GENERALI A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'amministrazione finanziaria Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce all'amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, la regolare corresponsione alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto previsto in premessa e comprensive dei rispettivi interessi. Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'amministrazione finanziaria ha validità dalla data in cui è stato effettuato il versamento della prima rata indicato in premessa - cioè dal... - e per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 del codice civile. Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano. Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 8 - Foro competente - In caso di controversie fra la Società e l'amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'amministrazione finanziaria stessa. B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società. Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del codice civile. Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Art. 12 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano. Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 16 - Foro competente - In caso di controversie fra la Società e il Contraente è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Il Contraente La Società...... Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 10 - (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile). Art. 12 - (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia). Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale). Il Contraente...