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COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO SULL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SULL ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di Manciano, nell esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l istituto dell accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Art. 2 - Ambito di applicazione dell istituto dell accertamento con adesione 1. L istituto dell accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. Nell esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possono giustificare la transazione. Pertanto non si procederà in tal senso:?? se la questione verte su un aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da Legge o Regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;?? se la questione riguarda l applicazione di sanzioni in misura fissa. 2. L accertamento può essere definito anche con l adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta, ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L ufficio, per aderire all accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l adozione dell accertamento, l infondatezza o l illegittimità dell accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l atto di accertamento nell esercizio dell autotutela. 1

C A P O I I Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 - Competenza 1. Competente alla definizione è il Responsabile del Servizio preposto dall Ente alla funzione di accertamento. 2. Nel caso in cui l accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5 dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell Ufficio, prima della notifica dell avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. 2. Il procedimento è attivato dall ufficio competente mediante invito a comparire nel quale devono essere indicati: a) gli elementi identificativi dell atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l accertamento suscettibile di adesione, i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. c) il Responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione. Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell ufficio 1. L ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 2

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui all art. 4, può formulare, anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza, sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell eventuale mancata comparizione dell interessato e dell esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 7 - Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell Ufficio o suo delegato. 3

2. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 8 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Le somme derivate dall attività di accertamento, su scelta dell Amministrazione Comunale, possono essere riscosse tramite ruolo oppure su apposito c.c.p. intestato alla tesoreria Comunale -tributi localiviolazioni, considerando perfezionata l adesione all accertamento rispettivamente con l iscrizione a ruolo o con il pagamento della forma ridotta entro 60 giorni dalla data di notifica, sempre che, nel frattempo il contribuente non abbia presentato ricorso. 4. Il contribuente che ha aderito all accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i.51.645,69. Il pagamento rateale viene concesso solo quando la somma è superiore a.516,45. In caso che l Ufficio accerti obiettive e particolari condizioni di disagio economico, può concedere dilazioni di pagamenti anche per somme inferiori ad un milione. 5. Competente all esame dell istanza è l ufficio preposto all accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile calcolato dalla data di perfezionamento dell atto di adesione fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Nell ipotesi di pagamento rateizzato l importo della prima rata deve essere versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell atto di definizione. 6. L ufficio, qualora le somme rateizzate superino l importo di.10.329,13, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. Art. 9 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 2. L intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 4

3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. C A P O III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 10 - Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nei seguenti casi: a) nei termini previsti per la proposizione del ricorso, rinuncia di impugnare l avviso di accertamento o di liquidazione, non propone domanda di accertamento con adesione e paga la somma indicata nell avviso; b) se ha proposto domanda di accertamento con adesione nel caso in cui in relativo procedimento si concluda positivamente e paga nei termini previsti la somma indicata nell atto di definizione. 3. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rendono inapplicabile l anzidetta riduzione. 4. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall ufficio sono parimenti escluse dall anzidetta riduzione. C A P O I V Esercizio del potere di autotutela Art. 11 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla rinuncia all imposizione o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente. 2. Nei casi di sentenza passata in giudicato con esito favorevole nei confronti del Comune, si può procedere all annullamento o alla rinuncia all imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciato nel merito il competente Organo Giurisdizionale. Art. 12 Funzionario Responsabile competente a procedere al riesame dell atto in via di autotutela. 5

1. La competenza all esercizio del potere di autotutela è attribuita: al Responsabile del Servizio preposto dall Ente alla funzione di accertamento. Art. 13 Richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione. 1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Responsabile dell Ufficio del Comune che ha emesso l atto di cui si chiede l annullamento il quale provvede a norma del Regolamento sui procedimenti e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 27/11/1997 e n. 80 del 22/12/1997. 2. Dell annullamento o della rinuncia all imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile dell Ufficio, all interessato e all Organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia. Art. 14 Ipotesi di annullamento degli Atti impositivi e rinuncia all imposizione. 1. Il Responsabile del procedimento di riesame può procedere, in sede di autotutela, all annullamento totale o parziale degli atti impositivi o alla rinuncia dell imposizione quando individua vizi di legittimità degli atti o dell imposizione medesima quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:?? un errore di persona;?? un evidente errore logico o di calcolo;?? un errore sul presupposto dell imposta o della tassa;?? una doppia imposizione;?? la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;?? la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;?? la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;?? l errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Funzionario Responsabile del tributo.?? Un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell Ente. Art. 15 Ipotesi di revoca degli atti impositivi. 1. Se l Atto impositivo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all art. 14 del presente regolamento per annullarlo, il Responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando l importo del tributo comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori non supera.10,32 complessive. Art. 16 Ipotesi di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento 6

1. Il Comune può rinunciare all imposizione qualora, durante l attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell art. 14 del presente Regolamento. 2. Se durante l esplicazione dell attività di accertamento l Ufficio Tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell inizio di un attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia dell imposizione. Art. 17 Conclusione di procedimento di riesame 1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l emissione dell atto di annullamento o di revoca. 2. La rinuncia all imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati. Art. 18 Adempimenti degli Uffici 1. Dell eventuale annullamento, rinuncia all imposizione o revoca è data comunicazione al contribuente, all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso. C A P O V Disposizioni finali Art. 19 - Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/01/1999. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 12 dicembre 1998, modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 5 gennaio 1999 e con deliberazione del C.C. n.61 del 02.12.2005. 7

INDICE CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art.1 - Principi generali Art.2 - Ambito di applicazione dell istituto dell accertamento con adesione CAPO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE Art.3 - Competenza Art.4 - Attivazione del procedimento per la definizione Art.5 - Procedimento ad iniziativa dell ufficio Art.6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente Art.7 - Atto di accertamento con adesione Art.8 - Perfezionamento della definizione Art.9 - Effetti della definizione CAPO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE Art.10 - Riduzione della sanzione CAPO IV ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art.11 - Potere di esercizio dell autotutela Art.12 - Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell atto in via di autotutela Art.13 - Richiesta di annullamento o di rinuncia all imposizione Art.14 - Ipotesi di annullamento degli atti impositivi e rinuncia all imposizione Art.15 - Ipotesi di revoca degli atti impositivi Art.16 - Ipotesi di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento Art.17 - Conclusione di procedimento di riesame Art.18 - Adempimenti degli uffici CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art.19 - Decorrenza e validità 8